COMUNE DI
CAPANNORI
Settore 7
ASSETTO DEL
TERRITORIO
REGOLAMENTO
EDILIZIO
|
|
Testo aggiornato ai sensi della L.R. 52/99 |
Aggiornato con le modifiche apportate
dal C.C.
INDICE
Disposizioni generali
Art. 1 -
Natura, contenuto e limiti del Regolamento Edilizio pag. 5
Art. 2 -
Osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti pag. 5
Art. 3 -
Facoltà di deroga pag. 5
Art. 4 -
Riferimenti alla disciplina urbanistica pag. 6
Commissione Edilizia
Art. 5 -
Composizione del Collegio Esperti Ambientali pag. 6
Art. 6 -
Attribuzione e compiti del Collegio pag. 7
Norme procedurali
Art. 7 -
Individuazione degli interventi edilizi pag. 8
Art. 8 -
Opere non soggette a titolo autorizzativo pag. 8
Art. 9 -
Opere soggette ad Autorizzazione Edilizia. pag. 9
Art. 10 - Documentazione da allegare all’istanza di
Autorizzazione Edilizia pag. 11
Art. 11 - Opere
soggette a Denuncia di Inizio Attività pag. 12
Art. 12 - Documentazione da allegare alla denuncia di
Inizio Attività pag. 13
Art. 13 - Opere soggette a Concessione Edilizia pag. 14
Art. 14 - Documentazione da allegare all'Istanza di
Concessione Edilizia pag. 14
Art. 15 - Procedura per la Denuncia di Inizio
dell'Attività pag. 15
Art. 16 - Interventi ammissibili con procedura di
urgenza pag. 15
Adempimenti d'obbligo: rilascio ed uso della
Concessione Edilizia
Art. 17 - Procedure per la presentazione e per l'esame
delle Domande di
Concessione ed Autorizzazione Edilizia pag. 15
Art. 18 - Caratteristiche dell'atto di Concessione
/Autorizzazione Edilizia pag. 16
Art. 19 - Determinazione del Dirigente sulla Domanda di Concessione/Autorizzazione
Impugnativa pag. 17
Art. 20 - Titolarità della Concessione/Autorizzazione
Edilizia pag. 17
Art. 21 - Validità e decadenza della
Concessione/Autorizzazione Edilizia pag. 18
Art. 22 - Varianti alla Concessione/Autorizzazione
Edilizia pag. 18
Art. 23 - Volumi secondari pag. 19
Art. 24 Conferenza dei servizi pag. 19
Art. 25 Definizione delle pertinenze pag. 19
Art. 26
Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore pag. 21
Conduzione dei lavori e
verifiche
Art. 27 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti
fissi di linea e di livello pag. 21
Art. 28- Organizzazione del cantiere pag. 22
Art. 29 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico pag. 23
Art. 30 - Visite di controllo pag. 24
Art. 31 - Inizio ed ultimazione dei lavori certificato
di conformità pag. 24
Art. 32 - Verifiche e collaudi pag. 25
Art. 33 - Opere soggette ad autorizzazione di
abitabilità pag. 25
Art. 34 - Presentazione delle attestazioni di
abitabilità ai sensi della L.R. 52/99 pag. 26
Indici e parametri urbanistici
Art. 35 - Indici e parametri urbanistici pag. 26
Art. 36 - Tolleranze dimensionali pag. 33
Art. 37 - Sistemazione delle aree inedificate pag. 33
Requisiti generali degli edifici
Art. 38 - Dimensione e dotazione degli alloggi pag. 33
Art. 39 - Caratteristiche dei locali ad uso abitativo pag. 34
Art. 40 - Caratteristiche dei vani accessori e di
servizio pag. 35
Art. 41 - Caratteristiche dei sotterranei e dei
seminterrati pag. 35
Art. 42 - Caratteristiche dei locali ad uso diverso da
quello abitativo pag. 36
Art. 43 - Superamento delle barriere architettoniche pag. 36
Art. 44 - Caratteristiche di depositi e magazzini pag. 36
Art. 45 - Caratteristiche dei locali ad uso
alberghiero pag. 37
Art. 46 - Caratteristiche degli edifici per il
ricovero degli animali pag. 37
Art. 47 - Allevamenti zootecnici pag. 38
Art. 48 - Attività produttive moleste pag. 39
Art. 49 - Risanamento delle abitazioni antigieniche e
degradate pag. 40
Art. 50 - Sistema di smaltimento dei liquami . pag. 40
Art. 51 - Norme generali pag. 41
Art. 52 - Adeguamenti degli edifici non regolamentari pag. 42
Disposizioni varie inerenti la tutela, la
qualificazione e il decoro del territorio
Art. 53 - Serbatoi di carburante e di olii
combustibili pag. 42
Art. 54 - Scarichi di vapori e di gas pag. 42
Art. 55- Depositi di rifiuti solidi pag. 43
Art. 56 - Occupazione temporanea o permanente di
spazio pubblico pag. 43
Art. 57 - Arredo urbano pag. 43
Art. 58 - Recinzioni, aggetti, infissi, su spazi
pubblici pag. 45
