STATUTO

 

DEL

 

COMUNE DI CAPANNORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 4.12.2001

 

 

INTRODUZIONE

 

 

               

                Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune e rappresenta uno strumento essenziale per realizzare l'autonomia dell’Ente locale nel quadro delle funzioni ad esso attribuite.

 In esso sono indicati i principi a cui si ispira l’azione di quella che è, indubbiamente,  l’istituzione più vicina alla vita dei cittadini e sono stabilite  le regole principali del suo funzionamento.

                Il potere statutario dei Comuni è un’acquisizione recente e la legge che lo ha previsto (legge 8 giugno 1990 n° 142 “Ordinamento delle autonomie locali”) è intervenuta a dare organica attuazione ai principi costituzionali di decentramento e di autonomia, i quali, ad oggi, sono stati rafforzati con l’approvazione del testo unico enti locali (Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000).

            L’approvazione dello Statuto consente di procedere all’ulteriore lavoro di revisione di alcuni regolamenti comunali (consiglio comunale, consigli di circoscrizione, difensore civico ecc.).

            L’invito che  rivolgiamo ai lettori è quello di cogliere l’aspetto più profondo dello Statuto, cioè il fatto di essere uno strumento importante di democrazia, di partecipazione, di realizzazione dei fondamentali principi di libertà, di solidarietà, di uguaglianza, di pari dignità della persona, di giustizia e di pace.

            Un particolare ringraziamento ai segretari generali dott Felice Birra e dott. Santi Alessandro Spagnesi, alla dott.ssa Maria Ginia Viti che ha coordinato il gruppo di lavoro della segreteria generale composto dalla dott.ssa Antonella Fenili, da Paola Masini, da Marzia Giovannoni e da Simonetta Della Maggiora, alla commissione “Statuto, Regolamenti” e al segretario della stessa dott. Fabiano Tazioli, che hanno collaborato per la realizzazione alla stesura dello Statuto comunale.

 

IL Presidente del Consiglio Comunale                                              Il Sindaco

     Noemi Bagneschi                                                                   Michele Martinelli

 

 

Capannori, lì 15.1.2002

 

 

 

 
CAPO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art.1    Il Comune

Art.2    Il territorio, la sede, lo stemma, il bollo

Art.3    Principi ispiratori dell’azione comunale

 

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

 

Art.4       Le funzioni del Comune

Art.5    Compiti e finalità proprie

Art.6    Programmazione

Art.7    Compiti del Comune per servizi di competenza statale

 

CAPO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

 

Art.8    Gli organi istituzionali del Comune

Art.9    Il Consiglio Comunale: competenze

Art.10  Consiglio Comunale: convocazione

Art.11  Consiglio Comunale: presidenza

Art.12  Consiglio Comunale: funzionamento

Art.13  Le commissioni consiliari

Art.14  Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

Art.15  Pubblicità delle spese elettorali

Art.16  La Giunta: funzioni

Art.17  Giunta Comunale: composizione

Art.18  La Giunta: ineleggibilità ed incompatibilità

Art.19  La Giunta: organizzazione e funzionamento

Art.20  La Giunta: adunanze e deliberazioni

Art.21  La Giunta: dimissioni, decadenza, revoca e surroga dei singoli Assessori

Art.22  Il Sindaco: elezione, nomina della Giunta e programma di governo

Art.23  Il Sindaco: competenze

Art.24  Mozione di sfiducia

Art.25  Forme dei provvedimenti sindacali

 

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

Art.26  Principi e criteri

Art.27  Struttura organizzativa e dotazione organica

Art.28  Gestione delle risorse umane

Art.29  Relazioni sindacali

Art.30  Diritti e doveri dei dipendenti

Art.31  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art.32  Il Segretario Generale

Art.33  Nomina e revoca del Segretario Generale

Art.34  Direttore Generale

Art.35  I Dirigenti

Art.36  Conferenza dei Dirigenti

Art.37  Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art.38  Collaborazioni esterne

Art.39  Controlli

 

CAPO V

ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art.40  Pubblicità degli atti amministrativi

