Ex art. 12 del D.L. n. 132/2014, per poter concludere innanzi all'ufficiale di stato civile un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, sono necessari i seguenti requisiti:
Per la separazione: i coniugi si presentano all'Ufficio di stato civile per l'avvio del procedimento di separazione personale.
Quindi, vengono concordati con l'Ufficio i successivi due appuntamenti per la firma dell'accordo e, trascorsi almeno 31 giorni, la conferma dello stesso. La separazione avrà efficacia a decorrere dalla firma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Per il divorzio: i coniugi si presentano all'Ufficio di stato civile per l'avvio del procedimento di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quindi, vengono concordati con l'Ufficio i successivi due appuntamenti per la firma dell'accordo e, trascorsi almeno 31 giorni, la conferma dello stesso. Il divorzio avrà efficacia a decorrere dalla firma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Il divorzio si può chiedere:
Si ricorda che per lo svolgimento di entrambe le procedure l'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Sia la procedura di separazione che di divorzio breve richiedono il pagamento di un contributo di 16 euro, da pagare in contanti presso la Tesoreria comunale.
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