
COMUNE DI CAPANNORI
REGOLAMENTO DELLE
MANOMISSIONI STRADALI APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE n°14 DEL 31/03/2003
***********
REGOLAMENTO
PER LA MANOMISSIONE DI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE, COMUNALI, VICINALI DI USO
PUBBLICO A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI O STRADALI.
***********
ART. 1 – Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, regolamentando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, gas metano, fognature, posa cavi elettrici e telefonici, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, nonché per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi; inoltre hanno lo scopo di regolare il transito di mezzi speciali, automezzi ecc. su aree pedonali o comunque con pavimentazioni cui agli art. dal n.40 al n.43 del presente RMS.
ART. 3 - Per la messa in opera delle tubazioni del metanodotto la Società Concessionaria dovrà per qualsiasi lavoro, oltre a quanto riportato nei seguenti articoli, attenersi a tutte quante le disposizioni impartite dal Decreto Ministero dell’Interno del 24/11/1984, pubblicato sulla G.U. n.12 del 15/01/85, nonché tutte le altre norme contenute in leggi, decreti e circolari, emanate ed emanande che disciplinino la materia oggetto del presente regolamento.
ART. 4 – I richiami al regolamento
previgente contenuti nei contratti e convenzioni già stipulate, devono
intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni di cui al presente
regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente
contenere l’obbligo per il concessionario o l’appaltatore di conformarsi al
presente regolamento.
ART. 5 –
5a) Per il transito
di mezzi speciali, automezzi ecc. in aree pedonali o comunque con
pavimentazioni speciali e per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato,
nel territorio comunale, dovrà essere fatta singola richiesta
all’Amministrazione Comunale corredata obbligatoriamente
di idonea planimetria con indicazione del percorso, di disegni esplicativi dei
particolari costruttivi delle opere d’arte da realizzare, sia interrate che in
elevazione, dei materiali da utilizzare, delle quantità e della larghezza della
carreggiata stradale.
5b) Il richiedente dovrà ottenere a sua cura e
spese tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessarie presso altri enti e/o
uffici comunali, ed in particolare in caso di opere da realizzare nelle
vicinanze di alberature stradali (verde pubblico) e fossi e canali (Consorzio
di Bonifica e Provincia di Lucca), da allegare obbligatoriamente alla domanda
di autorizzazione alla manomissione.
La
mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o dello sviluppo
del tracciato e presentazione dei nulla osta di cui al comma 5b è motivo di
sospensione della pratica.
Della sospensione del procedimento verrà data
comunicazione all’appaltatore e/o concessionario, il quale disporrà di 15
giorni per integrare la documentazione.
In
mancanza dell’integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intenderà
respinta.
ART. 6 – La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, corredata, se trattasi di richiesta di allaccio alla fognatura bianca, di autocertificazione recante i dati della concessione o autorizzazione edilizia e/o del certificato di abitabilità e quant’altro ritenuto necessario a stabilire la regolarità e natura dell’immobile corredata di fotocopia di documento di identità.
E’ ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di
singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada.
Le
autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per
ciascuno soggetto richiedente.
ART. 7 – Per la esecuzione di lavori urgenti, e interventi Indifferibili in
presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità, fughe di gas, guasti
a linee elettriche, e reti idriche e telefoniche principali, la
Società richiedente dovrà procedere all’immediata esecuzione delle opere
necessarie a scongiurare il pericolo e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (telegrafo, fax), dovrà obbligatoriamente:
a) dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all’Ufficio Tecnico, che al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di Legge.
La procedura di urgenza avviata
dal concessionario senza che sussistano i presupposti di cui all’art 7 sarà
oggetto di penale, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente
Ufficio Tecnico, ai sensi del presente RMS.
b) Entro i due
giorni successivi, dalla data di comunicazione di intervento urgente, il
concessionario, dovrà obbligatoriamente
presentare regolare domanda come specificato dagli art. 5 e 6, allo scopo di
ottenere l’autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.
La violazione, di uno o più punti
del presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non
autorizzata (sanzione pecunaria art. 50 del RMS).
