Imposta Municipale Propria (IMU)

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Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle   componenti IMU e TASI, ad eccezione della TARI. 

PER L'ANNO 2024 LE ALIQUOTE IMU SONO CONFERMATE.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 198/2022 la scadenza della presentazione delle dichiarazioni IMU relative all’anno di imposta 2021 è prorogata al 30 giugno 2023 contestualmente alla dichiarazione 2022;

La dichiarazione IMU anno 2023 scadrà il 30 giugno 2024

Promemoria per il contribuente (aggiornato il 16/04/2024)

Si precisa che l’ordinanza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 37346/2022 pubblicata in data 20/12/2022 non preclude l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 9 del Regolamento Comunale IMU nel caso in cui un proprietario dell’immobile conceda in comodato d’uso gratuito la propria quota al comproprietario che vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica con nucleo familiare separato dal concedente. La suddetta agevolazione regolamentare, infatti, non viola la disciplina dell’abitazione principale di cui all’art. 1 comma 2, Del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126.

Si ricorda, inoltre, che in occasione dell’acquisto della “prima casa” è necessario che il proprietario stabilisca qui la sua residenza anagrafica e dimora abituale da subito per poter godere dell’esenzione per “abitazione principale”. Per il periodo in cui non vi è la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario non è possibile applicare la suddetta esenzione e pertanto sarà dovuto il versamento dell’IMU.

Requisiti del richiedente

L'abitazione principale è esente dall'IMU, con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo IMU, tenuto a pagare l'imposta, si considera:

  • Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

  • In caso di separazione o di divorzio e, comunque, in caso di cessazione degli effetti legali del matrimonio, l’IMU è dovuta dal genitore affidatario dei figli in quanto l’assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

  • Il locatario nei contratti di leasing.

  • Il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Come fare

L'IMU 2024 deve essere versata in due rate (art. 1 comma 762 l. 160/2019), la prima - acconto - scade il 17 giugno 2024, la seconda - saldo - scade il 16 dicembre 2024

  • Prima rata – entro il 17 giugno 2024 – pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni IMU dell’anno precedente. 

  • Seconda rata – entro il 16 dicembre 2024 – a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote attuali.

Quando

Cosa occorre

Per le istanze di autotutela, le richieste di rateizzazione, di aliquote agevolate e di rimborso utilizzare la modulistica scaricabile dalla pagina presente e allegare la documentazione richiesta.

Dove rivolgersi

Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione

3° piano Palazzo Comunale

 

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  • Ufficio Tributi e Entratehttps://g3w-suite.comune.capannori.lu.it/it/map/sede_centrale/?map_extent=1626258,4856132,1627082,4856557

ORARI

Lun Mar Mer Gio Ven
9-13   9-13   9-13
  15-17   15-17  

TEMPI

Per i rimborsi per imposta non dovuta le pratiche saranno evase entro 180 giorni dalla richiesta.


Le risposte alle istanze di autotutela vengono rilasciate in ordine cronologico rispetto alle date di presentazione delle domande.

Costi e modalità del pagamento

L'IMU deve essere corrisposta su modello F24.

Aliquote IMU vigenti

Conferma aliquote anno 2024

Per il calcolo IMU cliccare sul banner sottostante:

Note

Deliberazione valori aree fabbricabili per accertamenti      Mappa microzone catastali

Deliberazione Giunta Comunale tariffe perizie inagibilità a carico del destinatario (in alternativa a dichiarazione del contribuente)

Ravvedimento operoso

(ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 10-bis del D.L. n. 124/2019)

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come novellato dall’articolo 10-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, a decorrere dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della modifica ex art. 10-bis del citato D.L. n. 124 del 2019, le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso sono quelle di seguito indicate.

Entro il 30 giugno con ravvedimento è possibile pagare l'IMU dell'anno precedente (sia in acconto che in saldo) non versata entro i termini.
Per chi presenta tardivamente la dichiarazione (oltre il 30 giugno dell'anno successivo) il ravvedimento è possibile entro il 30 settembre.

Sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso / Tipologia ravvedimentoTermine per effettuare il ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione applicata
SprintEntro 14 giorni dal termine previsto per il versamento 1/10 dell’1% 
per giorno di ritardo 
0,1% giornaliero 
BreveEntro 30 giorni (ovvero dal 15° al 30°giorno) dal termine previsto per il versamento 1/10 del 15% 1,5% 
MedioEntro 90 giorni (ovvero dal 31° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione 1/9 del 15% 1,67% 
 
LungoEntro 1 anno dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica 1/8 del 30%3,75%
Dopo un anno ma entro due anniEntro 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica 1/7 del 30% 4,28% 
Oltre due anniOltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica 1/6 del 30% 5%

Ravvedimento sulla dichiarazione

(Sanzione per la presentazione della dichiarazione 50% entro 30 giorni e 100% oltre)

Ravvedimento:

  • Entro 30 giorni : ( 50% ridotto ad 1/10 )  € 2,5
  • da 31 a 90 giorni : (100% ridotto ad 1/10)  € 5,00

 

Elenco fogli catastali situati in area montana del comune di Capannori.
Tutti i terreni agricoli situati in tali aree sono esenti.

Banca dati quotazioni immobiliari: utile per il calcolo del valore immobiliare in caso di utilizzazione edificatoria, demolizione ed interventi di recupero (art. 31, comma 21 lettere c), d) ed e) L. 457/78) del fabbricato.
Esempio: valore medio x mq. x 0,2 = valore imponibile.

 

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