Allegato B

 

 

Comune di Capannori

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.04.2004;

modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.78 del 09.11.2004, n. 10 del 09.02.2005, n. 15 del 27.04.2006 e n. 24 del 17.04.2007

 INDICE

 

 

 

 

 Titolo I – Principi Generali

 

Art.1 – Oggetto del regolamento 

Art.2 – Istituzione della tariffa  

Art.3– Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

 

Titolo II – La Tariffa

 

 Capo I – Determinazione della tariffa

 

Art.4 – Piano Finanziario 

Art.5 – Tariffa di riferimento 

Art.6 – Determinazione della Tariffa

Art.7 – Articolazione della tariffa per fasce di utenza 

Art.8 – Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche 

Art.9 – Calcolo della tariffa per utenze non domestiche 

Art. 9bis - Riduzioni

 

Capo II – I soggetti

 

Art.10 – Soggetti obbligati

Art.11 – Soggetti passivi per ipotesi speciali

Art.12 – Principio di solidarietà

Art.13 – Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Art.14 – Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

 

Capo III – Presupposti oggettivi

 

Art.15 – Presupposti oggettivi per l’applicazione della tariffa

Art.16 – Definizione locali ed aree assoggettabili

Art.17 – Locali ed aree non soggetti alla Tariffa. Esclusione Totale

Art.18 – Locali ed aree scoperte adibiti ad usi diversi

Art.19 – Modalità per la determinazione della superficie

Art.20 – Tariffa giornaliera

 

Capo IV – Agevolazioni e riduzioni 

 

Art.21– Agevolazioni per la raccolta differenziata 

Art.22 – Riduzione per l’avviamento a recupero, per autosmaltimento dei rifiuti e per riutilizzo di scarti di produzione   

Art. 23 – Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

Art. 24– Riduzioni soggettive per compostaggio domestico e per lo sviluppo della raccolta differenziata (es. porta a porta)

Art. 25 – Agevolazioni a favore di categorie sociali e sostituzione del Comune  all’utenza

Art. 26 – Cumulabilità delle riduzioni sulla quota variabile della tariffe

 

Titolo III – Accertamenti e riscossione

 

Capo I – Gli accertamenti

 

Art. 27 – Denuncia di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

Art. 28– Denuncia di variazione 

Art. 29– Denuncia di cessazione

Art. 30– Disposizioni  generali

Art. 31– Attività di accertamento e liquidazione 

Art. 32– Accertamenti d’ufficio 

Art. 33– Accertamenti incrociati 

 

Capo II – Riscossione

 

Art. 34– Titolarità della riscossione 

Art.35 – Pagamenti

Art. 36– Modalità di riscossione della tariffa

Art.37 – Rimborsi

 

Capo III – Le penalità

 

Art. 38 – Penalità per omessa od infedele denuncia iniziale o di variazione

Art. 39 – Penalità per ritardato od omesso versamento

Art.40  – Penalità per omesso invio di dati richiesti ai fini dell’accertamento

Art 41– Decadenza

 

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

 

Art 42 – Applicazione delle disposizioni regolamentari

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I - Principi generali

 

Art.1

Oggetto del regolamento

 

Il presente Regolamento disciplina l’adozione, l’applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell’art.49 del D.L.vo 05.02.1997 n.22 e relativi atti normativi di applicazione. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata.

Il Comune di Capannori ha affidato le funzioni di gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani al soggetto gestore A.S.C.I.T. S.p.A. (di seguito A.S.C.I.T.)

 

Art.2

Istituzione della tariffa

 

Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la TARSU di cui al D.L.vo 15.11.1993 n.507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.

Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire  tramite la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato annualmente tra il Comune e A.S.C.I.T..

Agli effetti del presente regolamento s’intendono:

- per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente;

- per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all’applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l’apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;

- per decreto, il Decreto Lgs.n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni;

- per rifiuti, tutti i rifiuti urbani di cui all’art.7 comma 2 del decreto e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite Deliberazioni comunali adottate ai sensi dell’art.21, comma 2 lettera g) del decreto;

- per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. n°158 del 27.4.1999 e successive modificazioni.

 

Art.3

Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

 

Ai sensi dell’art.49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 il tributo ambientale di spettanza dell’Amministrazione Provinciale, di cui all’art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504 si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dall’Ente gestore e riversato da quest’ultimo all’Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II - La tariffa

 

Capo I – Determinazione della tariffa

 

Art.4

Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art.49, comma 8, del D.Lgs.n°22 del 1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani

di cui all’art.23 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive integrazioni, la Giunta Comunale approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall’ordinamento.

Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.

In attuazione di quanto previsto dall’art.49, comma 10, del D.Lgs.22/1997 e dall’art.4, comma 2, del D.P.R.n.158/1999 il Comune riconosce l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo eventualmente fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Il soggetto gestore, entro l’inizio dell’esercizio di riferimento e comunque entro un mese dalla data fissata per l’approvazione del bilancio comunale, trasmette copia del piano economico-finanziario.