ART. 8 – E’
fatto obbligo al concessionario/appaltatore nel caso di manomissione in linea
> 30,00 ml. di:
a) realizzare
disegni esplicativi che indichino i servizi preesistenti sotto la sede stradale
e la loro precisa ubicazione, tutto eseguito dietro precise indicazioni
concordate con i tecnici dell’U.T. Competente di questo Ente, eseguendo, se
ritenuto necessario, preventivi saggi di tipo distruttivo mediante
realizzazione di sezioni estese a tutta o parte la larghezza della strada e con
una profondità minima di mt. 1,20
b) predisporre
un cartello da apporre obbligatoriamente in prossimità del cantiere, con le
indicazioni previste dalle norme sui lavori pubblici.
ART. 9 – Autorizzazioni e loro validità.
Il provvedimento autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico dovrà riportare:
a) generalità del richiedente,
b) oggetto dell’autorizzazione,
c) caratteristiche tecniche e dimensionali dell’area pubblica interessata dall’intervento,
d) periodo di validità dell’Autorizzazione,
e) espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell’Autorizzazione stessa, per danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale,
f) in allegato le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere.
Le
autorizzazioni rilasciate hanno una validità di tre mesi, a decorrere dalla
data di ritiro dell’autorizzazione, per i piccoli tratti con estensione <
30,00 ml. e i singoli allacci;
La
validità è invece di sei mesi, a decorrere dalla data di ritiro
dell’autorizzazione, per la realizzazione delle linee con lunghezza > 30,00
ml.
Sono possibili, per giustificati motivi
riconosciuti dall’Amministrazione, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni
rilasciate se richieste all’U.T.C. almeno 10 gg prima della scadenza. Eseguire i lavori, non rispettando i
termini sopra indicati, rende automaticamente l’opera sia in fase di
realizzazione, sia completata, non autorizzata, e quindi perseguibile ai sensi
del presente RMS.
Tutte le autorizzazioni non
ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente RMS, saranno
sospese per integrare la domanda presentata della documentazione mancante, nel rispetto dell’art. 5.
ART. 10 – Il soggetto titolare dell’autorizzazione
alla manomissione stradale è obbligato a comunicare all’U.T.C. competente, a
mezzo fax, telegramma, ecc. prima di iniziare i lavori, tutte le informazioni
inerenti quanto sopra specificato e comunque:
a)
gli estremi
dell’autorizzazione,
b)
la data di inizio
lavori,
c)
il numero della
relativa all'eventuale ordinanza rilasciata dal C.P.M.,
d)
la documentazione
fotografica in caso di pavimentazioni di cui agli art. dal n°40 al n° 42,
e)
gli estremi della
impresa che eseguirà i lavori,
f)
i dati personali del
Responsabile di cantiere, con il recapito telefonico,
g)
il Soggetto titolare
dell’autorizzazione, con il recapito telefonico,
h)
i tempi di
esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del binder per la messa in
sicurezza dello scavo e la chiusura temporanea del cantiere con il ripristino
della eventuale segnaletica orizzontale e verticale, in attesa della esecuzione
dei ripristini stradali finali,
i)
le eventuali sezioni
eseguite nel rispetto dell’art. 8a del RMS con la nuova ubicazione del servizio
precedentemente definita con i tecnici dell’U.T.C. competente di questo Ente.
ART. 11 – Variazioni delle opere autorizzate.
Per ogni variazione che modifica,
anche in corso d’opera, la natura dei lavori autorizzati, la loro ubicazione e
consistenza è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di
variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.
Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.
ART. 12 – Le autorizzazioni
rilasciate nelle strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche,
verranno sospese previa comunicazione scritta, da comunicare due mesi prima
dell’evento, senza che il soggetto titolare della autorizzazione possa chiedere
alcun compenso o indennizzo per la sopra citata sospensione. L’autorizzazione
diverrà nuovamente valida a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione
della manifestazione pubblica.
ART. 13 – Per l’opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell’opera abusiva dovrà presentare domanda a sanatoria allegando tutti i documenti previsti agli art. 5 e 10.
L’Amministrazione Comunale vista la domanda presentata si riserva di esprimere dopo la valutazione tecnica dell’opera eseguita di:
a) sanare l’opera applicando la penale prevista nell’art. 50 del presente RMS,
b) dichiarare non sanabile i lavori eseguiti dal titolare della manomissione stradale nelle sotto elencate situazioni,
b1) nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità,
b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione,
nei suddetti casi il Titolare della concessione o autorizzazione dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcuno compenso o indennizzo all’Amministrazione comunale.
ART. 14 – Cauzioni
14 a) Per le domande presentate da Soggetti privati si applicano i seguenti importi unitari:
a) €. 100,00= per metro lineare/quadrato
b) da €. 100,00 a €. 250,00= metro
lineare/quadrato sia per il transito che per le manomissioni sulle strade poste
nei centri storici o aree di particolare valore e nelle aree pedonali.
