COMUNE DI CAPANNORI

Provincia di Lucca

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LE MANOMISSIONI STRADALI (RMS)

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE MANOMISSIONI STRADALI APPROVATO CON

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n°14 DEL 31/03/2003

 

 

 

 

 

 

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REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI O STRADALI.

 

 

 

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DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

ART. 1 – Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, regolamentando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, gas metano, fognature, posa cavi elettrici e telefonici, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, nonché per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi; inoltre hanno lo scopo di regolare il transito di mezzi speciali, automezzi ecc. su aree pedonali o comunque con pavimentazioni cui agli art. dal n.40 al n.43 del presente RMS.

 

 

ART. 2 - Le presenti norme si applicano anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

 

 

ART. 3 - Per la messa in opera delle tubazioni del metanodotto la Società Concessionaria dovrà per qualsiasi lavoro, oltre a quanto riportato nei seguenti articoli, attenersi a tutte quante le disposizioni impartite dal Decreto Ministero dell’Interno del 24/11/1984, pubblicato sulla G.U. n.12 del 15/01/85, nonché tutte le altre norme contenute in leggi, decreti e circolari, emanate ed emanande che disciplinino la materia oggetto del presente regolamento.

 

 

ART. 4 I richiami al regolamento previgente contenuti nei contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l’obbligo per il concessionario o l’appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

 


 

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’AUTORIZZAZIONE

 

ART. 5 –

5a) Per il transito di mezzi speciali, automezzi ecc. in aree pedonali o comunque con pavimentazioni speciali e per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato, nel territorio comunale, dovrà essere fatta singola richiesta all’Amministrazione Comunale corredata obbligatoriamente di idonea planimetria con indicazione del percorso, di disegni esplicativi dei particolari costruttivi delle opere d’arte da realizzare, sia interrate che in elevazione, dei materiali da utilizzare, delle quantità e della larghezza della carreggiata stradale.

 

5b) Il richiedente dovrà ottenere a sua cura e spese tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessarie presso altri enti e/o uffici comunali, ed in particolare in caso di opere da realizzare nelle vicinanze di alberature stradali (verde pubblico) e fossi e canali (Consorzio di Bonifica e Provincia di Lucca), da allegare obbligatoriamente alla domanda di autorizzazione alla manomissione.

 

La mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o dello sviluppo del tracciato e presentazione dei nulla osta di cui al comma 5b è motivo di sospensione della pratica.

 Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione all’appaltatore e/o concessionario, il quale disporrà di 15 giorni per integrare la documentazione.

In mancanza dell’integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.

 

ART. 6 – La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, corredata, se trattasi di richiesta di allaccio alla fognatura bianca, di autocertificazione recante i dati della concessione o autorizzazione edilizia e/o del certificato di abitabilità e quant’altro ritenuto necessario a stabilire la regolarità e natura dell’immobile corredata di fotocopia di documento di identità.

 

E’ ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada.

Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente.

 

ART. 7 – Per la esecuzione di lavori urgenti, e interventi Indifferibili in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità, fughe di gas, guasti a linee elettriche, e reti idriche e telefoniche principali, la Società richiedente dovrà procedere all’immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il pericolo e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (telegrafo, fax), dovrà obbligatoriamente:

a) dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all’Ufficio Tecnico, che al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di Legge.

 

La procedura di urgenza avviata dal concessionario senza che sussistano i presupposti di cui all’art 7 sarà oggetto di penale, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico, ai sensi del presente RMS.

            b) Entro i due giorni successivi, dalla data di comunicazione di intervento urgente, il concessionario, dovrà obbligatoriamente presentare regolare domanda come specificato dagli art. 5 e 6, allo scopo di ottenere l’autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.

La violazione, di uno o più punti del presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata (sanzione pecunaria art. 50 del RMS).

 

ART. 8 – E’ fatto obbligo al concessionario/appaltatore nel caso di manomissione in linea > 30,00 ml. di:

a)    realizzare disegni esplicativi che indichino i servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione, tutto eseguito dietro precise indicazioni concordate con i tecnici dell’U.T. Competente di questo Ente, eseguendo, se ritenuto necessario, preventivi saggi di tipo distruttivo mediante realizzazione di sezioni estese a tutta o parte la larghezza della strada e con una profondità minima di mt. 1,20

 

b)    predisporre un cartello da apporre obbligatoriamente in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme sui lavori pubblici.

 

ART. 9 – Autorizzazioni e loro validità.

Il provvedimento autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico dovrà riportare:

a)     generalità del richiedente,

b)     oggetto dell’autorizzazione,

c)     caratteristiche tecniche e dimensionali dell’area pubblica interessata dall’intervento,

d)     periodo di validità dell’Autorizzazione,

e)     espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell’Autorizzazione stessa, per danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale,

f)       in allegato le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere.

Le autorizzazioni rilasciate hanno una validità di tre mesi, a decorrere dalla data di ritiro dell’autorizzazione, per i piccoli tratti con estensione < 30,00 ml. e i singoli allacci;

La validità è invece di sei mesi, a decorrere dalla data di ritiro dell’autorizzazione, per la realizzazione delle linee con lunghezza > 30,00 ml.

 

Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dall’Amministrazione, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni rilasciate se richieste all’U.T.C. almeno 10 gg prima della scadenza. Eseguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l’opera sia in fase di realizzazione, sia completata, non autorizzata, e quindi perseguibile ai sensi del presente RMS.

 

Tutte le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente RMS, saranno sospese per integrare la domanda presentata della  documentazione mancante, nel rispetto dell’art. 5.

 

ART. 10 – Il soggetto titolare dell’autorizzazione alla manomissione stradale è obbligato a comunicare all’U.T.C. competente, a mezzo fax, telegramma, ecc. prima di iniziare i lavori, tutte le informazioni inerenti quanto sopra specificato e comunque:

 

a)     gli estremi dell’autorizzazione,

b)     la data di inizio lavori,

c)     il numero della relativa all'eventuale ordinanza rilasciata dal C.P.M.,

d)     la documentazione fotografica in caso di pavimentazioni di cui agli art. dal n°40 al n° 42,

e)     gli estremi della impresa che eseguirà i lavori,

f)       i dati personali del Responsabile di cantiere, con il recapito telefonico,

g)     il Soggetto titolare dell’autorizzazione, con il recapito telefonico,

h)     i tempi di esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del binder per la messa in sicurezza dello scavo e la chiusura temporanea del cantiere con il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale e verticale, in attesa della esecuzione dei ripristini stradali finali,

i)        le eventuali sezioni eseguite nel rispetto dell’art. 8a del RMS con la nuova ubicazione del servizio precedentemente definita con i tecnici dell’U.T.C. competente di questo Ente.

 

 

ART. 11 – Variazioni delle opere autorizzate.

 

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d’opera, la natura dei lavori autorizzati, la loro ubicazione e consistenza è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

 

Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

 

ART. 12 – Le autorizzazioni rilasciate nelle strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta, da comunicare due mesi prima dell’evento, senza che il soggetto titolare della autorizzazione possa chiedere alcun compenso o indennizzo per la sopra citata sospensione. L’autorizzazione diverrà nuovamente valida a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione pubblica.

 


 

REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI O SENZA AUTORIZZAZIONE

 

ART. 13 – Per l’opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell’opera abusiva dovrà presentare domanda a sanatoria allegando tutti i documenti previsti agli art. 5 e 10.

 

L’Amministrazione Comunale vista la domanda presentata si riserva di esprimere dopo la valutazione tecnica dell’opera eseguita di:

 

a)     sanare l’opera applicando la penale prevista nell’art. 50 del presente RMS,

 

b)     dichiarare non sanabile i lavori eseguiti dal titolare della manomissione stradale nelle sotto elencate situazioni,

 

b1) nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità,

 

b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione,

 

nei suddetti casi il Titolare della concessione o autorizzazione dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcuno compenso o indennizzo all’Amministrazione comunale.

 


 

 

SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

 

ART. 14 – Cauzioni

 

14 a) Per le domande presentate da Soggetti privati si applicano i seguenti importi unitari:

 

a)     €. 100,00= per metro lineare/quadrato

b)     da €. 100,00 a €. 250,00= metro lineare/quadrato sia per il transito che per le manomissioni sulle strade poste nei centri storici o aree di particolare valore e nelle aree pedonali.

 

In casi particolari, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l’Ufficio Tecnico Competente, nella figura del Funzionario Responsabile, potrà indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

 

Le cauzioni sopra elencate saranno recuperate dai concessionari sei mesi dopo la dichiarazione di cui all’art. 16c del presente RMS e secondo le procedure previste nel vigente regolamento contabile di questo Ente.

Le cauzioni devono comunque essere ritirate entro il periodo massimo di un anno dalla data di fine intervento; decorso questo termine non saranno più rimborsabili e l’economo provvederà al versamento delle somme alla tesoreria comunale.

 

14 b) Per le domande presentate da Enti, Consorzi, Aziende Speciali ecc., si applicano i seguenti criteri:

 

a)     dovrà essere presentata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a €. 10.000,00= (diecimila) per ogni anno solare.

b)     In caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale ad €.100.000,00=(centomila), i Soggetti concessionari prima dell’inizio lavori dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell’importo dei lavori appaltati.

 

Le suddette cauzioni potranno essere costituite secondo quanto previsto nel regolamento contabile di questo Ente, mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente rinnovabile di anno in anno su dichiarazione del concessionario.

 

Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all’U.T.C. competente comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o di cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati dall’art. 7 del presente RMS.

 

ART. 15 – Documentazione da presentare al momento del ritiro dell’autorizzazione della manomissione.

 

a)     per ogni domanda di allaccio ricevuta di versamento per diritti di segreteria ed eventuali sopralluoghi pari a €. 15,00=.

b)     per le manomissioni in linea ricevuta di versamento per diritti di segreteria ed eventuali sopralluoghi di €. 1,00= per ogni ml di linea con un minimo di €. 15,00= ed un max di €. 250,00


 

DISPOSIZIONI DI CANTIERE

 

ART. 16 – Messa in sicurezza del cantiere.

a)     Per i singoli allacci e per gli interventi con sviluppo < 30,00 ml. la data di inizio lavori e di esecuzione del binder coincidono con la data di rilascio dell’autorizzazione.

b)     Per gli interventi che hanno uno sviluppo > 30,00 ml. i Soggetti titolari della autorizzazione alla manomissione dovranno comunicare la data di effettiva esecuzione dello strato di binder.

c)     Per ogni singola autorizzazione il titolare ha l’obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto di usura e il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale/verticale presente, nonché l’eventuale documentazione fotografica finale in caso di lavori eseguiti in aree con pavimentazioni di cui agli art. dal 42 al 45 del RMS.

 

ART. 17 - Sospensione del cantiere

I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo dell’U.T. competente o della Polizia Municipale, vengano rilevati: la realizzazione di opere difformi dalla autorizzazione rilasciata, oppure il mancato rispetto delle norme di sicurezza di cantiere o l’inosservanza di uno o più articoli del presente RMS e del nuovo Codice della strada.

 

ART. 18 – L’Amministrazione Comunale si riserva in sede di sopralluogo dei tecnici dell’U.T. competente il diritto di chiedere, per una esatta analisi dell’opera in esecuzione, la realizzazione di saggi distruttivi e conseguente ripristino a totale cura e spesa del concessionario, senza che questo possa pretendere compenso o indennizzo di ogni genere.

 

ART. 19 – I concessionari delle autorizzazioni alla manomissione, sono responsabili per eventuali danni, disagi ecc. che possano arrecare a persone, animali o cose durante l’esecuzione dei lavori e per un anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’art. 16c del RSM.

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare i lavori eseguiti, previa la realizzazione di saggi distruttivi e conseguente ripristino a cura e spesa del concessionario, di contestare quanto non realizzato a regola d’arte, con l’applicazione delle sanzioni previste.

In caso di mancata comunicazione della avvenuta conclusione dei lavori secondo quanto indicato nell'art. 16c, il concessionario sarà ritenuto responsabile per i successivi tre anni solari dalla data di dichiarazione di inizio degli stessi.

 

ART. 20 – Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori, o, per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o condutture di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o i privati concessionari e gli stessi sono obbligati ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'Ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati e economicamente quantificati con l'U.T. Competente.

Nel caso che a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici dell’U.T.C., si evidenziasse la presenza di un sevizio all’interno della sezione idraulica di fossi, canali, fognature bianche pozzetti di ispezione, polifere ecc., anche se tale circostanza fosse stata causata da lavori eseguiti in anni precedenti, il Gestore del servizio è obbligato alla modifica del tracciato di servizio e al ripristino della situazione precedente al primo intervento o come indicato dall’U.T.C. competente di questo Ente a proprie cure e spese senza nulla pretendere.

 

ART. 21 – Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose con particolare riferimento al D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni; dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni del nuovo codice della strada e norme che regolino l’esecuzione dei lavori lungo le strade.

 

ART. 22 – L’Amministrazione Comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale con le seguenti metodologie:

 

a)     in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcuno preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia Municipale per i rilievi dei Legge previsti nel nuovo codice della strada e con il recupero in danno delle spese sostenute.

 

b)     In caso di minore pericolo l’A.C. invierà specifica nota al concessionario che entro gg 5 dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato, trascorsi i quali, l’Ente è autorizzato ad intervenire d’ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

 

A seguito di un intervento eseguito l’U.T.C. applicherà la tabella “A” dei prezzi forfetari, allegata al presente RMS nella tabella A, per la quantificazione dei costi affrontati e ne darà comunicazione all’Ufficio Legale di questo Ente per la notifica al Soggetto concessionario dell’attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalle cauzioni o dalle fidejussioni.


 

PREPARAZIONE DELLO SCAVO

 

ART. 23 – E’ onere del concessionario la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo Codice della strada, nonché del D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni.

 

ART. 24 – Lo scavo sarà effettuato, sia come larghezza sia come andamento dell’asse, in modo che lo scavo stesso non risulti interessato dai servizi individuati con le sezioni preventive; nel caso di interferenze, sarà onere esclusivo del concessionario provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordando lo spostamento con l’U.T. Competente.

 

ART. 25 – Salvo modifiche precedentemente concordate con i tecnici dell’U.T.C. di questo Ente, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di mt. 1,00, in modo da rendere tecnicamente agevole e sicura la posa delle tubazioni, cavi o condutture.

 

ART. 26 – Per le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto nuovo è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) o mediante fresatura dell’area di scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l’integrità del manto stesso.

Si fa sempre assoluto divieto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.

 

ART. 27 – Per le mulattiere, le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle in cemento, ecc., si procederà alla demolizione della pavimentazione interessata dallo scavo con le dovute precauzioni affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

 

 


 

SCAVI  E TUBAZIONI

 

ART. 28 – Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata la assenza di servizi, in prossimità degli attraversamenti dei servizi, gli scavi verranno eseguiti a mano.

 

ART. 29 – Le dimensioni delle sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di cm 30 di larghezza e cm 60 in profondità.

 

ART. 30 – Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel nuovo Codice della strada.

 

ART. 31 – Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle manomissioni in linea, nell’arco della giornata lavorativa non verranno mai lasciati aperti tratti di scavi superiori a ml. 50,00; l’estensione dello scavo reinterrato non dovrà mai superare i ml. 150,00. Al momento della chiusura del cantiere, dovrà essere garantito il transito in sicurezza e la presenza dell’opportuna cartellonistica e dei dispositivi luminosi.

 

ART. 32 – Per scavi lasciati a cielo aperto per più giorni, le modalità di gestione degli stessi, dovranno essere concordati e autorizzati dagli U.T.C. di questo Ente, dovranno comunque essere garantiti gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere provvisionali; nei casi in cui non è stata rilasciata apposita ordinanza di chiusura della strada, dovrà essere sempre garantito la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio o di idonee passerelle con le garanzie di sicurezza previste nel nuovo Codice della strada e dal D.Lvo 494/96 e successive modifiche, il tutto a totale carico del richiedente.

 

ART. 33 – Il Soggetto concessionario, sceglie il materiale della tubazione, esegue le verifiche statiche della stessa e individua lo spessore del piano di appoggio in traccia.

 


 

REINTERRI, MESSA IN SICUREZZA DELLA TRACCIA E RIPRISTINI FINALI

 

ART. 34 – Sulle strade asfaltate il concessionario ha l’obbligo di sigillare la traccia dello scavo con la posa in opera di idoneo strato di binder dello spessore > 6 cm, e, nella fase temporale transitoria, tra lo scavo e i ripristini finali, di verificare periodicamente i ripristini al fine di eseguire le opportune ricariche per la eliminazione dei pericoli per la circolazione di mezzi e persone.

Tali operazioni dovranno essere eseguite sempre con sigillature a raso.

 

ART. 35 – Dopo la posa della tubazione lo scavo sarà riempito fino ad un’altezza di cm 20, sopra la generatrice superiore del tubo, con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine, successivamente con strati di stabilizzato adeguatamente compattati non > 30 cm., fino a raggiungere una quota che consenta il successivo livellamento del terreno per la stesura dello strato di binder dello spessore di 6 cm.

 

ART. 36 – Per le strade, interessate a breve scadenza dall'intervento, da manifestazioni pubbliche, o per prescrizioni dettate dall'U.T.C. in sede di autorizzazione, i rinterri dovranno obbligatoriamente essere immediati e realizzati anche mediante l’utilizzo del fill-crete o similari per una chiusura dello scavo immediata, perfettamente compatta a seconda delle prescrizioni dell’U.T.C. competente, al fine di limitare i fenomeni di cedimento degli scavi.

 

ART. 37 – Nelle strade asfaltate con tappeto di usura in ottimo o buono stato di manutenzione, a discrezione dell'U.T.C., il ripristino dovrà essere effettuato con realizzazione del tappeto di usura previa fresatura di una fascia avente le dimensioni minime descritte nella tabella grafica B allegata al presente RMS, tale da circoscrivere eventuali strappi, lesioni e cedimenti della pavimentazione stradale. Lo spessore del tappeto, eseguito a raso, dovrà essere di almeno cm 3 previa posa in opera di una mano d’attacco realizzata con spruzzatura di idonea emulsione bituminosa.

 

37 a) in caso di attraversamento stradale si dovrà ultimare il ripristino con il tappeto di usura incassato secondo le indicazione della tabella B - "SCHEMA DEI RIPRISTINI FINALI".

 

37 b) in strade con carreggiata fino a mt 5,00 il tappeto di usura dovrà essere eseguito incassato e per tutta la larghezza della strada per una profondità di cm. 3/5 e l’immediata posa in opera del tappeto di usura a raso.

 

37 c) in strade con corsia maggiore a mt 2,50 il tappeto di usura incassato potrà limitarsi alla sola corsia.

 

37 d) nel caso in cui l'intervento sia in prossimità dell'asse stradale e comunque < 1,00 mt da esso, il tappeto di usura incassato dovrà di norma essere sempre esteso a tutta la carreggiata.

Quanto previsto in questo articolo può essere modificato solo a seguito di sopralluogo e stesura di verbale congiunto con un tecnico dell’U.T.C. di questo Ente.

 

ART. 38 – I ripristini finali si potranno effettuare a richiesta del concessionario, nel periodo che va dal 1 Marzo al 30 Settembre di ogni anno, nel rispetto dell'art. 37, con le seguenti disposizioni:

 

 

 

 

 

ART. 39 – Nel caso di lavori eseguiti da Enti concessionari diversi nello stesso tratto di strada, a breve distanza temporale l’uno dall’altro, l’U.T.C. deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni.

 

ART. 40 – Strada in lastricato o in ammattonato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i lastroni ed i mattoni nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi previa numerazione di ogni singola pietra e con disegno esplicativo della disposizione del mosaico stradale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

 

ART. 41 – Strade rivestite in cubetti di porfido o acciottolato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di circa cm. 15 di calcestruzzo magro dosato a ql/mc. 2,00 di cemento R 325 e successivamente saranno collocati i cubetti in porfido o i ciottoli su un letto di sabbia di adeguato spessore il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

 

ART. 42 – Strade bianche con ossatura. Nel cassonetto, sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura dello spessore di circa cm. 20, debitamente compatto con piastra o rullo vibrante, per ricostituire l’ossatura. Verrà poi steso un ulteriore strato di cm 5 di ghiaia di fiume o brecciame di pezzatura di cm. 2-4 e successivamente rullato il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

 

ART. 43 – Strade bianche senza ossatura, mulattiere e strade sterrate in genere. Sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di cm. 5 di ghiaia fiume o brecciame di pezzatura cm 2 rullato, per le strade e/o stradelli provvisori, realizzati per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

 

Le dimensioni dei ripristini di cui agli art. dal 40 al 43, saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione dall'U.T.C. di questo Ente, senza che il concessionario pretendere compenso o indennizzo di alcun genere.

 


 

MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

 

ART. 44 - Ripristini – dovranno sempre interessare l’intera larghezza del marciapiede sino ad una larghezza di1,50 ml., e concordato con l’U.T. competente nel caso di marciapiedi con larghezza > 1,50 ml. comunque siano le condizioni di conservazione.

 

a)     Preparazione del sottofondo: rispettando la tipologia dell’esistente, dovrà comunque essere composto di uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa 10 cm., debitamente compattato con piastra vibrante. Sarà successivamente steso uno strato di 10 cm. circa di cls magro dosato ql/mc 2,00 di cemento R 325, rinforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come fondazione per i vari tipi di pavimentazione, realizzando un’opera a regola d’arte.

b)     Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un’opera a regola d’arte.

c)     Pavimentazione: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un’opera a regola d’arte.

 

ART. 45 – La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni, disagi che possono avvenire a persone, animali o cose.

 

ART. 46 – In caso di nuove asfaltature, l’ente realizzatore, ha l’obbligo di informare l’Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini o griglie esistenti, per stabilirne la tecnica di intervento.

 

Dove se ne presenti l’opportunità è auspicabile trasferire a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i lavori, purché i tecnici delle parti interessate si incontrino per stabilire le quantità, il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico del concessionario.

 

 

 

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

 

ART. 47 – In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, deve essere provveduto alla posa in opera della segnaletica provvisoria; al termine dei lavori deve essere provveduto al ripristino immediato delle segnaletiche preesistenti.

 

ART. 48 – In caso di deterioramento per il solo effetto dei mezzi meccanici, la segnaletica orizzontale, dovrà essere completamente ripristinata, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

 

ART. 49 – Gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere concordati con l’U.T. competente e con il Comando dei Vigili Urbani.

 


 

SANZIONI, MOTIVAZIONI E TIPOLOGIA

 

ART. 50 –

50a)    Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs.267/2000 introdotto dall’art.16 della Legge n.3/2003.

 

50b)    In tale ipotesi, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, agli effetti di cui all’art.13 della Legge n.689/1981.

 

50c)    Ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.”

 

 

ART. 51 - A seguito di un intervento eseguito, l’U.T.C. applicherà la tabella “A” allegata al RMS per la quantificazione dei costi affrontati e ne presenterà nota all’Ufficio Legale di questo Ente per il recupero tramite l’utilizzo delle fidejussioni e/o delle cauzioni; in caso di insufficiente copertura procederà con la richiesta diretta o a norma del presente regolamento contabile comunale per l’immissione a ruolo al titolo del concessionario.

 

 

TABELLA “A” - Prezzi da applicare per il recupero dei costi sostenuti in caso di intervento diretto dell’Ente, nei confronti dei concessionari

 

 

TIPO DI INTERVENTO

EURO

EURO

 

Spese generali e di segreteria

 

100,00

 

 

< ml 10

Per ogni ulteriore ml

 

Intervento su traccia per la sola messa in sicurezza

150,00

25,00

 

Intervento su traccia con intervento di scarifica e fornitura e posa in opera di tappeto di usura ogni ml/mq.

 

 

 

100,00

 

Intervento su pozzetto per la sola messa in sicurezza

 

50,00

 

Intervento su pozzetto con sostituzione di elementi e la sistemazione definitiva dello stesso

 

 

250,00

 

Nolo indicatori di sicurezza stradale anche luminosi

 

50,00

 

Ora nolo automezzo con conducente

 

30,00

 

Ora operaio comune

 

22,00

 

Ora operaio qualificato

 

24,00

 

Ora Tecnico comunale

 

30,00

 

 

 

 

 

 

*********

ART. 52 – Affinché tutte le parti interessate abbiano il tempo di recepire le modifiche apportate, il presente regolamento delle manomissioni stradali, diverrà esecutivo 60 giorni dopo la data di approvazione da parte degli organi competenti.

 

 

                                                                                                            



TABELLA “B” – Schema dei ripristini finali

 

 

 


 

 


INDICE

 

DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................................................................................ 2

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’AUTORIZZAZIONE