
COMUNE
DI CAPANNORI
PROVINCIA
DI LUCCA
Regolamento
sulla
disciplina dei contratti di sponsorizzazione
e
degli accordi di collaborazione
Approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. ____ del __/__/____
I N D I C E
natura, scopi e Funzioni del contratto di sponsorizzazione e degli
accordi di collaborazione
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Contratto
di sponsorizzazione
Art. 3 - Contratto
di collaborazione
Art. 4 - Regola
comune per l’associazione del nome e del marchio e per forma contrattuale
Art. 5 - Finalità
Art. 6 - Ambito
di applicazione
Art. 7 - Vincoli
di carattere generale
Art. 8 - Il
Comune come sponsee
Art. 9 - Le
figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
Art. 10 - Funzione della sponsorizzazione e degli
accordi di collaborazione
Art. 11 - Iniziativa spontanea o per azione di
terzi
TITOLO II
Art. 13 - Regole generali e comuni
Art. 15 - L’offerta di sostanziale mecenatismo
Art. 16 - La valutazione delle offerte
Art. 17 - Compiti specifici della dirigenza
TITOLO III
Art. 18 - Normativa di rinvio
Art. 19 - Aspetti fiscali
Art. 20 - Verifiche e controlli
Art. 21 - Riserva organizzativa
Art. 22 - Entrata in vigore
Natura, Scopi e funzioni del contratto di
sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
Art.1 - Oggetto
1.
Le
norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la
realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, e più in generale la
conclusione di speciali accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di
attività e di iniziative di interesse di questo Comune di Capannori nei settori
e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità
indicate nell’art. 5, che di nuovo segue.
2.
Il
presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni
recate dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in tema,
come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle
disposizioni contenute nell’ex art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
E’
criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni
regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli
istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti
le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di
volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.
Art. 2 - Contratto di sponsorizzazione
1.
Il
contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo,
costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi
prestati dallo sponsor a vantaggio del comune di Capannori, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare
il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni
della propria attività.
Art. 3 - Contratto di collaborazione
1.
Gli
accordi di collaborazione determinano, a fronte di investimenti privati di
peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Capannori, oltre al ritorno
pubblicitario rimarcato all’art. 2 che precede, la possibilità economica di ricavare
direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a
favore del soggetto c.d. collaborante, estrinsecantisi in forniture di servizi
e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
Art.4 - Regola comune per l’associazione del nome e
del marchio, oltreché per la forma
contrattuale
1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2.
Le
modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto
<<sponsorizzante o sponsee>> ovvero di quello <<collaborante
o sponsor>> devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura
istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo
Comune di Capannori.
3.
L’utilizzazione
sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di
collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da
redarsi in forma scritta.
4.
L’Amministrazione
comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione,
specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con
appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al
marchio.
Art.5 - Finalità
1.
Il
comune di Capannori intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in
questione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione,
essenzialmente:
-
per
incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica
e amministrativa dell’Ente;
-
per
realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di
stabilità interno di cui all’art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni e integrazioni;
-
per
migliorare la qualità dei servizi prestati.
Art.6 - Ambito di applicazione
1.
Il
comune di Capannori ricorre, esemplificativamente, a forme di
<<sponsorizzazione>> in relazione:
-
ad
attività culturali di differente tipologia;
-
ad
attività sportive;
-
ad
attività di promozione turistica;
-
ad
attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
-
ad
attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed
ambientali;
-
ad
esecuzione di scavi archeologici;
-
ad
attività di miglioramento dell’assetto urbano;
-
ad
attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
-
ad
attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
-
ad
ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).
2.
Per
gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in ispecie:
-
la
concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali,
fatta salva la destinazione d’uso li restaurino e li utilizzino anche per
proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i
normali costi di locazione, le spese sostenute;
-
le
istituzioni museali, ovvero settori di
attività delle stesse;
-
gli
impianti sportivi di proprietà comunale;
-
il
restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune (residualmente).
Art.7 - Vincoli di carattere generale
1.
Tutte
le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al
precedente art.6,.sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi
pubblici:
-
devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata;
-
devono
essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Capannori;
-
devono
produrre risparmi di spesa.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti:
-
propaganda
di natura politica, sindacale o religiosa;
-
pubblicità
diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti
alcolici e, materiale pornografico;
-
messaggi
offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art.8 - Il comune come sponsee
1.
Con
l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio
Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di
sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità d'interesse
pubblico.
2.
La
Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le
attività del Comune di Capannori il ricorso al finanziamento tramite
sponsorizzazioni o collaborazioni, in via generale con l'approvazione del PEG
(Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, per iniziative
specifiche, con apposite deliberazioni.
3.
Tutte
le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai
due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente
preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede
sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il
dirigente soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate
nell’art.17, che segue.
Art.9 - Le figure dello sponsor e del collaboratore
istituzionale
1.
