Allegato a)

COMUNE DI CAPANNORI
 
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE
 
 
INDICE
 
PARTE I - PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
 
Art. 2 - Concessioni/Autorizzazioni
 
Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
 
Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
 
Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
 
Art. 6 - Istruttoria
 
Art. 7 - Conclusione del procedimento
 
Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione
 
Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
 
Art. 10 - Principali obblighi del concessionario
 
Art. 11 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
 
Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione
 
Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione
 
Art. 14 - Rinnovo delle della concessioni/autorizzazioni
 
Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
 
Art. 16 - Occupazioni d'urgenza
 
Art. 17-Adeguamento dei diritti
 
PARTE II-DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
 
Art. 18 - Oggetto del canone
 
Art. 19 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
 
Art. 20 - Durata delle occupazioni
 
Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale
 
Art. 22 - Determinazione del coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
 
Art. 23 - Determinazione delle tariffe 
 
Art. 24 - Aggiornamento e revisione del canone
 
Art. 25 - Criteri di determinazione del canone
 
Art. 26 - Agevolazioni/riduzioni
 
Art. 27 - Esenzioni
 
Art. 28 - Modalità di applicazione del canone in generale
 
Art. 29 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate con reti dì distribuzione dei pubblici servizi e con cavi, condutture, impianti
 
Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone
 
Art. 31 - Occupazioni abusive
 
Art. 32 - Controlli dei pagamenti
 
Art. 33 - Sanzioni e interessi
 
Art. 34 - Termini di prescrizione
 
Art. 35 - Funzionario responsabile
 
Art. 36 - Rinvio, disposizioni abrogate e norma transitoria
 
Art. 37 - Entrata in vigore del presente regolamento
 
 
 
 
 
APPROVATO CON DELIBERAZONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 24.04.2007
PARTE I • PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
 
Art. 1 - Oggetto del regolamento
 
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 di attuazione della delega prevista dall’art 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, stabilisce le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n° 110 del 27.10.1998.
Più precisamente, il presente regolamento disciplina:
1) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 
a) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati non attrezzati;
 
b) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 
c) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 
d) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 
2. Il presente regolamento disciplina inoltre:
 
a) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 
b) i criteri di determinazione del canone;
 
 c) le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 
d) le modalità e termini per il pagamento del canone;
 
e) la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive; 
 
f)i rimborsi e le relative procedure;
 
g) la disciplina transitoria.
 
Art. 2 – Concessioni/Autorizzazioni
 
1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
 
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
 
Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
 
1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
 
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n° 241.
 
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, quelle effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
 
Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
 
1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all’interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui alla tabella dell’art 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità.
 
a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 
b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 
c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la date di inizio e di fine dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 
d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 
e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 
f) una marca da bollo da apporre sulla concessione, che sarà restituita in caso di diniego della stessa;
 
g) la ricevute del pagamento della somma € 62,50 (quale contributo per le spese di istruttoria della pratica e di sopralluogo, nel caso di occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia. Nei casi di altre occupazioni il contributo suddetto è pari a 26.50. II predetto contributo non è dovuto nel caso di richieste di proroga di concessione già rilasciata, quando si verifica senza soluzione dì continuità; ad esso si applicano inoltre le eventuali esenzioni o riduzioni previste per il canone;
 
h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, come previsto dal successivo art. 8.
 
Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
 
1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione potendo l’amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
 
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 15 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
 
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso della relativa raccomandata.
 
4. Gli interessati possono motivatamente richiedere il rilascio della concessione con procedura d'urgenza entro quarantotto ore, previo pagamento dei diritti d'urgenza di € 33,50.
 
Art. 6 - Istruttoria
 
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
 
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione, si deve presentare una nuova domanda dì concessione, con il pagamento dei relativi diritti.
 
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
 
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione (polizia municipale, ufficio tecnico, ecc.) ove, per le caratteristiche dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
 
Art. 7 – conclusione del procedimento
 
1. Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento rimettendo gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
 
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole alla domanda, deve provvedere alla compilazione della nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell’art 63, comma 1, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
 
Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
 
1. II provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione verificato il versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
·        Marca da bollo
·        Eventuali spese di sopralluogo
·        Deposito cauzionale 
 
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera dì interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita dopo il termine dell'occupazione e la verifica dell'inesistenza di danni ovvero nel diverso termine indicato in occasione della richiesta della cauzione stessa.
 
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
 
Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
 
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 
a) elementi identificativi del titolare compreso l’indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o della associazione stessa;
 
b) il codice fiscale o partita I.V.A.;
 
c) l’indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 
d)la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 
e) la data di inizio e di fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 
f) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 
g) l’espressa riserva che l’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell’occupazione.
 
2. Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc.
 
Art. 10 - Principali obblighi del concessionario
 
1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
 
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
 
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 
4. Il concessionario è tenuto a provvedere al versamento del canone dovuto secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento e conservare le ricevute di pagamento per un periodo di cinque annualità;
 
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato all'interessato, previo pagamento delle spese di € 6,00.
 
Art. 11 – Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.
 
1 L'amministrazione può motivatamente revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
 
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera f) e g) e dell'art. 5 comma 4.
 
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8 comma 2.
 
5. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l’obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui al presente regolamento avendo comunque l’atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato specifico. 
 
Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione
 
1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 
a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 
b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 
c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 
d) mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo entro i trenta giorni successivi al rilascio della concessione, per le occupazioni permanenti, ed entro cinque giorni per quelle temporanee.
 
2. La decadenza viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico del destinatario, e comporta l'obbligo di ripristino ai sensi del precedente art 10. In caso non ottemperi a ciò, l’ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
 
3. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. 
 
Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione
 
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
 
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro contenente le indicazioni di cui all'articolo 4 lettera a), con il pagamento dei diritti di voltura di € 12,00.
 
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
 
4. Nel caso dì omessa presentazione della domanda di voltura si decade dalla concessione.
 
Art. 14 – Rinnovo della concessione/autorizzazione
 
1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi, purché ciò non comporti modifiche della originaria concessione.
 
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, in carta legale e con le stesse modalità previste dall'alt. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
 
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
 
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. 
 
5. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
 
Art. 15 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
 
1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. 
 
Art. 16 - Occupazioni d'urgenza
 
1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, purché ne sia data immediata e documentata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
 
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della indennità prevista dall'art. 31 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
 
Art. 17 - Adeguamento dei diritti
 
1. Gli importi dei diritti previsti dal presente capo possono essere adeguati dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, da comunicare al Consiglio comunale con le relative motivazioni.
 
2. Per la presentazione delle domande previste dal presente regolamento gli interessati potranno avvalersi degli appositi modelli predisposti dall'ufficio.
 
PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
 
Art. 18 - Oggetto del canone
 
1• Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art 2 comma 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n° 285, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo n° 94 del 29/09/1995.
 
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico dì cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
 
3. A decorrere dall’anno 1999 di introduzione del canone non si applica la tassa per l'occupazione dì spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507.
 
Art. 19 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
 
1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto dì concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
 
Art. 20 - Durata dette occupazioni
 
1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
 
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall’art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
 
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. È comunque consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
 
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale o dai soggetti di cui al comma 179 della legge 296 del 27 dicembre 2006, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre per quelle temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di cui sopra.
 
Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale
 
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie secondo l’elenco di classificazione di strade e aree pubbliche come individuate con Delibera C/C n° 94 del 29/09/1995.
 

Art. 22 - Determinazione del coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

 

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell’occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi per il calcolo delle tariffe.

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

 

fattispecie di OCCUPAZIONI

coefficiente moltiplicatore

 

Occupazione temporanea

Occupazione permanente

Spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo

0,70

0,70

Tende fisse o retrattili

0,30

0,30

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

0,50

0,50

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

0,20

0,20

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia

0,50

0,50

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

1,20

1,20

 

Art. 23 - Determinazione delle tariffe
 

1. In base ai criteri previsti dall’art. 63 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446 e considerando quindi il valore economico della disponibilità delle aree in relazione all'attività svolta, il sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all’uso pubblico dell'area stessa oltre che alla classificazione del suolo pubblico di cui all’art. 19, si stabilisce che le tariffe COSAP base per metro quadrato o lineare di occupazione, sono confermate in quelle stabilite come dall’allegato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 102 del 31/03/2006.

 

Art. 24 — Aggiornamento e revisione del canone
 

1. Le tariffe di applicazione del canone possono essere oggetto di rivalutazione annuale in base a deliberazione della Giunta Comunale, adottata entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio nel quale le stesse vengono applicate. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

 

Art. 25 - Criteri di determinazione del canone
 
1. La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando la tariffa di cui all’art.23 per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e, per le occupazioni temporanee, per i giorni od ore di occupazione.
 
Art. 26 – Agevolazioni/riduzioni
 
1.Sulle tariffe per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:
a)      per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica la riduzione del 25%;
b)      per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene in un’unica soluzione, con riduzione del 50%.
 
Art. 27 - Esenzioni
 
1. Il canone non è applicabile alle seguenti occupazioni:
 
a) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, bow Windows e simili infìssi di carattere stabile e con tende installate per comodità delle abitazioni private (ad esclusione quindi di quelle installate negli esercizi commerciali e simili);
 
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 
c) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
 
d) occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
 
e) occupazioni da parte di autoveicoli privati nei parcheggi pubblici, purché non assegnati nominativamente;
 
f) accessi a raso e passi carrabili;
 
g) occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap;
 
h) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 
i) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso gratuito del pubblico non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 24 ore;
 
l) occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;
 
m) occupazione effettuate da Enti Pubblici;
 
n) occupazione effettuate da ONLUS esclusivamente per l’attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà;
 
o) occupazione effettuate da spettacoli viaggianti.
 
Art. 28 - Modalità di applicazione del canone in generale
 
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si tiene conto dell’entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione/autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni è effettuato separatamente per ciascuno di essi.
 
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra.
 
4. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
 
5. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie dì riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione.
 
6. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla proiezione al suolo dell’occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 
7. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cisterne, serbatoi e simili si considera la superficie della figura geometrica risultante in pianta, a cui si applica la tariffa prevista per le occupazioni sottostanti il suolo.
 
8. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
 
9. Per le occupazioni realizzate dal commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e mercati, le disposizioni degli articoli precedenti in ordine alle procedure per il rilascio della concessione si applicano in quanto compatibili con le altre e diverse norme contenute negli appositi regolamenti previsti dalle leggi che disciplinano la materia. Inoltre, per tali occupazioni, le previsioni dell'art 4 sono derogate nel senso che la presentazione della marca da bollo ed il pagamento del contributo per le spese di istruttoria, sono effettuati dagli interessati, unitamente al pagamento del suolo pubblico, al momento della concessione e non al momento della presentazione della domanda.
 

10 Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell’area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

 

11. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, sono calcolate in ragione del 50 per cento.

 
Art. 29 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate con reti di distribuzione dei pubblici servizi e con cavi, condutture impianti
 

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,7667 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l’indicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

 
Art. 30-Modalità e termini per il pagamento del canone
 

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale per le occupazioni temporanee;

b) mediante pagamento diretto ad agente contabile appositamente incaricato per le occupazioni mercatali

c) mediante versamento sull’apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capannori per le occupazioni permanenti. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a € 2,59.

 

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

 

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

 

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

 

5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare non inferiore a €. 500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio-30aprile-31luglio-30 settembre dell'anno di riferimento.

 

6. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone non sia inferiore a Euro 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1° rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

 

7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare non inferiore a Euro 500,00, può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1° rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 5 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore.

 
Art. 31 - Occupazioni abusive
 
1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o dai soggetti di cui al comma 179 della legge 296 del 27 dicembre 2006, sono equiparate a quelle concesse, impregiudicati tutti gli altri aspetti.
 
2. In tal caso, oltre al canone ed alle sanzioni di cui al successivo art. 33 è dovuta una indennità pari all'importo del canone maggiorato del cinquanta per cento