Allegato “A”

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE

ALL’IRPEF

 

 

Articolo 1 – Applicazione della addizionale comunale all’IRPEF

 

1. Il Comune di Capannori, dispone l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, commi 142-144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l’esercizio 2007);

 

Articolo 2 – Determinazione della aliquota

 

1. La misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale, di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, viene fissata nella misura dello 0,5 per cento a decorrere dall’anno 2007;

2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente;

3. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio;

4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

 

Articolo 3 – Esenzioni

 

1. Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €.13.000,00 (tredicimila)

 

Articolo 4 – Versamento

 

1. Il versamento della addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell’Economia e delle finanze;

 

Articolo 5 – Decorrenza

 

1. Il presente regolamento decorre dal 01/01/2007.

 

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

 

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.