Aree Percorse dal fuoco

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Catasto aree boscate percorse dal fuoco

Descrizione

Ufficio responsabile

Riferimenti normativi

Si rammenta che nei boschi percorsi da incendi sono vietate, ai sensi del comma 4) dell’art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni le seguenti attività:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della relativa tabellazione.

Si rammenta che nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli percorsi dal fuoco situati nella fascia entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco sono vietate, ai sensi del comma 5) dell’art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, le seguenti attività:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

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