In casi particolari, a seguito della
valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi
di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l’Ufficio Tecnico Competente,
nella figura del Funzionario Responsabile, potrà indicare un diverso importo da
versare a titolo di cauzione.
Le cauzioni sopra elencate saranno recuperate dai concessionari sei mesi dopo la dichiarazione di cui all’art. 16c del presente RMS e secondo le procedure previste nel vigente regolamento contabile di questo Ente.
Le cauzioni devono comunque essere ritirate
entro il periodo massimo di un anno dalla data di fine intervento; decorso
questo termine non saranno più rimborsabili e l’economo provvederà al
versamento delle somme alla tesoreria comunale.
14 b) Per le domande presentate da Enti, Consorzi,
Aziende Speciali ecc., si applicano i seguenti criteri:
a) dovrà essere presentata apposita cauzione a
garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a €. 10.000,00=
(diecimila) per ogni anno solare.
b) In caso di interventi con importo dei lavori
maggiore o uguale ad €.100.000,00=(centomila), i Soggetti concessionari prima
dell’inizio lavori dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10%
dell’importo dei lavori appaltati.
Le suddette cauzioni potranno essere
costituite secondo quanto previsto nel regolamento contabile di questo Ente,
mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente
rinnovabile di anno in anno su dichiarazione del concessionario.
Il
mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all’U.T.C.
competente comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla
manomissione o di cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate,
fatta eccezione per i soli casi contemplati dall’art. 7 del presente RMS.
ART. 15 – Documentazione da presentare al momento del
ritiro dell’autorizzazione della manomissione.
a) per ogni domanda di allaccio ricevuta di
versamento per diritti di segreteria ed eventuali sopralluoghi pari a €.
15,00=.
b) per le manomissioni in linea ricevuta di
versamento per diritti di segreteria ed eventuali sopralluoghi di €. 1,00= per
ogni ml di linea con un minimo di €. 15,00= ed un max di €. 250,00
ART. 16 – Messa in sicurezza del cantiere.
a)
Per i singoli allacci e
per gli interventi con sviluppo < 30,00 ml. la data di inizio lavori e di
esecuzione del binder coincidono con la data di rilascio dell’autorizzazione.
b) Per gli interventi che hanno uno sviluppo > 30,00 ml. i Soggetti titolari della autorizzazione alla manomissione dovranno comunicare la data di effettiva esecuzione dello strato di binder.
c)
Per ogni singola autorizzazione
il titolare ha l’obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto di
usura e il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale/verticale
presente, nonché l’eventuale documentazione fotografica finale in caso di
lavori eseguiti in aree con pavimentazioni di cui agli art. dal 42 al 45 del
RMS.
ART. 17 - Sospensione
del cantiere
I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo dell’U.T. competente o della Polizia Municipale, vengano rilevati: la realizzazione di opere difformi dalla autorizzazione rilasciata, oppure il mancato rispetto delle norme di sicurezza di cantiere o l’inosservanza di uno o più articoli del presente RMS e del nuovo Codice della strada.
ART. 18 – L’Amministrazione Comunale si riserva in sede di sopralluogo dei
tecnici dell’U.T. competente il diritto di chiedere, per una esatta analisi
dell’opera in esecuzione, la realizzazione di saggi distruttivi e conseguente
ripristino a totale cura e spesa del concessionario, senza che questo possa
pretendere compenso o indennizzo di ogni genere.
ART. 19 – I concessionari delle autorizzazioni alla
manomissione, sono responsabili per eventuali danni, disagi ecc. che possano
arrecare a persone, animali o cose durante l’esecuzione dei lavori e per un
anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’art. 16c del
RSM.
L’Amministrazione Comunale si riserva di
verificare i lavori eseguiti, previa la realizzazione di saggi distruttivi e
conseguente ripristino a cura e spesa del concessionario, di contestare quanto
non realizzato a regola d’arte, con l’applicazione delle sanzioni previste.
In caso di mancata comunicazione della
avvenuta conclusione dei lavori secondo quanto indicato nell'art. 16c, il
concessionario sarà ritenuto responsabile per i successivi tre anni solari
dalla data di dichiarazione di inizio degli stessi.
ART. 20 – Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori, o, per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o condutture di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o i privati concessionari e gli stessi sono obbligati ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'Ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati e economicamente quantificati con l'U.T. Competente.
