Allegato B
Comune di
Capannori
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.04.2004;
modificato con deliberazioni di
Consiglio Comunale n.78 del 09.11.2004, n. 10 del 09.02.2005, n. 15 del 27.04.2006 e n. 24 del 17.04.2007
INDICE
Titolo I – Principi Generali
Art.1 – Oggetto del
regolamento
Art.2 – Istituzione della
tariffa
Art.3–
Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente
Titolo II –
Capo I –
Determinazione della tariffa
Art.4 – Piano Finanziario
Art.5 – Tariffa di
riferimento
Art.6 – Determinazione della
Tariffa
Art.7 – Articolazione della
tariffa per fasce di utenza
Art.8 – Calcolo della
tariffa per singole utenze domestiche
Art.9 – Calcolo della
tariffa per utenze non domestiche
Art. 9bis -
Riduzioni
Capo II – I soggetti
Art.10 – Soggetti obbligati
Art.11 – Soggetti passivi
per ipotesi speciali
Art.12 – Principio di
solidarietà
Art.13 – Utenze non
stabilmente attive e condizioni di uso particolari
Art.14 – Obblighi generali
dei titolari di diritti reali su beni immobili
Capo III – Presupposti oggettivi
Art.15 – Presupposti
oggettivi per l’applicazione della tariffa
Art.16 – Definizione locali
ed aree assoggettabili
Art.17 – Locali ed aree non
soggetti alla Tariffa. Esclusione Totale
Art.18 – Locali ed aree
scoperte adibiti ad usi diversi
Art.19 – Modalità per la
determinazione della superficie
Art.20 – Tariffa giornaliera
Capo IV – Agevolazioni e riduzioni
Art.21– Agevolazioni per la
raccolta differenziata
Art.22 – Riduzione per
l’avviamento a recupero, per autosmaltimento dei
rifiuti e per riutilizzo di scarti di produzione
Art. 23 –
Riduzioni per particolari modalità di esercizio del
servizio
Art. 24–
Riduzioni soggettive per compostaggio domestico e per
lo sviluppo della raccolta differenziata (es. porta a
porta)
Art. 25 – Agevolazioni
a favore di categorie sociali e sostituzione del Comune all’utenza
Titolo III
– Accertamenti e riscossione
Capo I – Gli accertamenti
Art. 27 –
Denuncia di inizio di occupazione, conduzione locali o
superfici
Art. 28–
Denuncia di variazione
Art. 29–
Denuncia di cessazione
Art. 30–
Disposizioni generali
Art. 31–
Attività di accertamento e liquidazione
Art. 32–
Accertamenti d’ufficio
Art. 33–
Accertamenti incrociati
Capo II – Riscossione
Art. 34–
Titolarità della riscossione
Art.35 – Pagamenti
Art. 36–
Modalità di riscossione della tariffa
Art.37 – Rimborsi
Capo III – Le penalità
Art. 38 –
Penalità per omessa od infedele denuncia iniziale o di variazione
Art. 39 –
Penalità per ritardato od omesso versamento
Art.40 – Penalità per omesso invio di dati
richiesti ai fini dell’accertamento
Art 41–
Decadenza
Titolo IV –
Disposizioni finali e transitorie
Art 42 –
Applicazione delle disposizioni regolamentari
TITOLO I -
Principi generali
Art.1
Il presente Regolamento disciplina l’adozione,
l’applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la
gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell’art.49 del D.L.vo
05.02.1997 n.22 e relativi atti normativi di applicazione.
La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi
strumentali per la sua applicazione nonché le connesse
misure in caso di inadempienza, con l’obiettivo di assicurare la gestione dei
rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e
trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata.
Il Comune di Capannori ha affidato le funzioni di
gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani al soggetto gestore A.S.C.I.T. S.p.A. (di
seguito A.S.C.I.T.)
Art.2
Istituzione
della tariffa
Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le
fasi in cui si articola il servizio è istituita la tariffa, la quale
sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione,
Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo
del costo da coprire tramite
la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato
annualmente tra il Comune e A.S.C.I.T..
Agli effetti del presente regolamento
s’intendono:
- per tariffa, il
corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente;
- per ente gestore, il
soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione
dei rifiuti ed all’applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo
l’apposito contratto di servizio stipulato tra il
Comune ed il gestore;
- per decreto, il Decreto Lgs.n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni;
- per rifiuti, tutti i rifiuti
urbani di cui all’art.7 comma 2 del decreto e i rifiuti speciali prodotti dalle
utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani
secondo quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite Deliberazioni
comunali adottate ai sensi dell’art.21, comma 2 lettera g) del decreto;
- per metodo normalizzato, il
criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dalle disposizioni del
D.P.R. n°158 del 27.4.1999 e successive modificazioni.
Art.3
Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell’ambiente
Ai sensi dell’art.49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 il tributo ambientale di spettanza dell’Amministrazione Provinciale, di cui all’art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504 si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.
Il suddetto tributo ambientale, debitamente
evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa
dall’Ente gestore e riversato da quest’ultimo all’Amministrazione Provinciale
con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque
di comune accordo.
Capo I – Determinazione della tariffa
Art.4
Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi
dell’art.49, comma 8, del D.Lgs.n°22 del 1997, su
proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani
di cui all’art.23 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive integrazioni,
Il piano finanziario comprende gli elementi e la
documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.
In attuazione di quanto previsto dall’art.49, comma
10, del D.Lgs.22/1997 e dall’art.4, comma 2, del D.P.R.n.158/1999 il Comune
riconosce l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo eventualmente fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme
dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche,
rispetto alle utenze non domestiche.
La percentuale di attribuzione
viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
Il soggetto gestore, entro l’inizio dell’esercizio
di riferimento e comunque entro un mese dalla data
fissata per l’approvazione del bilancio comunale, trasmette copia del piano
economico-finanziario.
Art.5
Tariffa di
riferimento
Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del
metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999,
Essa costituisce la base per il calcolo della
tariffa comunale e si articola per fasce di utenza
domestica e non domestica.
Art.6
Determinazione della Tariffa
La tariffa è determinata annualmente dal Comune, e successivamente dall’ATO allorché operativo, ai sensi del
D.P.R. 27.4.1999 n°158, sulla base del piano finanziario redatto dall’ente
gestore.
La tariffa si compone di una parte fissa determinata
sulla scorta delle componenti essenziali del costo del
servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte
variabile commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all’entità dei costi di gestione.
La tariffa è articolata per fasce di
utenza domestica e non domestica.
Il Comune ripartisce fra le due categorie l’insieme dei costi
da coprire con la tariffa secondo criteri razionali
assicurando agevolazioni alle utenze domestiche
Il competente organo dell’Amministrazione Comunale, e successivamente dell’ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini
di cui al precedente comma, si intendono prorogate
quelle in vigore.
Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall’ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il cui incremento risulta legato a variazioni verificatesi sulle utenze domestiche o non domestiche ovvero a fenomeni esogeni di varia natura anche straordinaria, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dall’esercizio successivo. In ogni caso non risulta possibile addebitare al Comune i maggiori oneri verificatisi rispetto al piano economico-finanziario.
La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti
urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall’ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti, quali i noleggi di
attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di
smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura
privatistica.
Art.7
Articolazione
della tariffa per fasce di utenza
La tariffa è articolata per fasce di
utenza domestica e non domestica.
All’interno delle due articolazioni i locali e le
aree vengono classificati a seconda delle attività in
categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla
scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su
campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al DPR
27.04.1999 n.158.
Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica,
qualora sia in esse esercitata promiscuamente
un’attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa
riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
Art.8
Calcolo della
tariffa per singole utenze domestiche
I locali e le aree relative alle
utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il
nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o
condotta.
Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo
conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata
al numero di componenti il nucleo familiare, che
riguardano la medesima utenza.
Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato
in base ai criteri di cui sopra e dell’articolo seguente, si applicano i
coefficienti Ka e Kb
indicati nelle tabelle 1a e 2 dell’allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n°158, per
l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali
coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione
delle misure tariffarie.
Calcolo della
tariffa per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche (comunità, attività
commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere)
la parte fissa è attribuita con le modalità di cui all’art. 6, comma1, del DPR 27.04.1999 n.158.
Per la parte variabile della tariffa si procede
tenendo conto della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole
utenze.
Nelle more della organizzazione
e strutturazione di sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole
utenze, si procede applicando un sistema presuntivo avente riferimento, per singola tipologia di attività la produzione annua per mq
ritenuta congrua, sulla base delle indicazioni di cui alle tabelle del DPR
27.04.1999 n.158, all.1, punto 4.4.
I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All’interno delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.
|
N° |
Categoria
|
|
1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
|
|
2 |
Cinematografi e teatri |
|
3 |
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta – (commercio all’ingrosso) |
|
3/bis |
Immobili a disposizione per tutte le utenze non
domestiche non attive |
|
4 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi |
|
5 |
Stabilimenti balneari
|
|
6 |
Esposizioni, autosaloni |
|
7 |
Alberghi con ristorante |
|
8 |
Alberghi senza ristorante |
|
8/Bis |
Agriturismo |
|
9 |
Case di cura e riposo |
|
10 |
Ospedali |
|
11 |
Uffici, agenzie, studi professionali |
|
12 |
Banche ed istituti di credito |
|
13 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
|
14 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
|
|
15 |
Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
|
16 |
Banchi di mercato beni durevoli |
|
17 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista |
|
18 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista |
|
19 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
|
20 |
Attività industriali con capannoni di produzione |
|
21 |
Attività artigianali di produzione beni specifici |
|
22 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
|
23 |
Mense, birrerie, hamburgherie
|
|
24 |
Bar, caffè, pasticceria |
|
25 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari (con
superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq) |
|
25 bis |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari con superficie commerciale al dettaglio inferiore
a 600 mq |
|
26 |
Plurilicenze alimentari e/o miste con
superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq |
|
26 bis |
Plurilicenze alimentari e/o miste con
superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq |
|
27 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio |
|
28 |
Ipermercati di generi misti |
|
29 |
Banchi di mercato genere alimentari |
|
30 |
Discoteche, night club |
Ai fini della classificazione delle attività
esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti
dalle Tabelle ATECOFIN, codice
ISTAT, dell’attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli
organi competenti (Camera di Commercio, ecc.).Qualora le certificazioni
prodotte risultino in contrasto con la reale attività
merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta.
Per le attività professionali si fa riferimento
all’iscrizione all’ordine di appartenenza o, nel caso
non sia previsto, al codice identificativo risultante dall’iscrizione presso
l’ufficio I.V.A competente.
Nel caso di attività
distintamente classificate o di pluriattività
esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l’applicazione
della tariffa si fa riferimento all’attività esercitata nei singoli locali o
aree.
Nel caso di attività
distintamente classificate oppure di pluriattività
svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia
possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per
l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale da
ritenersi prevalente.
Nel caso di insediamento di
più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono
distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso
comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata.
Art.
9Bis
Riduzioni
Ai fini del calcolo della tariffa si tiene conto
delle seguenti riduzioni:
Le aree scoperte, utilizzate per lo svolgimento della attività, sono soggette alla tariffa parte fissa per intero e alla tariffa parte variabile nella misura del 50%. Tali aree, per la parte effettivamente utilizzata ad esclusione, ad esempio, delle aree di transito o di passaggio, sono tariffate in base alla tariffa di utilizzo propria dell’area avuto riguardo all’attività svolta.
Alla sottocategoria 3/bis, vista
l’obiettiva condizione di minor produzione di rifiuti, viene
applicata la sola quota fissa della tariffa relativa alla categoria 3 del
Decreto Ronchi.
Gli esercizi commerciali che adottano distributori
automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi,
caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione totale
della parte variabile della tariffa relativamente alla
superficie operativa destinata a tale iniziativa, previa presentazione di
adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica.
Art.10
Soggetti
obbligati
La tariffa è dovuta da chiunque
occupa oppure conduce locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle zone del territorio comunale ( art. 49, comma 3, D.lgs
n. 22/1997).
Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio
ovvero l’intestatario della scheda di famiglia risultante all’anagrafe della
popolazione.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato
il soggetto dichiarante richiedente il servizio
ovvero, in mancanza, il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della
persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità
giuridica.
Il titolo dell’occupazione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal
diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque
dall’occupazione di fatto.
Art.
11
Soggetti
obbligati in presenza di ipotesi speciali
Parti comuni di abitazioni
condominiali.
Sono soggette a tariffa le
parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso
immobiliare.
Per le parti comuni di condominio individuate
dall’art.1117 C.C. e occupate o condotte in via
esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli
stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove
richiesti dal Comune – la presentazione dell’elenco degli occupanti o
conduttori dei predetti locali od aree.
Multiproprietà
Soggetto passivo e responsabile del pagamento della
tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi
comuni.
Per le parti a comune dei centri commerciali.
Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che
gestisce i servizi comuni.
Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori,
locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta
dal proprietario dei locali per l’intero anno anche in caso di locazioni per
periodi inferiori all’anno.
Attività ricettive in genere
Per i locali e le relative aree, destinati ad
attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche
(residence, ville d'epoca, agriturismo, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
Art.12
Principio di
solidarietà
L’obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di
solidarietà passiva fra i componenti del nucleo
familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi
locali ed aree per l’esercizio di un’attività o che concorrono alla
determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto
vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell’accertamento,
che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia
fungibile nell’adempimento della prestazione.
Art.13
Utenze non
stabilmente attive e condizioni di uso particolari
Per «utenze non stabilmente attive» previste
dall’art.7, comma 3, del D.P.R.n.158/1999 si intendono
le seguenti:
Utenze domestiche:
a) abitazioni non occupate e/o tenute a
disposizione;
b) abitazioni ad uso
stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell’anno
solare anche in modo non continuativo.
Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione o stagionali il cui proprietario risiede nel territorio comunale, il numero degli occupanti è pari al numero reale dei componenti risultante dai registri anagrafici mentre, qualora il proprietario non risieda nel territorio comunale, il nucleo di riferimento è determinato in modo convenzionale in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella: