Norme tecniche di attuazione per la realizzazione degli annessi agricoli ai sensi art. 41 comma 7 della L.R. 01/05
Il Consiglio Comunale con la delibera di C.C. n. 15 del 06.03.2012 ha approvato le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ANNESSI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 7 DELLA L.R. 01/05 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 5R/2005
La nuova normativa o regolamento, disciplina la costruzione di nuovi annessi agricoli, nelle aree previste dal Regolamento Urbanistico comunale, non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2, lettera b) dell'art 41 della L.R.01/05, ovvero che possono eccedere le capacità produttive dell'azienda.
Nei casi disciplinati dalla suddetta normativa, la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.
La normativa approvata dal Consiglio Comunale è in attuazione del Regionale Regionale n. 5/R del 09 febbraio 2007 come modificato dal Regolamento 7/R del 9 febbraio 2010 e successivamente dal Regolamento 63/R del 25/08/2016
Inoltre l'art. 48 del Regolamento Urbanistico prevede le seguenti ulteriori condizioni e superficie fondiarie minime :
La costruzione di nuovi annessi agricoli, strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non sono collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 5 del regolamento 63/R del 25/08/2016 e non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, previsti dall’art. 73 comma 5 della L.R. 65/14, è soggetta alle norme di attuazione approvate dal Consiglio Comunale con delibera 15 del 06 marzo 2012 e alle seguenti condizioni.
La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono collegabili alle superfici minime fondiarie e non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita nelle “aree di valore paesaggistico” di cui all’art. 44 delle presenti norme e nelle “aree a prevalente uso agricolo” di cui all’art. 46.
Per la costruzione degli annessi è comunque necessaria la dotazione delle seguenti superfici fondiarie minime:
Il terreno a corredo delle suddette strutture, delle dimensioni minime per capo sopra indicate, comprensivo dell'annesso per ricovero degli animali, dovrà essere completamente recintato.
La distanza delle strutture e dei recinti da realizzare da immobili di altra proprietà adibiti ad attrezzature scolastiche o di interesse comune e loro pertinenze, ad abitazione o ad attrezzature ricettive, commerciali o direzionali, nonché dalle aree e dagli edifici per i quali sia ammessa dalle presenti norme la trasformazione che consenta tali destinazioni; tale distanza non deve risultare inferiore a ml 100 per allevamento semi-brado ( animali che sono confinati in area avente superficie tale da garantire il rispetto del carico massimo di Azoto (N) pari a 340 Kg. / ha / anno, devono avere a disposizione un ricovero privo di chiusura e poter circolare senza limitazione alcuna) e a ml 35 per strutture di allevamento di equini, bovini, vitelli e suini in stalla (allevamento al chiuso che deve avere sistemi di smaltimento e autonoma concimaia).
La distanza della recinzione degli allevamenti dei cani (allevamento cinotecnico professionale) dovrà avere una distanza non inferiore a 100 mt da immobili di altra proprietà adibiti ad attrezzature scolastiche o di interesse comune e loro pertinenze, ad abitazione o ad attrezzature ricettive, commerciali o direzionali, nonché dalle aree e dagli edifici per i quali sia ammessa dalle presenti norme la trasformazione che consenta tali destinazioni.
Requisiti per usufruire del servizio
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Sportello presso il comune di Capannori
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