Nel caso che a seguito di sopralluogo
effettuato dai tecnici dell’U.T.C., si evidenziasse la presenza di un sevizio
all’interno della sezione idraulica di fossi, canali, fognature bianche pozzetti
di ispezione, polifere ecc., anche se tale circostanza fosse stata causata da
lavori eseguiti in anni precedenti, il Gestore del servizio è obbligato alla
modifica del tracciato di servizio e al ripristino della situazione precedente
al primo intervento o come indicato dall’U.T.C. competente di questo Ente a
proprie cure e spese senza nulla pretendere.
ART. 21 – Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose con particolare riferimento al D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni; dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni del nuovo codice della strada e norme che regolino l’esecuzione dei lavori lungo le strade.
ART. 22 – L’Amministrazione
Comunale si riserva di intervenire
per la messa in sicurezza della circolazione stradale con le seguenti
metodologie:
a) in caso di grave pericolo, autonomamente
senza alcuno preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia
Municipale per i rilievi dei Legge previsti nel nuovo codice della strada e con
il recupero in danno delle spese sostenute.
b) In caso di minore pericolo l’A.C. invierà
specifica nota al concessionario che entro gg 5 dovrà obbligatoriamente
eliminare il pericolo riscontrato, trascorsi i quali, l’Ente è autorizzato ad
intervenire d’ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
A seguito di un intervento eseguito l’U.T.C.
applicherà la tabella “A” dei prezzi forfetari, allegata al presente RMS nella
tabella A, per la quantificazione dei costi affrontati e ne darà comunicazione
all’Ufficio Legale di questo Ente per la notifica al Soggetto concessionario
dell’attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese
dalle cauzioni o dalle fidejussioni.
ART. 23 – E’ onere del concessionario la preparazione
del cantiere nel rispetto del nuovo Codice della strada, nonché del D. Leg.vo
494/96 e successive modificazioni.
ART. 24 – Lo
scavo sarà effettuato, sia come larghezza sia come andamento dell’asse, in modo
che lo scavo stesso non risulti interessato dai servizi individuati con le
sezioni preventive; nel caso di
interferenze, sarà onere esclusivo del concessionario provvedere allo
spostamento a proprie cure e spese, concordando lo spostamento con l’U.T.
Competente.
ART. 25 – Salvo modifiche precedentemente concordate con i tecnici dell’U.T.C. di questo Ente, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di mt. 1,00, in modo da rendere tecnicamente agevole e sicura la posa delle tubazioni, cavi o condutture.
ART. 26 – Per le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto nuovo è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) o mediante fresatura dell’area di scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l’integrità del manto stesso.
Si fa sempre assoluto divieto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.
ART. 27 – Per le mulattiere, le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle in cemento, ecc., si procederà alla demolizione della pavimentazione interessata dallo scavo con le dovute precauzioni affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.
ART. 28 – Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata la assenza di servizi, in prossimità degli attraversamenti dei servizi, gli scavi verranno eseguiti a mano.
ART. 29 – Le dimensioni delle sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di cm 30 di larghezza e cm 60 in profondità.
ART. 30 – Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel nuovo Codice della strada.
ART. 31 –
Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle manomissioni in
linea, nell’arco della giornata lavorativa non verranno mai lasciati aperti
tratti di scavi superiori a ml. 50,00; l’estensione
dello scavo reinterrato non dovrà mai superare i ml. 150,00. Al momento della chiusura
del cantiere, dovrà essere garantito il transito in sicurezza e la presenza
dell’opportuna cartellonistica e dei dispositivi luminosi.
ART. 32 – Per scavi lasciati a cielo aperto per più
giorni, le modalità di gestione degli stessi, dovranno essere concordati e
autorizzati dagli U.T.C. di questo Ente, dovranno comunque essere garantiti gli
accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere
provvisionali; nei casi in cui non è stata rilasciata apposita ordinanza di
chiusura della strada, dovrà essere sempre garantito la continuità del piano
viabile a mezzo di ponti di servizio o di idonee passerelle con le garanzie di
sicurezza previste nel nuovo Codice della strada e dal D.Lvo 494/96 e
successive modifiche, il tutto a totale carico del richiedente.
ART. 33 – Il Soggetto concessionario, sceglie il materiale della tubazione, esegue le verifiche statiche della stessa e individua lo spessore del piano di appoggio in traccia.
ART. 34 – Sulle
strade asfaltate il concessionario ha l’obbligo di sigillare la traccia dello
scavo con la posa in opera di idoneo strato di binder dello spessore > 6 cm,
e, nella fase temporale transitoria, tra lo scavo e i ripristini finali, di verificare
periodicamente i ripristini al fine di eseguire le opportune ricariche per la
eliminazione dei pericoli per la circolazione di mezzi e persone.
Tali
operazioni dovranno essere eseguite sempre con sigillature a raso.
ART. 35 – Dopo la posa della tubazione lo scavo sarà riempito fino ad un’altezza di cm 20, sopra la generatrice superiore del tubo, con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine, successivamente con strati di stabilizzato adeguatamente compattati non > 30 cm., fino a raggiungere una quota che consenta il successivo livellamento del terreno per la stesura dello strato di binder dello spessore di 6 cm.
ART. 36 – Per le strade, interessate a breve scadenza
dall'intervento, da manifestazioni pubbliche, o per prescrizioni dettate
dall'U.T.C. in sede di autorizzazione, i rinterri dovranno obbligatoriamente
essere immediati e realizzati anche mediante l’utilizzo del fill-crete o
similari per una chiusura dello scavo immediata, perfettamente compatta a
seconda delle prescrizioni dell’U.T.C. competente, al fine di limitare i
fenomeni di cedimento degli scavi.
ART. 37 – Nelle strade asfaltate con tappeto di usura in ottimo o buono stato di manutenzione, a discrezione dell'U.T.C., il ripristino dovrà essere effettuato con realizzazione del tappeto di usura previa fresatura di una fascia avente le dimensioni minime descritte nella tabella grafica B allegata al presente RMS, tale da circoscrivere eventuali strappi, lesioni e cedimenti della pavimentazione stradale. Lo spessore del tappeto, eseguito a raso, dovrà essere di almeno cm 3 previa posa in opera di una mano d’attacco realizzata con spruzzatura di idonea emulsione bituminosa.
37 a) in caso di attraversamento stradale si
dovrà ultimare il ripristino con il tappeto di usura incassato secondo le
indicazione della tabella B - "SCHEMA DEI RIPRISTINI FINALI".
37 b) in strade con carreggiata fino a mt
5,00 il tappeto di usura dovrà essere eseguito incassato e per tutta la
larghezza della strada per una profondità di cm. 3/5 e l’immediata posa in
opera del tappeto di usura a raso.
37 c) in strade con corsia maggiore a mt
2,50 il tappeto di usura incassato potrà limitarsi alla sola corsia.
37 d) nel caso in cui l'intervento sia in
prossimità dell'asse stradale e comunque < 1,00 mt da esso, il tappeto di
usura incassato dovrà di norma essere sempre esteso a tutta la carreggiata.
Quanto previsto in questo articolo può
essere modificato solo a seguito di sopralluogo e stesura di verbale congiunto
con un tecnico dell’U.T.C. di questo Ente.
ART. 38 – I ripristini finali si potranno effettuare a
richiesta del concessionario, nel periodo che va dal 1 Marzo al 30 Settembre di
ogni anno, nel rispetto dell'art. 37, con le seguenti disposizioni:
ART. 39 – Nel
caso di lavori eseguiti da Enti
concessionari diversi nello stesso tratto di strada, a breve distanza temporale
l’uno dall’altro, l’U.T.C. deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini
finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni.
ART. 40 – Strada in lastricato o in ammattonato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i lastroni ed i mattoni nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi previa numerazione di ogni singola pietra e con disegno esplicativo della disposizione del mosaico stradale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.
ART. 41 – Strade rivestite in cubetti di porfido o acciottolato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di circa cm. 15 di calcestruzzo magro dosato a ql/mc. 2,00 di cemento R 325 e successivamente saranno collocati i cubetti in porfido o i ciottoli su un letto di sabbia di adeguato spessore il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.
ART. 42 – Strade bianche con ossatura. Nel cassonetto, sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura dello spessore di circa cm. 20, debitamente compatto con piastra o rullo vibrante, per ricostituire l’ossatura. Verrà poi steso un ulteriore strato di cm 5 di ghiaia di fiume o brecciame di pezzatura di cm. 2-4 e successivamente rullato il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.
ART. 43 – Strade bianche senza ossatura, mulattiere e strade sterrate in genere. Sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di cm. 5 di ghiaia fiume o brecciame di pezzatura cm 2 rullato, per le strade e/o stradelli provvisori, realizzati per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.