Art.41  Accesso ai documenti amministrativi

Art.42  Diritto di informazione

Art.43  Partecipazione popolare alla vita del Comune

Art.44  Istanze, petizioni e proposte

Art.45  Associazioni, diritti, tutela

Art.46  Referendum consultivo e propositivo

Art.47  Consultazione popolare

Art.48  Decentramento: Circoscrizioni

Art.49  Elezioni dei Consigli di Circoscrizione

Art.50  Funzioni dei Consigli di Circoscrizione

Art.51  Diritti e doveri dei Consiglieri di Circoscrizione

Art.52  Forum dei giovani e Consigli circoscrizionali dei ragazzi

Art.53  Il Difensore Civico

Art.54  Norme sulla trasparenza

 

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

Art.55  I servizi pubblici locali

Art.56  Aziende speciali

Art.57  L’Istituzione

Art.58  Convenzioni, Consorzi, Accordi di programma

 

CAPO VII

I CONTROLLI

 

Art.59  I revisori dei conti: nomina

Art.60  Funzioni e compiti

Art.61  Compenso

 

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.62  Norme transitorie e finali

 


CAPO I

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

ART. 1 - IL COMUNE

 

1. Il Comune, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento  dei servizi e degli uffici dello Stato.

 

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

3. Il Comune è titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate secondo le attribuzioni e competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

 

4. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di Consigli di Circoscrizione, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dall'apposito regolamento.

 

ART.2 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL BOLLO

 

1. Il territorio del Comune di Capannori è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali allegate dal n. 1 al n. 174 confinanti a nord con i Comuni di: Borgo a Mozzano, Villa Basilica, Lucca a sud con quelli di Bientina, Buti, Calci, S.Giuliano Terme, ad est con quelli Pescia, Montecarlo, Porcari, Altopascio, Bientina, ad ovest con il Comune di Lucca per un totale di Kmq. 165,5.

 

2. Il territorio comunale è suddiviso in 40 frazioni, riconosciute come entità tradizionalmente e culturalmente omogenee e riportate, con i rispettivi confini nella carta allegata. L'istituzione o la soppressione di frazioni o la revisione  dei loro limiti territoriali stabilita dal Consiglio Comunale.

Le frazioni sono le seguenti, in ordine alfabetico: Badia  di   Cantignano,  Camigliano,  Capannori, Carraia, Castelvecchio di  Compito, Colle  di Compito, Colognora  di  Compito,  Coselli,  Gragnano,  Guamo, Lammari, Lappato, Lunata,  Marlia, Massa  Macinaia, Matraia, Paganico,  Parezzana, Petrognano,  Pieve di Compito, Pieve San Paolo, Ruota, S.Andrea di Compito, S. Andrea in  Caprile, S. Colombano,  S. Gennaro, S. Ginese di Compito, S. Giusto di Compito, S.Leonardo in Treponzio, S. Margherita, S. Martino in Colle, S.Pietro a Marcigliano,  Segromigno in  Monte,  Segromigno in Piano,   Tassignano,   Tofori,   Toringo,   Valgiano, Verciano, Vorno.

 

3. La sede del Comune è nel palazzo municipale in Capannori. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Il Comune può avere delegazioni per i propri uffici e funzioni in altre frazioni. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera italiana ed europea.

 

4. Le caratteristiche dello stemma del  Comune sono le seguenti: scudo bianco e  rosso con al  centro una capanna; contornano lo  scudo fronde di  lauro a sinistra ed  una  cornucopia a  destra,  dalla  quale fuoriescono  i  frutti  della  terra.  Una  pantera  è accovacciata su  foglie di  acanto al  di  sotto dello scudo.

Associazioni, Gruppi ed Enti operanti sul territorio  comunale possono essere autorizzati, con atto della Giunta Comunale, all’uso dello stemma comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di rilevante interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

 

5. Il bollo, a secco o in gomma, reca lo stemma del Comune e la sua denominazione. Lo stesso serve ad identificare e certificare, se apposto, l’autenticità degli atti.

 

ART.3 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE COMUNALE

 

1. Il Comune di  Capannori fonda la  propria azione sui  principi  di libertà,  di  solidarietà,  di giustizia e  di  pace  indicati  dalla  Costituzione  e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine  economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine  di conseguire il  pieno sviluppo  della persona umana e l'effettiva  partecipazione di tutti  i cittadini   all'organizzazione   politica,   economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.

