COMUNE DI CAPANNORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

DI

 

POLIZIA URBANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 29.1.2002


INDICE

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo  1                Finalità
Articolo  2                Oggetto e applicazione
Articolo  3                Definizioni
Articolo  4                Concessioni e autorizzazioni
Articolo  5                Vigilanza
Articolo  6                Sanzioni

 

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

 

Articolo  7                Comportamenti vietati
Articolo  8                Altre attività vietate
Articolo  9                Rifiuti
Articolo 10                Sgombero neve

Articolo 11                Manutenzione delle facciate degli edifici
 
 

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

 

Articolo 12                Divieti
Articolo 13                Disposizioni sul verde privato

 

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

 

Articolo 14                Disposizioni generali
Articolo 15                Occupazioni per manifestazioni

Articolo 16                Occupazioni con elementi di arredo
Articolo 17                Occupazioni con spettacoli viaggianti
Articolo 18                Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 19                Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Articolo 20                Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

Articolo 21                Occupazioni per traslochi

Articolo 22                Occupazioni di altra natura

Articolo 23                Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Articolo 24                Occupazioni per temporanea esposizione

Articolo 25                Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 26                Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Articolo 27                Mestieri girovaghi

 

TITOLO IV - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Articolo 28                Attività commerciali e insediamenti produttivi

 

I

 

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

 

Articolo 29                Disposizioni generali
Articolo 30                 Lavoro notturno

Articolo 31                 Spettacoli e trattenimenti

Articolo 32                Circoli privati

Articolo 33                Abitazioni private

Articolo 34                Strumenti musicali

Articolo 35                Dispositivi acustici antifurto

 

 

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

 

Articolo 36                 Tutela degli animali domestici

Articolo 37                Protezione della fauna selvatica

Articolo 38                Divieti specifici

Articolo 39                Animali molesti

Articolo 40                 Mantenimento dei cani

Articolo 41                Trasporto di animali su mezzi pubblici

 

 

TITOLO VII - NORME FINALI

 

Articolo 42                Abrogazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Art.1

Finalità

 

1.          Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

 

 

Art.2

Oggetto e applicazione

 

1.          Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a)            sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;

b)           occupazione di aree e spazi pubblici;

c)            quiete pubblica e privata;

d)           protezione e tutela degli animali;

e)            esercizi pubblici.

2.          Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall’autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3.          Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

 

 

Art.3

Definizioni

 

1.          Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a)         il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;

b)         i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c)         le acque interne;

d)         i monumenti e le fontane monumentali;

e)         le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

 

 

 

f)          gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2.          Per "fruizione" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita del rilascio di preventive concessioni o autorizzazioni.

3.          Per "utilizzazione" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

 

 

Art.4

Concessioni e autorizzazioni