Art. 59 - Campionatura di tinte e rivestimenti pag. 46
Art. 60- Rinvenimenti e scoperte pag. 46
Caratteristiche dei terreni
Art. 61 Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni pag. 46
Art. 62 Caratteristiche dei rialzamenti e dei
riempimenti di terreno pag. 47
Requisiti specifici degli impianti
Art. 63 - Requisiti termici ed igrometrici pag. 48
Art. 64- Requisiti di carattere acustico pag. 48
Art. 65 - Requisiti illuminotecnici pag. 49
Art. 66 - Requisiti relativi all'areazione pag. 49
Art. 67 - Requisiti relativi ai servizi tecnologici pag. 51
Art. 68 - Requisiti relativi alla sicurezza pag. 52
Art. 69 - Requisiti relativi all'impermeabilità ed
alla secchezza pag. 53
Art. 70 - Requisiti ecologici pag. 53
Strumenti urbanistici di iniziativa privata e pubblica
Art. 71 - Interventi soggetti a lottizzazione pag. 54
Art. 72 - Documentazione da allegare alla Domanda di
Lottizzazione pag. 54
Art. 73 - Lottizzazioni obbligatorie d'ufficio pag. 56
Art. 74 - Procedura per l'approvazione del Piano di
Lottizzazione pag. 56
Art. 75 - Opere di urbanizzazione pag. 57
Art. 76 - Convenzione urbanistica pag. 57
Art. 77 - Penalità per inadempienza e svincolo delle
cauzioni pag. 58
Art. 78 - Concetto e finalità del Piano di Recupero pag. 58
Art. 79 - Elementi costitutivi del Piano di Recupero pag. 59
Art. 80- Domanda di approvazione e iter procedurale
del Piano di Recupero pag. 62
Art. 81 - Piano Operativo Preventivo pag. 63
Norme transitorie e finali
Art. 82 -Norme transitorie e finali pag. 64
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Natura contenuto e limiti del R.E
Il presente Regolamento Edilizio
disciplina, in conformità con tutte le
leggi statali, regionali, le norme e i regolamenti applicabili in materia, ogni
attività comportante la trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio del Comune di Capannori.
Il presente Regolamento Edilizio contiene:
a) disposizioni di carattere
obbligatorio desunte da leggi e da
normative di carattere nazionale e regionale;
b) disposizioni obbligatorie ma con
carattere ed interesse eminentemente locale o legato alla problematica
urbanistica ed edilizia comunale, alla sua organizzazione e alla sua gestione.
Le disposizione di cui al punto a)
sono modificabili secondo le norme di legge, quelle di cui al punto b)
attraverso Variante
al R.E..
Art. 2
Osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti
Per
quanto non previsto dal presente Regolamento Edilizio si richiamano le leggi
statali, regionali e le norme e i regolamenti applicabili in materia.
Per
eventuali inadempienze agli articoli del presente Regolamento saranno applicate
le sanzioni previste dalle disposizioni di legge. Per quanto non previsto dalle
stesse, potranno essere applicate sanzioni amministrative da 500.000 a
2.000.000
Art.3
Facoltà di deroga
I poteri di deroga di cui all’art.
41/quater della L. 17/08/1942 n° 1150, possono essere esercitati secondo quanto
previsto dall’art. 35/bis della L.R. 5/95.
Per edifici ed impianti pubblici sono da
considerarsi quelli indicati dalla Circolare della Direzione generale
dell’Urbanistica n. 3210 del 28.10.1967.
Art. 4
Riferimenti alla disciplina urbanistica
Al presente Regolamento Edilizio fanno
riferimento gli elaborati dello Strumento Urbanistico vigente e le varianti
allo stesso.
COLLEGIO ESPERTI AMBIENTALI
Art. 5
Composizione del Collegio esperti ambientali
Il
collegio di cui alla L.R. 52/99 art. 2 è composto, da tre esperti in materia
paesistica-ambientale, nominati ai sensi della L.R. 52/99 art. 5 e successive
modifiche ed integrazioni.
I membri della Commissione non
possono essere dipendenti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme
vigenti, attribuzioni di controllo preventivo
o successivo dell'attività urbanistico-edilizia del Comune ( C.M.LL.PP.
n°368/66).
Al Collegio partecipano, senza diritto
di voto, il dirigente
(o delegato), i responsabili del
procedimento al fine di relazionare sulle pratiche edilizie ed altro istruttore
con funzioni di verbalizzante. I relatori delle pratiche apporteranno sulla
medesima il parere espresso dalla commissione.