 

Art.5

Tariffa di riferimento

 

Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999, la Giunta Comunale determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell’allegato 1 al DPR n°158 del 27.04.1999.

Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza domestica e non domestica.

 

Art.6

Determinazione della Tariffa

 

La tariffa è determinata annualmente dal Comune, e successivamente dall’ATO allorché operativo, ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n°158, sulla base del piano finanziario redatto dall’ente gestore.

La tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce fra le due categorie l’insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni alle utenze domestiche

Il competente organo dell’Amministrazione Comunale, e successivamente dell’ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.

Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall’ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il cui incremento risulta legato a variazioni verificatesi sulle utenze domestiche o non domestiche ovvero a fenomeni esogeni di varia natura anche straordinaria, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dall’esercizio successivo. In ogni caso non risulta possibile addebitare al Comune i maggiori oneri verificatisi rispetto al piano economico-finanziario.

La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall’ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

 

Art.7

Articolazione della tariffa per fasce di utenza

 

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

All’interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al DPR 27.04.1999 n.158.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un’attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

 

Art.8

Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

 

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell’articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell’allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n°158, per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

 

Art.9

Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

 

Per le utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere) la parte fissa è attribuita con le modalità di cui all’art. 6, comma1, del DPR 27.04.1999 n.158.

Per la parte variabile della tariffa si procede tenendo conto della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze.

Nelle more della organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si procede applicando un sistema presuntivo avente riferimento, per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua, sulla base delle indicazioni di cui alle tabelle del DPR 27.04.1999 n.158, all.1, punto 4.4.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All’interno delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.

 

Categoria

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – (commercio all’ingrosso)

3/bis

Immobili a disposizione per tutte le utenze non domestiche non attive

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

8/Bis

Agriturismo

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici 

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, hamburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq)

25 bis

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq  

26

Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq 

26 bis

Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq  

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato genere alimentari

30

Discoteche, night club

 

Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT, dell’attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.).Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento  alla attività effettivamente svolta.

Per le attività professionali si fa riferimento all’iscrizione all’ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall’iscrizione presso l’ufficio I.V.A competente.

Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività esercitata nei singoli locali o aree.

Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale da ritenersi prevalente.

Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata.

 

 

Art. 9Bis 

Riduzioni

 

Ai fini del calcolo della tariffa si tiene conto delle seguenti riduzioni:

Le aree scoperte, utilizzate per lo svolgimento della attività, sono soggette alla tariffa parte fissa per intero e alla tariffa parte variabile nella misura del 50%. Tali aree, per la parte effettivamente utilizzata ad esclusione, ad esempio, delle aree di transito o di passaggio, sono tariffate in base alla tariffa di utilizzo propria dell’area avuto riguardo all’attività svolta.

Alla sottocategoria 3/bis, vista l’obiettiva condizione di minor produzione di rifiuti, viene applicata la sola quota fissa della tariffa relativa alla categoria 3 del Decreto Ronchi.

Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie operativa destinata a tale iniziativa, previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica.

 

Capo II – I soggetti

 

Art.10

Soggetti obbligati

 

La tariffa è dovuta da chiunque occupa oppure conduce locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ( art. 49, comma 3, D.lgs n. 22/1997).

Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l’intestatario della scheda di famiglia risultante all’anagrafe della popolazione.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato il soggetto dichiarante richiedente il servizio ovvero, in mancanza, il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.

Il titolo dell’occupazione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall’occupazione di fatto.

 

 

 

 

Art. 11

Soggetti obbligati in presenza di ipotesi speciali

 

 Parti comuni di abitazioni condominiali.

Sono soggette a tariffa le parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso immobiliare.

Per le parti comuni di condominio individuate dall’art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell’elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

Multiproprietà

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

Centri Commerciali

Per le parti a comune dei centri commerciali. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Locazione abitazioni ammobiliate

Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all’anno.

Attività ricettive in genere

Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche (residence, ville d'epoca, agriturismo, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.

 

Art.12

Principio di solidarietà

 

L’obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l’esercizio di un’attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell’accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione.

 

 

 

 

Art.13

Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

 

Per «utenze non stabilmente attive» previste dall’art.7, comma 3, del D.P.R.n.158/1999 si intendono le seguenti:

 

Utenze domestiche:

a)    abitazioni non occupate e/o tenute a disposizione;

b) abitazioni ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell’anno solare anche in modo non continuativo.

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione o stagionali il cui proprietario risiede nel territorio comunale, il numero degli occupanti è pari al numero reale dei componenti risultante dai registri anagrafici mentre, qualora il proprietario non risieda nel territorio comunale, il nucleo di riferimento è determinato in modo convenzionale in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella: