COMUNE DI CAPANNORI
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
2 del 29.1.2002
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Oggetto e
applicazione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Concessioni e
autorizzazioni
Articolo 5 Vigilanza
Articolo 6 Sanzioni
TITOLO II - SICUREZZA E
QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI
GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE
Articolo 7 Comportamenti
vietati
Articolo 8 Altre
attività vietate
Articolo 9 Rifiuti
Articolo 10 Sgombero neve
Articolo 11 Manutenzione
delle facciate degli edifici
SEZIONE II - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE
Articolo 12 Divieti
Articolo 13 Disposizioni
sul verde privato
TITOLO III - OCCUPAZIONE
DI AREE E SPAZI PUBBLICI
Articolo 14 Disposizioni
generali
Articolo 15 Occupazioni
per manifestazioni
Articolo 16 Occupazioni
con elementi di arredo
Articolo 17 Occupazioni
con spettacoli viaggianti
Articolo 18 Occupazioni
con strutture pubblicitarie
Articolo 19 Occupazioni
per lavori di pubblica utilità
Articolo 20 Occupazioni
per attività di riparazione di veicoli
Articolo 21 Occupazioni
per traslochi
Articolo 22 Occupazioni
di altra natura
Articolo 23 Occupazioni
per comizi e raccolta di firme
Articolo 24 Occupazioni
per temporanea esposizione
Articolo 25 Occupazioni
per esposizione di merci
Articolo 26 Occupazioni
per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Articolo 27 Mestieri
girovaghi
TITOLO IV - COMMERCIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Articolo 28 Attività
commerciali e insediamenti produttivi
I
TITOLO V - TUTELA DELLA
QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Articolo 29 Disposizioni
generali
Articolo 30 Lavoro
notturno
Articolo 31 Spettacoli e
trattenimenti
Articolo 32 Circoli
privati
Articolo 33 Abitazioni
private
Articolo 34 Strumenti
musicali
Articolo 35 Dispositivi
acustici antifurto
TITOLO VI - MANTENIMENTO,
PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo 36 Tutela degli
animali domestici
Articolo 37 Protezione
della fauna selvatica
Articolo 38 Divieti
specifici
Articolo 39 Animali
molesti
Articolo 40 Mantenimento
dei cani
Articolo 41 Trasporto di
animali su mezzi pubblici
TITOLO VII - NORME FINALI
Articolo 42 Abrogazioni
II
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Finalità
1.
Il
Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le
finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti
sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza
civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e
di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
1.
Il
Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1
comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o
speciali, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a)
sicurezza
e qualità dell'ambiente urbano;
b)
occupazione
di aree e spazi pubblici;
c)
quiete
pubblica e privata;
d)
protezione
e tutela degli animali;
e)
esercizi
pubblici.
2.
Oltre
alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere
osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze
dall’autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali
e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità
Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai
regolamenti.
3.
Quando,
nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna
qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art.3
Definizioni
1.
Ai
fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo
spazio urbano tutto, ed in particolare:
a)
il
suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di
uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private
aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in
conformità al Regolamento Edilizio;
b)
i
parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c)
le
acque interne;
d)
i
monumenti e le fontane monumentali;
e)
le
facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro
debbano essere salvaguardati;
f)
gli
impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle
lettere precedenti.
2.
Per
"fruizione" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso
dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel
rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non
necessita del rilascio di preventive concessioni o autorizzazioni.
3.
Per
"utilizzazione" di beni comuni si intende l'uso particolare che di
essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di
attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione
o autorizzazione.
Art.4
Concessioni e autorizzazioni