Tra i membri del Collegio non possono esserci legami di parentela
entro il III° grado.
I
componenti del Collegio rimangono in carica per due anni e possono essere
nuovamente nominati solo dopo che siano trascorsi almeno quattro anni della
cessazione effettiva del precedente mandato.
Qualora
un componente risulti assente, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive, su segnalazione del Dirigente del settore "Assetto del
Territorio", vengono dichiarati decaduti dal Sindaco, che provvede contestualmente,
nel rispetto delle procedure sopra descritte, alla surroga dei medesimi.
Il
Collegio si insedia una volta divenuti efficaci gli atti di nomina.
Per
la partecipazione alle sedute delCollegio ai componenti è attribuita un un’indennità di presenza,
nonchè il rimborso delle spese di viaggio, secondo i criteri in vigore per i
consiglieri comunali.
Il
Collegio si riunisce in seduta ordinaria con frequenza almeno mensile o ogni
volta che il Dirigente
del settore lo ritenga opportuno per l’esame delle autorizzazioni/concessioni presentate.
La
convocazione per le riunioni del Collegio è scritta
e deve pervenire con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione, e
può riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Delle
decisioni e dei pareri del Collegio viene redatto
regolare verbale che datato e sottoscritto dai componenti
e da un istruttore con funzioni di segretario, viene raccolto in apposito
registro, a cura del Segretario della Commissione. Sugli elaborati esaminati
sarà apposta dicitura, con il parere del Collegio, sottoscritta dal Segretario.
Per
la validità delle decisioni è necessario l'intervento di almeno due membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza
dei voti.
I
componenti del Collegio si impegnano, all'atto della nomina con propria
dichiarazione, a non firmare pratiche sottoposte alla Commissione integrata per
la durata del mandato.
I componenti del Collegio che siano direttamente interessati alla realizzazione
di un'opera, all'esame di un progetto da lui, da suoi parenti o affini firmato
o presentato o che lo interessi direttamente come proprietario o progettista
dell'intervento sulle aree, sulle aree confinanti con la propria, sulle aree
appartenenti a parenti o affini, non può presenziare all'esame ed alla
votazione. Parimenti non può presenziare all'esame di progetti redatti o
firmati da propri collaboratori o, in caso di studio associato, da un proprio
socio. Il suo allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.
Ai sensi della L.R. 52/99, il parere del Collegio è
consultivo, obbligatorio, ma non vincolante, per cui il Dirigente può non tener
conto di tale giudizio.
Il
Dirigente deve motivare il provvedimento di diniego, anche se emesso su parere
conforme della Commissione, per consentire al richiedente di adeguare il
progetto a quanto previsto dalle norme
ed al fine di consentire il controllo sulla logicità e congruità delle
ragioni poste a base della valutazione negativa, per cui dovrà essere citata
espressamente la norma di legge o di regolamento violata e gli elementi di
contrasto tra il progetto presentato e la norma medesima.
Art.6
Attribuzione e compiti del Collegio
La Commissione Edilizia Integrata ai
sensi della L.R.T. n° 24 del 19.04.93 esprime pareri in materia di protezione delle bellezze naturali e dei
paesaggi;
Non è
richiesto il parere del Collegio. per gli interventi di manutenzione
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
Il Collegio dovrà esprimere il proprio
parere favorevole o contrario, in quest’ultimo caso dovrà essere motivato accuratamente per consentire al
richiedente di adeguare il progetto a quanto richiesto
dalle norme o al fine di consentire il controllo sulla logicità e congruità
delle ragioni poste a base della valutazione negativa, per cui dovrà essere
citata espressamente la norma di legge o di regolamento violata o gli elementi
di contrasto tra il progetto presentato e la tutele degli aspetti ambientali.
Potrà richiedere la sospensione della pratica esclusivamente se il progetto
richiede delle modifiche di scarsa rilevanza che non determinino un intervento
totalmente diverso.
NORME PROCEDURALI
Art. 7
Individuazione interventi edilizi
I titoli abilitativi agli interventi
edilizi sono quelli previsti dalla L.R. 52/99:
1)
Sono
soggette a Concessione Edilizia del Comune, con le procedure di cui all’art. 7
della L.R. 52/99, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’art. 3
della stessa Legge.
2)
Sono
soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico
edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all’articolo 4 L.R. 52/99
L’attestazione di conformità è effettuata:
a)
mediante
il rilascio dell’autorizzazione del Comune con le procedure di cui all’art. 8
L.R. 52/99;
b)
mediante
la denuncia di inizio dell’attività disciplinata dall’articolo 9 L.R. 52/99.
Art. 8
Opere non soggette a titolo autorizzativo
Non
sono soggette a Concessione Edilizia né ad Autorizzazione Edilizia né a
Denuncia di inizio attività: gli interventi di manutenzione ordinaria definiti
dall' art. 31 della L. 457/78, dalle normative regionali di cui alla L.R. 59/80
e dalle specifiche articolazioni delle disposizioni regionali inserite negli
strumenti urbanistici vigenti che non comportano mutamento dell’esteriore aspetto degli
immobili.
S'intendono
interventi di Manutenzione Ordinaria quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli
necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.
Tali
interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni degli
elementi architettonici o decorativi degli edifici. Le opere di rinnovamento
sono tali se non mutano le caratteristiche originarie e le destinazioni d'uso
dell'immobile, non alterano né la struttura né la sagoma, ma si limitano a
ripristinare e/o sostituire gli elementi danneggiati o usurati.
Le opere di Manutenzione Ordinaria possono perciò
riassumersi in:
-
riparazione e sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni e
controsoffittature;
-
ripresa degli intonaci esterni e rifacimento degli intonaci interni;
-
rifacimento delle coloriture interne e limitate riprese di coloriture esterne;
-
manutenzione delle coperture;
-
riparazione delle gronde e dei pluviali, nonché loro sostituzione;
-
manutenzione dei frontalini o delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi;
- sostituzione di infissi interni ed esterni, sempreché siano della stessa forma e
materiale;
- manutenzione e
riparazione degli impianti, idraulico, sanitario, elettrico, del gas, di
riscaldamento o raffreddamento, di accumulazione o sollevamento idrico, degli
ascensori e dei montacarichi, etc.
-
riparazione delle opere fognanti private;
-
manutenzione di arredi fissi;
-
manutenzione e riparazione di recinzioni e di sistemazioni esterne.
Art. 9
Opere soggette ad Autorizzazione Edilizia
Sono subordinate ad autorizzazione
edilizia le opere di seguito indicate quando sussiste anche una sola delle
seguenti condizioni:
a)
gli
immobili interessati siano assoggetti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno
1939 n° 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico);
b)
per
l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n° 1497 (protezione delle bellezze
naturali);
c)
gli
immobili interessati siano soggetti alla disciplina di cui alla legge 6
dicembre 1991 n° 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d)
gli
immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative
dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1 bis del Decreto Legge 27 giugno
1985 n° 312, convertito con modificazioni dalla Legge 08.08.1985 n° 431, o alle
prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei Piani di bacino di cui al Titolo
II capo II della Legge 18.05.1989 n° 183 ( Norme per l'Assetto funzionale
e organizzativo della difesa del suolo);
e)
gli
immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al D.M. 02.04.1968 n°
1444 e le opere e gli interventi
comportino modifiche della Sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione
d'uso;
f)
il
preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in
attuazione della presente Legge, dagli strumenti urbanistici comunali ancorchè
soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi tra
quelle cui alle lettere a, b, c , e, siano giudicati meritevoli di analoga
tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico
od estetico
g)
Gli
interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 52/99, qualora siano
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all’articolo 28
della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n° 5 (Norme per il governo del
territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all’articolo 29 della
stessa Legge Regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano
precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la
cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
h)
le
opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla
conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e
torbiere;
i)
le
recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
j)
le
opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati;
k) i mutamenti di destinazione
d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei
casi previsti dalla Legge Regionale 23 maggio 1994 n° 39;
l)
le
demolizioni di edifici o di manufatti, non preordinate alla ricostruzione o
alla nuova edificazione;
m)
le
occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non
comportino trasformazione permanente del suolo stesso.
Sono inoltre
oggetto di attestazione di conformità tramite Autorizzazione Edilizia seguenti
interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a)
interventi
di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli
immobili;
b)
interventi
di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti
interventi non possono comportare modifiche della destinazione d’uso;
c)
interventi
di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essa
compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi
sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali
dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli
edifici, ancorchè recenti;
d)
interventi
di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi
comprendono il ripristino di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la
eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali
interventi comprendono altresì:
1)
le
demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele
ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica;
2)
la
demolizione di volumi secondari a la loro ricostruzione in diversa collocazione
sul lotto di pertinenza;
3)
le
addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i
servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il
rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti
urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità
immobiliari;
e) interventi
necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento
degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi
esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
Le opere complesse non possono essere
disarticolate e denunziate separatamente quando tra esse esista un rapporto di
funzionalità, ad esempio denunzia di inizio attività per opere interne e
autorizzazione per apertura di porte e
finestre.
Art. 10
Documentazione da allegare all'istanza di
Autorizzazione Edilizia
La
domanda di Autorizzazione Edilizia dovrà essere compilata su apposito stampato
predisposto dal Settore Assetto del Territorio e distribuito presso l’Ufficio
Amministrativo del settore stesso, dovranno inoltre essere compilati gli
eventuali altri stampati predisposti dal Comune.
Dovrà essere altresì allegata
l'attestazione del pagamento dei diritti comunali.