 

2. L'Amministrazione  Comunale,   nell'ambito dei propri poteri  e delle proprie  funzioni, opera  al fine di superare  le  discriminazioni  fra  i  sessi, favorendo condizioni di pari opportunità nel  lavoro e nella  vita  sociale,  anche  a  mezzo   di  appositi organismi consiliari. Ai fini della pari opportunità tra uomo e donna il Comune si impegna quindi a garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali dell'Amministrazione Comunale, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. A tal fine, nelle nomine, nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

 

3. Riconosce e  garantisce  la  partecipazione delle formazioni sociali, sostiene il libero  svolgimento della vita sociale dei gruppi, della comunità locale  e favorisce lo  sviluppo  e l'azione  delle  associazioni democratiche e del volontariato.

 

4. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con  la  quale  la   valorizzazione  delle  autonomie territoriali è  collegata nel  contesto del  processo di unificazione dell'Europa. A questo  fine  opera  per  favorire i processi  di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di altri Paesi - in particolare di quelle in via di sviluppo- anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di  gemellaggi con altri  Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento. Riconosce e  favorisce  le aggregazioni  dei  cittadini emigrati ed operanti  all'estero, promuove ed  attiva forme di intervento ed attività per favorire  la vita e l'integrazione dei  cittadini  stranieri  immigrati  nel  territorio comunale, nel rispetto della cultura e delle proprie religioni.

 

5. Il Comune opera per favorire la protezione dei beni naturali, paesaggistici, culturali.

 

 


CAPO II

 

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

 

ART.4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

 

1. Spettano  al  Comune   tutte  le  funzioni amministrative che  riguardano la  popolazione  ed il territorio  comunale,  precipuamente  nei  settori dei servizi alla persona e alla comunità,  dell'assetto  ed   utilizzazione  del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti  dalla legge statale o regionale.

 

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti  territoriali   adeguati,  o   per  determinati specifici settori di servizi e  di attività, attua  forme sia di  decentramento, sia  di cooperazione  con altri Comuni, con  la Provincia  ed altri  Enti  Pubblici e privati.

 

3. Compete, inoltre, all'Amministrazione locale l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, che prevedano l'irrogazione della sanzione, previo accertamento.

 

ART. 5 – COMPITI E FINALITA’ PROPRIE.

 

1. Il Comune, inoltre, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità della persona, concorre a garantire:       

-         il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;

-         i diritti della persona;

-         i diritti della famiglia;

-         i diritti della maternità e della paternità responsabile;

-         i diritti della prima infanzia, dei minori, dei portatori di handicap e degli anziani;

-         il diritto al lavoro;

-         il diritto allo studio;

-         il diritto alla cultura;

-         il diritto alla partecipazione ed alla solidarietà;

-         il diritto alla religione.

Persegue tali diritti:

-         favorendo l’attuazione di una politica sociale, occupazionale, associativa e di cooperazione;

-         attuando interventi di tutela e valorizzazione delle tradizioni, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico;

-         sollecitando l’esercizio e l’incremento delle attività sportive e turistiche;

-         determinando concretamente l’integrazione di tutti coloro che, prescindendo dalla loro nazionalità, vivono ed operano sul territorio comunale.

 

2. Il Comune considera imprescindibile, nel porre in essere i propri compiti, i concetti di crescita della cultura della non violenza, della pace, della libertà e della democrazia dei cittadini che vivono ed operano sul territorio comunale ed a tale proposito:

-         ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

-          promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone ed un dovere della comunità locale che ad essa deve ispirarsi lavorando per porre insieme tutte le condizioni che rendono concreta la sua attuazione.

 


ART. 6 – PROGRAMMAZIONE.

 

1. Il Comune svolge nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti funzioni amministrative previste dalla legge, che sono esercitate sulla base di una attività di programmazione ed in particolare:

a) pianificazione territoriale;

b) viabilità traffico, trasporti;

c) promozione della cultura;

d) tutela  e valorizzazione dei beni culturali, archeologici artistici e storici e dell'ambiente;

e) tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento e riduzione dei rifiuti;

f) salvaguardia, raccolta e distribuzione delle acque, gestione degli acquedotti e delle fonti energetiche, tramite aziende all’uopo costituite;

g) servizi ed interventi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

h) assistenza e servizi sociali;

i) pubblica istruzione, formazione professionale, attività di sostegno scolastico, per quanto di competenza del Comune;

l) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero;

m) polizia amministrativa;

n) polizia municipale;

o) altri servizi rivolti alla cura degli interessi della comunità e ad uno sviluppo civile ed economico compatibile con il rispetto del territorio;

 

2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si valorizzerà quando possibile, il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche e associazioni ed enti attivi sul territorio.

 

ART. 7 – COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

 

1. Il Comune gestisce i  servizi elettorali, di anagrafe, di  stato  civile,  di  statistica,  di  leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal  Sindaco quale ufficiale di  governo.  Il Sindaco può delegare tali funzioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa e come nello specifico dichiara l'art.23 del presente Statuto.

 

2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi  di  competenza statale, qualora esse vengano affidate  con legge  che regoli anche i rapporti finanziari, assicurando le corrispondenti risorse.

 

3. Competono al Comune e sono di precipua competenza del Sindaco, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

 

4. Il Comune risponde alle esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti in appositi piani e programmi, sempre d'intesa con la Prefettura. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del D.P.R. 6.2.1981 - n.66, coordinandosi con gli uffici statali competenti e le associazioni territoriali interessate.

 

 


CAPO III

 

GLI ORGANI DEL COMUNE

 

ART. 8  - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

 

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco: le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE

 

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di programmazione politico-amministrativo, rappresenta l’intera comunità locale, svolge funzioni di controllo sull’attività complessiva dell'Ente e verifica periodicamente l’attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

 

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa . esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, secondo le modalità fissate nel regolamento che ne disciplina l'attività.

 

3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)      statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi all’art. 48, c.3 del D.Lgs.267/00, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,

b)      programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c)      convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d)      istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;

e)      assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f)        istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo;

g)      indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h)      contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i)        spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

 

 

l)        acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano              previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio che ne costituiscono mera               esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e servizi di       competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m)    definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

 

4. Il consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

 

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

 

ART.10 - CONSIGLIO COMUNALE: CONVOCAZIONE

 

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

 

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

 

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dagli artt.40 e 41 del D.Lgs. 267/2000.

 

4. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

 

5. Il Presidente del Consiglio  Comunale  è tenuto a  convocare il  Consiglio, in un termine non superiore a  venti  giorni, quando lo  richiedano  un  quinto  dei  Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

 

6. Su richiesta del Sindaco il Presidente del Consiglio convoca Consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini, nei quali i presenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, possono prendere la parola.

 

7. Copia della convocazione del consiglio è inviata al Sindaco, alla Giunta, al Prefetto, agli uffici comunali, ai revisori dei Conti e al comando C.C. responsabile per territorio.

 

8. Della convocazione del Consiglio è data anche notizia mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di convocazione con accluso l’ordine del giorno dei lavori.

 

9. Il Sindaco, secondo l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio, può fare apporre manifesti con i quali dare avviso ai cittadini della riunione consiliare.

 

 

 

 

 

ART. 11 - CONSIGLIO COMUNALE: PRESIDENZA

 

1. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a nominare nel suo seno, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e, subito dopo, il Vicepresidente, eletto con le stesse modalità.

 

2. Nel caso di più candidati votati, se nella prima votazione nessun consigliere ottiene la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta o, nel caso di parità di voti, colui che nella elezione a consigliere comunale ha ottenuto la cifra elettorale più alta. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l’elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.

 

3. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

 

4. Il Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

 

5. Il Presidente  del Consiglio Comunale può invitare i  Dirigenti e/o il Direttore Generale  a partecipare alle sedute  del Consiglio Comunale. I Dirigenti invitati,  se richiesto, possono intervenire relativamente agli argomenti di competenza del settore cui sono preposti o che abbiano comunque attinenza ai compiti loro affidati. Altresì può accadere, nel caso debbano essere discusse questioni di ordine generale per cui occorrano qualificate o qualificabili presenze di soggetti esterni.

 

ART.12 - CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONAMENTO

 

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari, in conformità ai seguenti principi:

-         pubblicità delle sedute, salvo i casi contemplati dal regolamento;

-         tempestiva e congrua comunicazione degli avvisi di convocazione ai membri del consiglio;

-         presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati ai fini della validità delle sedute, senza computare a tal fine il Sindaco;

-         pubblicità e trasparenza delle sedute e degli argomenti da trattare tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

 

2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

 

3. Con apposite norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed eventuali apposite strutture per il funzionamento del Consiglio stesso.