Si rammenta che nei boschi percorsi da incendi sono vietate, ai sensi del comma 4) dell’art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni le seguenti attività:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della relativa tabellazione.
Si rammenta che nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli percorsi dal fuoco situati nella fascia entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco sono vietate, ai sensi del comma 5) dell’art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, le seguenti attività:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;