Descrizione e scopo
Si precisa che l’ordinanza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 37346/2022 pubblicata in data 20/12/2022 non preclude l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 9 del Regolamento Comunale IMU nel caso in cui un proprietario dell’immobile conceda in comodato d’uso gratuito la propria quota al comproprietario che vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica con nucleo familiare separato dal concedente. La suddetta agevolazione regolamentare, infatti, non viola la disciplina dell’abitazione principale di cui all’art. 1 comma 2, Del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126.
Si ricorda, inoltre, che in occasione dell’acquisto della “prima casa” è necessario che il proprietario stabilisca qui la sua residenza anagrafica e dimora abituale da subito per poter godere dell’esenzione per “abitazione principale”. Per il periodo in cui non vi è la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario non è possibile applicare la suddetta esenzione e pertanto sarà dovuto il versamento dell’IMU.