Le dimensioni dei ripristini di cui agli
art. dal 40 al 43, saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni
autorizzazione dall'U.T.C. di questo Ente, senza che il concessionario
pretendere compenso o indennizzo di alcun genere.
ART. 44 - Ripristini – dovranno sempre interessare l’intera larghezza del marciapiede sino ad una larghezza di1,50 ml., e concordato con l’U.T. competente nel caso di marciapiedi con larghezza > 1,50 ml. comunque siano le condizioni di conservazione.
a) Preparazione del sottofondo: rispettando la tipologia dell’esistente, dovrà comunque essere composto di uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa 10 cm., debitamente compattato con piastra vibrante. Sarà successivamente steso uno strato di 10 cm. circa di cls magro dosato ql/mc 2,00 di cemento R 325, rinforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come fondazione per i vari tipi di pavimentazione, realizzando un’opera a regola d’arte.
b) Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un’opera a regola d’arte.
c) Pavimentazione: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un’opera a regola d’arte.
ART. 45 – La
manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a
carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre
responsabili per eventuali danni, disagi che possono avvenire a persone,
animali o cose.
ART. 46 – In
caso di nuove asfaltature, l’ente realizzatore, ha l’obbligo di informare
l’Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota
di chiusini o griglie esistenti, per stabilirne la tecnica di intervento.
Dove se ne presenti l’opportunità
è auspicabile trasferire a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i
lavori, purché i tecnici delle parti interessate si incontrino per stabilire le
quantità, il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico
del concessionario.
ART. 47 – In caso di rimozione tecnica della
segnaletica verticale, deve essere provveduto alla posa in opera della
segnaletica provvisoria; al termine dei lavori deve essere provveduto al
ripristino immediato delle segnaletiche preesistenti.
ART. 48 – In caso di deterioramento per il solo
effetto dei mezzi meccanici, la segnaletica orizzontale, dovrà essere
completamente ripristinata, nelle forme preesistenti e con vernice di
comprovata qualità.
ART. 49 – Gli interventi di ripristino della
segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere concordati con l’U.T.
competente e con il Comando dei Vigili Urbani.
ART. 50 –
50a) Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs.267/2000 introdotto dall’art.16 della Legge n.3/2003.
50b) In
tale ipotesi, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale provvederà a
trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, agli
effetti di cui all’art.13 della Legge n.689/1981.
50c) Ai
fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle
norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981 e successive
modifiche ed integrazioni.”
ART. 51 - A seguito di un intervento eseguito,
l’U.T.C. applicherà la tabella “A” allegata al RMS per la quantificazione dei
costi affrontati e ne presenterà nota all’Ufficio Legale di questo Ente per il
recupero tramite l’utilizzo delle fidejussioni e/o delle cauzioni; in caso di
insufficiente copertura procederà con la richiesta diretta o a norma del
presente regolamento contabile comunale per l’immissione a ruolo al titolo del
concessionario.
|
|
TIPO DI INTERVENTO |
EURO |
EURO |
|
|
Spese generali e di segreteria |
|
100,00 |
|
|
|
< ml 10 |
Per ogni
ulteriore ml |
|
|
Intervento su traccia per la sola messa in
sicurezza |
150,00 |
25,00 |
|
|
Intervento su traccia con intervento di
scarifica e fornitura e posa in opera di tappeto di usura ogni ml/mq. |
|
100,00 |
|
|
Intervento su pozzetto per la sola messa
in sicurezza |
|
50,00 |
|
|
Intervento su pozzetto con sostituzione di
elementi e la sistemazione definitiva dello stesso |
|
250,00 |
|
|
Nolo indicatori di sicurezza stradale
anche luminosi |
|
50,00 |
|
|
Ora nolo automezzo con conducente |
|
30,00 |
|
|
Ora operaio comune |
|
22,00 |
|
|
Ora operaio qualificato |
|
24,00 |
|
|
Ora Tecnico comunale |
|
30,00 |
|
|
|
|
|
*********
ART. 52 – Affinché
tutte le parti interessate abbiano il tempo di recepire le modifiche apportate,
il presente regolamento delle manomissioni stradali, diverrà esecutivo 60
giorni dopo la data di approvazione da parte degli organi competenti.
![]() |
DISPOSIZIONI
GENERALI................................................................................................................................................................ 2
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’AUTORIZZAZIONE