Rilascio accertamenti di compatibilità paesaggistica

Questa procedura serve quale presupposto fondamentale, ma non sufficiente, per portare avanti una qualsiasi domanda di sanatoria ordinaria edilizia (e non di condono).
 

L’art. 167 del Codice D.Lgs 42/2004 al comma 1-ter contempla l’unica procedura che consente all’interessato di presentare una apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Le uniche opere per le quali è possibile presentare domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica sono proprio esigue, e attualmente previste dal comma 1-ter dell’art. 167 del Codice:
 

    • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

    • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del DPR 380/01.

A tal proposito occorre sottolineare che la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha specificato e dettagliato i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a) del Codice come segue:
 

  1. per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti; 
  2. per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;
  3. per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

Lo scopo della procedura è quello di accertare che l’opera impatti o meno sui valori e obiettivi di tutela indicati da provvedimenti di vincolo e piani paesaggistici.
 

Il risultato finale non porta al rilascio di un apposito titolo in sanatoria da parte della Soprintendenza o della relativa amministrazione procedente al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.
 

Piuttosto, il documento che viene rilasciato consiste praticamente in un parere vincolante complessivo che si esprime favorevolmente o meno in merito al rapporto, affinità o contrasto dell’opera abusiva nei confronti dell’area o immobile oggetto di vincolo.
 

Tra i principali criteri di valutazione adottati su cui esprimere il giudizio di compatibilità paesaggistica si annoverano:

  • analisi delle caratteristiche dell’opera sul piano materico, estetico, architettonico;
  • inserimento e inquadramento dell’opera nel suo contesto territoriale;

Attualmente l’iter è codificato dal comma 5 dell’art. 167 del Codice. 
 

L’interessato presenta apposita richiesta in bollo. L'amministrazione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, col parere vincolante della sovrintendenza (paesaggistica) da rendersi entro termine perentorio di 90 giorni; quest’ultimo periodo è ricompreso in quello più ampio indicato per la pronuncia globale.
 

Il parere della Soprintendenza è vincolante e forma condizione necessaria per consentire o meno il rilascio.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs 42/2004.
 

L’accertamento di compatibilità paesaggistica non elide l’obbligo da parte dell’Autorità competente di applicare le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del Codice, pertanto è possibile che l’accertamento di compatibilità paesaggistica sia condizionato all’esecuzione di opere di ripristino ambientale.

Requisiti del richiedente

Come fare

Quando

Cosa occorre

Dove rivolgersi

Ufficio Vigilanza Edilizia Privata sede distaccata Piazza Aldo Moro - 6 ( secondo piano sopra la farmacia comunale)

 

 

 

  • VIGILANZA EDILIZAhttps://g3w-suite.comune.capannori.lu.it/it/map/pm_edilizia/?map_extent=1626109,4856195,1626932,4856620

ORARI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Martedì mattina dalle 8,45 alle 13,30        
Martedì pomeriggio dalla 14,45 alle 17,30 previo appuntamento        
         
Giovedì mattina dalla 8,45 alle 13,30        

TEMPI

Costi e modalità del pagamento

Note

SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO

Dirigente

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0583428507
l.gentili@comune.capannori.lu.it
UFFICIO

Edilizia Privata

Responsabile Ufficio

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0583 428597
g.delfrate@comune.capannori.lu.it
Staff

Rapporti con i cittadini

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0583 428506
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0583 428596
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