ALLEGATO “B”
REGOLAMENTO
PER L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Gestione del servizio
Art 25 - Criteri e modalità per l’espletamento del servizio
PER L’IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
TIT.
I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’effettuazione nel territorio del Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce altresì le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 5 novembre 1993, n. 507, successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
Gestione del Servizio
1. La scelta della forma per la gestione del servizio è
di competenza del Consiglio Comunale che opera secondo
quanto previsto dall’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n°446/1997 .
Articolo 3
1. Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi
pubblicitari e nell’effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere
osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle
prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti .
1. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a
vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali,
oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell’ambito e in prossimità
di tali beni, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Regione.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse
storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e nella zona di
rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, nelle
loro immediate adiacenze, oggetto del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site
nell’ambito e in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri
mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici
anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di
indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche
architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma
può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità d’inserimento
ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d’informazione di cui
agli articoli 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. E' altresì vietata l'installazione dei mezzi
pubblicitari di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(cartelli e impianti di pubblicità o propaganda) nell'ambito e in prossimità di
giardini, parchi, viali e strade alberati, e genericamente in spazi a verde di
proprietà comunale. L’installazione è consentita, previo nulla osta tecnico del
Servizio competente per
cartelli indicatori di attrezzature e servizi pubblici di interesse e
competenza dell'Amministrazione Comunale e per gli impianti per le pubbliche
affissioni.
5. Lungo le strade, in vista di esse
e sui veicoli si applicano i divieti previsti dal codice della strada vigente.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse
storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici
pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è
vietata ogni forma di pubblicità fonica.
8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre
forme vietate dal presente articolo si applicano, a
carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dal
Decreto Legislativo n. 507/93.
Articolo 5
Autorizzazioni
1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche affissioni, fuori dai
centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse
visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’articolo 53 del Decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni ed è effettuato dal competente Servizio al quale
deve essere presentata la domanda.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe,
cartelli ed altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche
affissioni, nei centri abitati è di competenza del Servizio preposto, salvo il
preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale,
regionale, o provinciale, in conformità al quarto comma dell’articolo 23 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto:
a) ad adempiere nei tempi
prescritti a tutte le disposizioni impartite dal competente Servizio comunale
sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per
intervenute e motivate esigenze;
b) a provvedere alla
rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del
venire meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto
dell’installazione o di motivata richiesta del competente Servizio Comunale.
5. L’installazione degli impianti per la pubblica
affissione segue la procedura prevista dalle Norme di attuazione
del Piano degli impianti per le pubbliche affissioni.
Articolo 6
Applicazione dell’imposta
e del diritto
Articolo 7
Classificazione del
Comune
1. Il Comune risulta collocato,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 507/93
nella terza classe.
Articolo 8
Categoria delle località
1. Le località del territorio del Comune sono suddivise
in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla
loro importanza, agli effetti dell’applicazione:
– dell’imposta sulla pubblicità;
– del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente
alle affissioni commerciali.
2. Nella categoria speciale è applicata una
maggiorazione della tariffa normale dell’imposta e del diritto del
centocinquanta per cento.
3. Ai sensi dell’articolo 4 comma 2 Decreto Legislativo
n. 507 la superficie complessiva delle località del territorio comunale
comprese nella categoria speciale non può superare il
trentacinque per cento di quella del centro abitato, mentre la superficie degli
impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà
essere superiore alla metà di quella complessiva.
Articolo 9
Presupposto dell’imposta
1. E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la
diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata
con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica - diversa da quelle
assoggettate al
diritto sulle pubbliche
affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da
tali luoghi.
2. Si definisce luogo pubblico: quello continuamente
libero di diritto e di fatto a tutti o a un numero
indeterminato di persone.
3. Si definisce luogo aperto al pubblico:
a) Il luogo in cui ciascuno
può accedere in determinati momenti oppure osservando
determinate condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo stesso o
quello in cui può accedere una categoria di persone che abbia dati requisiti;
b) tutti quei luoghi, ancorché
appartenenti a privati, nei quali terze persone, anche se in numero limitato,
possono accedere sia pure solo in certi momenti ed a certe condizioni;
c) un ambiente privato la cui
accessibilità è esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una
determinata categoria di aventi diritto;
4. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
a) i messaggi diffusi
nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e
la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del
soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel
quale viene esercitata un’attività.
Articolo 10
Soggetto passivo
1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che
dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario
di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all’obbligo della
dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa e al
connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale
avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi
confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta,
accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia
possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza
autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia
esito negativo, il servizio tributi notifica avviso di accertamento, di
rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del
presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del
credito d’imposta, accessori e spese.
Articolo 11
Modalità di applicazione dell’imposta
1. L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla
superficie della minima figura piana geometrica nella quale
è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei
messaggi nello stesso contenuti.
2. L’imposta per i mezzi polifacciali
è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma
simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all’imposta
per la superficie corrispondente all’ideale figura piana minima in cui sono
comprese.
4. L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni
volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata sulla
base dello sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo .
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono
arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso,
oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L’imposta non si applica per superfici inferiori a
trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile
i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto
pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché
collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e
funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o
ad accrescerne l’efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine
da collocare a cura dell’utenza all’esterno od all’interno di locali pubblici
od aperti al pubblico, è autorizzata dal Gestore del servizio, individuato ai
sensi del precedente articolo 2, previo pagamento dell’imposta,
mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione. Quando
il collocamento diretto di locandine ha carattere
ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione,
l’elenco completo dei locali nei quali i mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. L’imposta sulla pubblicità relativa
alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è
commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con
l’arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d’imposta a
qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
Le riduzioni d’imposta non sono cumulabili.
11. L’imposta per le fattispecie pubblicitarie previste
dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n.
507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il
periodo d’imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
Articolo 12
Dichiarazione del
soggetto passivo
1. Il soggetto passivo dell’imposta, prima di iniziare
la pubblicità, è tenuto a presentare al Gestore su apposito
modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle
caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
La dichiarazione per la pubblicità annuale deve essere
presentata nei modi e tempi previsti dal Regolamento comunale delle entrate
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel
caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell’imposizione.
Quando dalla stessa risulti dovuta l’integrazione
dell’imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l’attestazione del
pagamento eseguito. Il Gestore procede al conguaglio fra l’importo dovuto in
seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto
anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino
variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell’imposta entro il
31 gennaio
dell’anno di riferimento, a
meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
Articolo 13
Rettifica ed accertamento
d’ufficio.
1. Entro cinque anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Gestore procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto
passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare dell’imposta
o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi
interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento nonché
l’organo al quale può essere proposto ricorso e il termine entro il quale
proporlo.
Articolo 14
Pagamento dell’imposta e
del diritto
1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato
a mezzo di conto corrente postale su modello conforme a quello autorizzato da
decreto ministeriale.
2. Negli anni successivi a quello della dichiarazione,
l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’imposta per essere
esibite per eventuali controlli. Il pagamento è consentito nei modi previsti
dal Regolamento comunale sulle entrate.
3 L’attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente postale è allegata alla
commissione per l’affissione dei manifesti.
Articolo 15
Pubblicità ordinaria
1. L’imposta per la pubblicità ordinaria si applica
secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie
determinato con le modalità di cui al precedente articolo 11.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad
un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni
dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite
strutture destinate all’esposizione diretta di tali mezzi, si applica l’imposta
ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità
all’articolo 11, nella misura stabilita per anno solare indipendentemente
dall’effettiva durata della utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa
dell’imposta è maggiorata del cinquanta per cento;
b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell’imposta è
maggiorata del cento per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui
al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa
dell’imposta è maggiorata del cento per cento.
Articolo 16
Pubblicità ordinaria con
veicoli
1. L’imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con
veicoli si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le
modalità di cui al precedente articolo 11.
2. Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma
dell’articolo 12 Decreto Legislativo n. 507/93 quando le dimensioni della
stessa sono
comprese nelle superfici da tale
norma previste.
3. Qualora la pubblicità sia
effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del
cento per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana
l’imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in
cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la
residenza anagrafica o la sede.
Articolo 17
Pubblicità con veicoli
dell’impresa
1. L’imposta per la pubblicità effettuata per proprio
conto con veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per conto
della stessa è dovuta, per anno solare:
– al comune ove ha sede l’impresa o qualsiasi sua
dipendenza;
– ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti
mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella
successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i
veicoli suddetti;
– secondo la tariffa
deliberata dalla giunta comunale in conformità all’articolo 13 comma 3, del
Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti
con rimorchio sul quale viene effettuata la
pubblicità, la tariffa dell’imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l’imposta per
le indicazioni sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della
ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché tali indicazioni siano
apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie
di mezzo metro quadrato.
4. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta
deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli
agenti autorizzati.
Articolo 18
Pubblicità con pannelli
luminosi
1. L’imposta sulla pubblicità effettuata per conto
altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’articolo
14 del Decreto Legislativo n. 507/93 si applica, indipendentemente dal numero
dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza
del Comune, dal primo comma dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 507/93,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità
di cui all’articolo 11 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad
un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L’imposta per la pubblicità di cui ai precedenti
commi, effettuata per conto dell’impresa, si applica
in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
Articolo 19
Pubblicità con proiezioni
1. L’imposta di pubblicità con
proiezioni e diapositive effettuata in luoghi pubblici od aperti al
pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal
quarto comma dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 507/93, per ogni
giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita
alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
Articolo 20
Pubblicità varia
1. La tariffa dell’imposta per la pubblicità effettuata:
a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano
strade o piazze si applica, per ciascun metro
quadrato e per ogni periodo di
esposizione di quindici giorni o frazione, nella misura stabilita, per la
classe del Comune, dal primo
comma dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 507/93. La superficie
soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all’articolo 11 commi
2 e 7, del
regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite
alle dimensioni del mezzo pubblicitario;
b) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi
d’acqua si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la
classe del Comune dall’articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93;
c) con palloni frenati e simili si applica per ogni
giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe
del Comune dall’articolo 15,
secondo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93;
d) in forma ambulante; mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale
pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi
pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od
effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione
dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura
stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell’articolo 15 del
Decreto Legislativo n. 507/93;
e) a mezzo di amplificatori e
simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o
frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma
dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 507/93.
Articolo 21
Imposta sulla pubblicità
– Riduzioni
1. La tariffa dell’imposta sulla pubblicità è ridotta
alla metà, secondo quanto disposto dall’articolo 16
del Decreto Legislativo n. 507/93, per le seguenti fattispecie:
a) per la pubblicità effettuata da Comitati,
Associazioni, Fondazioni, per le associazioni di
promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall’art. 2 della
L. n° 383/2000 e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
c) per la pubblicità relativa a
festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono,
con i messaggi relativi ai soggetti ed alle
manifestazioni di cui al primo comma anche l’indicazione di persone, ditte e
società che hanno contribuito all’organizzazione delle manifestazioni stesse,
si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui, pur in presenza dei soggetti di cui al primo comma, i messaggi
pubblicitari siano diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo
di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura
si applica la tariffa dell’imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del
primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo
nella dichiarazione, con sottoscrizione dell’interessato. Quando sussistono
motivi per verificare l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati
il soggetto passivo è invitato a presentare al
Servizio Entrate, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta
necessaria per comprovarli, fissando un congruo, termine per adempiere.
L’autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima
dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione
di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del
primo comma sono, per quanto possibile verificati direttamente dal Gestore
attraverso l’esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili.
Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in
merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui
al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni,
festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate,
che danno diritto alla riduzione dell’imposta.
Articolo 22
Esenzioni
1. Ai sensi degli artt. 13 e 17 Decreto Legislativo n. 507/93 sono esenti dall’imposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali
adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca
all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione
delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali
suddetti purché siano attinenti
all’attività in essi
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo
metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico: - esposti nelle vetrine o
sulle porte d’ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate
adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta; - riguardanti la
locazione e la compravendita degli
immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o
sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle
rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne
delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei negozi
ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa
esclusivamente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del
servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo
l’itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono
informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture
ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata
sui battelli, barche e simili soggetta all’imposta ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo n. 507/93;
g) la pubblicità comunque
effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per
l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non
superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano
espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
l) le insegne di esercizio di
attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono
la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a
m) l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il
trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua
l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola
superficie utile occupata da tali indicazioni
2. Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui al
precedente comma l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni
comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od
accertata dal registro delle imprese presso
3. L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera g)
del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la
pubblicità effettuata nell’ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma
devono presentare in visione al Gestore idonea documentazione od
autocertificazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti per beneficiare dell’esenzione. La mancata presentazione dei
documenti suddetti comporta l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non
essendo stato provato il diritto all’esenzione.
TIT. II - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 23
Finalità
1. Il Comune, a mezzo del
servizio delle pubbliche affissioni assicura l’affissione negli appositi
impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque
privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell’esercizio di attività
commerciali entro i limiti previsti dall’articolo 18, terzo comma del Decreto
Legislativo n. 507/93. La superficie complessiva degli impianti per le
pubbliche affissioni è ripartita nel modo seguente con la necessaria tolleranza
dovuta al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle Norme di attuazione del Piano
generale degli impianti:
a) per il quindici per cento è destinata alle affissioni
di natura istituzionale, sociale o comunque priva di
rilevanza economica;
b) per il settantacinque per cento è destinata alle
affissioni di natura commerciale;
c) per il cinque per cento è destinata alle affissioni
di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati (diversi dal
Gestore). Ai fini tributari tali affissioni sono classificate come pubblicità
ordinaria in conformità a quanto
dispone l’articolo 12, terzo comma del Decreto Legislativo n. 507/93
d) per il cinque per cento è destinata all’affissione di
manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali,
secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 69, secondo periodo, della Legge
549/1995.
2. Relativamente agli spazi di
cui alla precedente lettera d):
2.1 essi sono suddivisi, per ogni anno, con
provvedimento del Dirigente del Servizio Entrate, in
superfici uguali e ripartiti tra i vari Collegi elettorali provinciali ricompresi nel territorio comunale. Ciascuna di tali
superfici viene suddivisa in uguali spazi e concessa a
quei soggetti sottoindicati che entro il 30 novembre
dell’anno precedente facciano istanza scritta alla Amministrazione Comunale di
affissione di manifesti politici ai sensi dell’articolo 1 comma 69, secondo
periodo, della Legge 549/1995:
- partiti politici;
- sindacati dei lavoratori;
- associazioni di
promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall’art. 2 della
L. n° 383/2000
2.2. Qualora il numero dei soggetti richiedenti superi quello degli spazi disponibili per ciascun Collegio
provinciale, considerando che la misura minima di tali spazi non può essere
inferiore a settanta centimetri per cento, l’assegnazione dei suddetti spazi
sarà effettuata, da parte del Dirigente del Servizio Entrate, mediante
sorteggio e previa comunicazione ai soggetti interessati.
2.3 La gestione degli impianti quale affissione, defissione e quant’altro è attribuita, al Gestore,
2.4 La concessione degli spazi è disciplinata, per ogni
anno, con apposito atto del Dirigente del Servizio
Entrate il quale deve precisare il numero e l’ubicazione degli impianti da
assegnare, i relativi spazi, l’attribuzione delle responsabilità per eventuali
danni, la durata delle affissioni e quant’altro necessario a garantire pari
condizioni, nella fruizione di tale servizio, da parte degli aventi diritto.
2.5 Al fine di rispettare le prescrizioni previste dalla
Legge 4.4.1956 n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi
elettorali non possono essere utilizzati gli spazi quantificati nella presente
lettera d) per gli scopi ivi previsti.
Articolo 24
Affissioni - Prenotazioni
- Registro cronologico
1. L’affissione s’intende prenotata dal momento in cui
perviene al Gestore la commissione, accompagnata dall’attestazione
dell’avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell’apposito
registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine
cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l’ufficio
affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia
richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che
l’affissione sia eseguita in determinati spazi da lui
prescelti, corrispondendo una maggiorazione del cento per cento del diritto.
Articolo 25
Criteri e modalità per
l’espletamento del servizio
1. I manifesti devono essere fatti pervenire al Gestore
a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale
l’affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una
distinta nella quale è indicato l’oggetto del
messaggio pubblicitario e:
a) per quelli costituiti
da un solo foglio, la quantità e il formato;
b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei
manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di
composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli
fogli di uno di essi, evidenziato con apposito
richiamo.
3. Le affissioni devono essere effettuate
secondo l’ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione,
risultante dal registro cronologico di cui all’articolo 22, secondo comma del
Decreto Legislativo n. 507/93.
4. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio comunale mette a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene
impresso il timbro dell’ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni
causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza
maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data
che era stata richiesta, il Gestore provvede a darne
tempestiva comunicazione per scritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere
comunicata al committente, per scritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l’indicazione del periodo nel quale si
ritiene che l’affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può
annullare la commissione con avviso da inviarsi al Gestore entro dieci giorni
dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.
L’annullamento della commissione non comporta oneri a
carico del committente al quale l’ufficio provvede a
rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento
dell’avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente
presso l’ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono
essere allo stesso restituiti con il recupero delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un numero di
manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella
richiesta, il Gestore provvede ad avvertire il committente per scritto. Se
entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene
annullata, l’ufficio provvede all’affissione nei termini e per le quantità rese
note all’utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei
diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione
dell’utente presso il Gestore per trenta giorni, scaduti i quali saranno
inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la
restituzione o l’invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese,
il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
conguaglio fra l’importo dovuto per
affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
11. Il Gestore ha l’obbligo di sostituire gratuitamente
i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora
non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne
immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per
l’affissione senza la relativa commissione formale e l’attestazione
dell’avvenuto pagamento del diritto, se non ritirate dal committente entro
trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz’altro
avviso.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è
stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se
trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi,
è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di
euro 25,82 per commissione.
14. All’interno dell’ufficio del Gestore devono essere
costantemente esposte, per la pubblica consultazione di chiunque
ne faccia richiesta:
a) le tariffe del servizio;
b) l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche
affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi
appartengono;
c) il registro cronologico delle commissioni.
15. Le disposizioni previste dal Decreto Leg.vo n. 507/93 e dal presente
regolamento per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile
e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
Articolo 26
Tariffe - Applicazione e
misura
1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e
da colui nell’interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla
pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi
affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a centimetri
settanta per cento, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo
comma dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 507/93, distintamente per i
primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del
cinquanta per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento; per
quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo
previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono
soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i
primi dieci giorni.
8. Qualora il committente richieda
espressamente che l’affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è
dovuta una maggiorazione del cento per cento.
Articolo 27
Riduzioni
1. Fermo il disposto dell’art. 29, la tariffa del
diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva
lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi
per i quali è prevista l’esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni,. fondazioni e di ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti
relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi ai
festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci
mortuari.
2. I requisiti oggettivi previsti dalla lettera b) sono
accertati con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo
21.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d)
sono verificati attraverso l’esame di cui al quarto comma
dell’articolo 21.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano
alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d’urgenza dal tredicesimo comma dell’articolo
25.
Articolo 28
Esenzioni
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le
attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva,
esposti nell’ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle
autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e
ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello
Stato, delle regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti
dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad
adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali ed
amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia
obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e
professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune
esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le
disposizioni regolamentari e quelle che anno per finalità la cura degli
interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per l’affissione gratuita dei manifesti di cui alla
lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei
documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti
e regolarmente autorizzati dall’autorità competente.
Articolo 29 (abrogato)
Esenzioni sulle
affissioni nel limite del 10% degli spazi totali
Sanzioni
1. Per quanto attiene alla applicazione
delle sanzioni tributarie e delle sanzioni amministrative si fa riferimento a
quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 507/93.
Articolo 31
1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel
presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.
507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
le
altre norme di legge,
statutarie e regolamentari applicabili in materia.
2. L’applicazione, la gestione, il coordinamento e le
verifiche inerenti gli adempimenti e le procedure di
cui al presente regolamento sono di competenza del Dirigente del Servizio
Entrate.
Articolo 32
Piano degli Impianti per
le Pubbliche Affissioni
1. L’ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni, le loro caratteristiche, i criteri per la loro installazione e manutenzione sono stabiliti nel Piano degli impianti per le pubbliche affissioni e nelle relative Norme di attuazione, il quale, tra l’altro, definisce su supporto cartografico l’area compresa nella categoria speciale, definita ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 507/93.
Articolo 33
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le
modalità stabilite dalla legge.
2. La definizione dell’area inclusa nella categoria
speciale inserita nel Piano degli impianti delle pubbliche affissioni decorre
dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione
del Piano.
L’elencazione, valida sino a tale data, delle vie
comprese nella categoria speciale è riportata nell’elenco allegato alla
Delibera C/C n° 95 del 29.09.95. Fino alla data di approvazione
del Piano si confermano le ubicazioni degli impianti delle pubbliche affissioni
in essere.
3. Quanto previsto dall’art. 23 comma 2 e seguenti entra in vigore l’anno successivo all’approvazione del
presente Regolamento.