Possono
assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti
soggetti:
-
qualsiasi
persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare
ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
-
qualsiasi
persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società
di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art.
2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex
art.2602 cod. civ.);
-
le
Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le
cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Capannori.
Art.10 - Funzione della sponsorizzazione e degli
accordi di collaborazione
1.
La
sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano
strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse
finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
-
realizzazione
di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui
esecuzione rimane a carico di Questo Comune;
-
interventi
sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs.
490/99;
-
esecuzione
di scavi archeologici;
-
realizzazione
di attività o progettualità;
-
concretizzazione
di attività progettuali, o più
genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
-
realizzazione
di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.
Art. 11 Iniziativa spontanea o per azione di terzi
1.
La
sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
-
iniziativa
spontanea di questa Amministrazione
comunale
-
iniziativa
di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo
Regolamento.
2. Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3.
Il
riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che
immediatamente precede, avviene mediante l’inserimento della stessa
nell’apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).
Art.12 - Sponsorizzazioni plurime
1.
Sono
sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o
iniziativa.
TITOLO II
Art.13 - Regole generali e comuni
1.
La
scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica – che comunque tengano conto e si
adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire
la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle
iniziative oggetto di sponsorizzazione ovvero di accordi di collaborazione.
2.
E’
sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi
indicati dall’art.41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello stato), con specifico riferimento:
-
alle
ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano
fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le
licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso,
risulterebbero di un improbabile buon esito;
-
alle
ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto
sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
-
alle
ipotesi in cui l’urgenza dell’iniziativa non consenta l’indugio degli incanti o
delle licitazioni;
-
ad
ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per
le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti
e delle licitazioni;
-
alle
ipotesi di modico valore economico dell’iniziativa, da indicarsi entro il
limite di 30 mila EURO.
3. Per le iniziative di importo inferiore a 30 mila EURO si procede esclusivamente all’affidamento mediante trattativa privata.
4.
Anche
qualora l’iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione
muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Capannori - salve le ipotesi
in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di
trattativa privata plurima - garantisce adeguate forme di pubblicità e di
concorrenza al fine di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori
offerte migliorative.
Art. 14 - Gli accordi di collaborazione
1.
Gli
accordi di collaborazione di cui al precedente art. 3, stante la loro natura di
più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro
contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole
dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili
concorrenti.
2.
Può
anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione
consista nell'offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture da
prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l'eventuale richiesta ed
anche mediante lo strumento semplificato di un <<avviso di interesse>>.
3.
Qualora
uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso,
alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare
apposita gara, da realizzarsi nella forma dell'appalto - concorso ovvero della
licitazione o trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, tra i
soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.
Art.15 - L'offerta di sostanziale mecenatismo
1.
Le
sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici
privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria
appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a
prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di
<<mero mecenatismo>> da parte dello sponsor, sono formalizzate come
procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della
prestazione resa.
Art.16 - La valutazione delle offerte
1.
In
tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di
collaborazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa
l'evenienza della trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate da
una apposita Commissione in base ai criteri indicati nell'avviso di pubblico o nella
lettera di invito - finalizzate a reperire la disponibilità della
sponsorizzazione o della speciale attività di collaborazione - da stabilirsi e
disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.
Art.17 - Compiti specifici della dirigenza
1.
Le
modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in
generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle
esclusive competenze della dirigenza.
TITOLO III
Art. 18 - Normativa di rinvio
1.
Per
quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di
questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative
vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione
e specialmente:
-
ai
decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia
di contabilità generale dello stato;
-
ai
decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 (così come modificato dal decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.402) e 18 aprile 1994, n. 573, in materia di
appalti di forniture;
-
alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 in materia di lavori
pubblici.
-
all'art.267
del T. U. F. L n. 1175/1931 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65), in
materia di concessione e appalti di servizi;
-
D.
Lgs nr. 30/2004 (in maniera specifica l’art. 2);
-
alle
normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la
peculiare materia dei contratti e, più
genericamente, delle obbligazioni;
-
alla
normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti addottati dal Comune di
Capannori.
Art. 19 - Aspetti fiscali
1.
Il
valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della
somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può
coincidere con l’intero stanziamento o
con una quota dello stesso, in relazione
alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell’intervento.
2.
Il
valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello
sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all’importo specificato al comma 1.
Art. 20 - Verifiche e controlli
1.
Le
sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di
ogni settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli
adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.
3.
La
notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di
sponsorizzazione.
Art. 21 - Riserva organizzativa
1.
La
gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa
Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2.
E’
tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il
profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico
per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo
pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi
richiamate anche al precedente art. 13.
Art. 22 - Entrata in vigore
1.
Il
presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della
deliberazione consiliare d'approvazione.
2.
Copia
del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a
tutti i dirigenti dei settori e al Collegio dei Revisori dei Conti.