Deroga ai limiti acustici per attività di cantiere edile, stradale o assimilabile e per attività e manifestazioni temporanee (d.p.g.r. n. 2/r del 08/01/2014)

Il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee di cantiere edile, stradale o assimilabile e per attività e manifestazioni temporanee è richiesto qualora dette attività comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi che determinino il superamento dei valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 447/1995.

Requisiti del richiedente

Come fare

Il rilascio di istanze di deroga ai valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 447/1995 e del DPGR 2/R del 08/01/2014,  prevede iter autorizzativi differenziati in funzione dell'impatto acustico e della durata del disturbo acustico:

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all’articolo 16 del DPGR 2/R del 08/01/2014 è allegata una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
a) l’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;<br/> c) per i cantieri, l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
d) la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.
Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA

Cantieri da svolgersi in aree di classe III, IV, V e VI del PCCA e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo

1. orario dei lavori: tra le ore otto e le ore diciannove, con possibilità per il comune di ridurre tale fascia oraria distinguendo tra periodo invernale ed estivo.

2. limiti:
- 70 dB(A);
- 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;
nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.
3. durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi.
4. giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.
Nel caso di attività di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la domanda di autorizzazione indica e contiene:
1. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
2. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
4. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

Manifestazioni in aree destinate a spettacolo
Limiti:
esternamente all’area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei ricettori sensili presenti;
Internamente all’area: coincidono con quelli definiti dai comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16, comma 7, del D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;

Orario dell’attività: si svolge nelle fasce orarie stabilite dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16, comma 7, del  D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;
La domanda di autorizzazione indica e contiene relazione attestante il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16, comma 7, del  D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 e l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

Manifestazioni in aree non destinate a spettacolo  da svolgersi in aree di classe III, IV, V e VI del PCCA e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo
1. orario della manifestazione: tra le ore 10:00 e le ore 24:00;
2. rispetto dei seguenti limiti acustici:
- 70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 60 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00 in ambiente esterno;
- 65 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 55 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00 negli ambienti interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell’unità abitativa maggiormente esposta al rumore;
- 60 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 50 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00 in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività al chiuso;
Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, la domanda di autorizzazione indica e contiene:
Relazione, sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all’articolo 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della L. 447/1995, descrittiva dell’attività che si intende svolgere che indica e contiene:
- l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una pianta dettagliata e aggiornata con l'identificazione delle aree e degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore per i quali è richiesta deroga ai limiti acustici;
- le valutazioni, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, circa il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori;

 

Quando

L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima prima dell'inizio dell'attività nel caso di istanza autorizzazione in deroga in forma semplificata ed almeno 30 giorni nel caso di autorizzazione in deroga ordinaria per il fine di consentire la necessaria attività istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione in deroga.

Cosa occorre

Per la presentazione delle istanze è richiesta una marca da bollo da € 16,00.
Per autorizzazione in deroga è previsto il pagamento a favore dell'Amministrazione Comunale di un diritto fissato in € 100,00. E' inoltre previsto il pagamento di diritti a favore dell'Azienda USL competente per territorio il cui importo dovrà essere verificato di volta in volta presso la medesima USL.
Per autorizzazione in deroga in forma semplificata è previsto il pagamento a favore dell'Amministrazione Comunale di un diritto fissato in € 50,00.
L'autorizzazione in deroga è rilasciata con apposizione di marca da bollo di € 16,00.

Iban e pagamenti - Comune di Capannori

Iban e pagamenti - USL

 

Dove rivolgersi

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso l'ufficio comunale competente alle politiche ambientali.

  • Ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientalihttps://g3w-suite.comune.capannori.lu.it/it/map/sede_centrale/?map_extent=1626258,4856132,1627082,4856557

ORARI

Tabella orari

Lun Mar Mer Gio Ven Sab
  9-13   9-13    
  15-17:30        

TEMPI

Costi e modalità del pagamento

Modulistica

Note

Contatti

Gian LucaBucci
0583 428207
ecologia@comune.capannori.lu.it

I contenuti di questa pagina sono aggiornati al giorno 02 aprile 2024, ore 09:47