Comune di Capannori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

 

 

 

 DEL

 

DIFENSORE CIVICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 13.4.2004

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

CAPO I  - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

 

Art.1 -

Istituzione…………………………………........................................................……...

pag.3

Art.2 -

Regolamento………………………………….......................................................……

pag.3

Art.3 -

Requisiti………………..........................................................................................……

     pag.3

Art.4 -

Ineleggibilità............................................................................................................…...

pag.4

Art.5 -

Incompatibilità……………...................................................................................…..

pag.4

Art.6 -

Elezione………………………………………………………………………………..

pag.4

Art.7 -

Durata in carica……………………………………………………………………..….

pag.5

Art.8 -

Dimissioni…………………………………………………………………………..….

pag.5

Art.9 -

 Cessazione dalla carica…………………………………………………………….….

pag.5

Art.10 -

Revoca dalla carica…………………………………………………………………….

pag.6

Art.11 -

Sostituzione del difensore civico…………………………………………………..…..

pag.6

Art.12 -

Indennità di funzione…………………………………………………………………..

pag.6

 

CAPO II – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

Art.13 -

Funzioni……………………..........................................................................…………

pag.6

Art.14 -

Ambito di attività.................................................................................………………..

pag.7

Art.15 -

Attivazione……………………………………………………………………….……

pag.7

Art.16 -

Diritto d’accesso……………………………………………………………………….

pag.8

Art.17 -

Svolgimento delle funzioni…………………………………………………………….

pag.8

Art.18 -

Azione disciplinare……………………………………………………………….……

pag.9

Art.19 -

Esito dell’intervento…………………………………………………………………...

pag.9

Art.20 -

Ulteriori funzioni………………………………………………………………………

pag.9

Art.21 -

Competenze in materia di referendum popolari……………………………………….

 pag.10

 

CAPO III – I RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

 

 

Art.22 -

Rapporti con il Sindaco................................................................................…………..

pag.10

Art.23 -

Rapporti con il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari.............…...

pag.10

 

 

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO

 

Art.24 -

Funzionamento dell’ufficio…........................................................................…………

pag.11

Art.25 -

Segreteria del difensore civico…………..............................................................…….

pag.11

 

 

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.26 -

Approvazione del regolamento……………………………..................................…….

pag.12

Art.27 -

Entrata in vigore..........................................................................................…………...

pag.12

Art.28 -

Informazione…………………………………………………………………………...

pag.12

 

 

 

 

 

 

 

Capo I

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

 

 

ART. 1

Istituzione

 

      1. Nel comune di Capannori è istituito l’ufficio del difensore civico ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.e.l.) ed in conformità all’art. 53 dello statuto comunale.

      2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e delle aziende o istituzioni da essa dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali. Segnala al sindaco, a richiesta dei cittadini ed anche di propria iniziativa, le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali e le inosservanze di quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.

      3. Il sindaco provvede ad informare i cittadini dell’attivazione dell’istituto del difensore civico, assicurando la completa conoscenza delle funzioni del medesimo, della sede, dell’orario e telefono dell’ufficio, nonché dei soggetti che hanno diritto a richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

 

 

ART. 2

Regolamento

 

      1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina, l’esercizio delle funzioni e l’organizzazione dell’ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi del comune e con gli organi di governo e di direzione dei soggetti di cui all’art. 1.

      2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale, nella legge di ordinamento delle autonomie locali e nelle leggi statali e regionali che attribuiscono competenze al difensore civico comunale.

 

 

ART. 3

Requisiti

 

      1. Il difensore civico è scelto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio, che possiedano i seguenti requisiti:

a)      essere cittadino italiano;

b)      esercitare diritti civili e politici;

c)      non avere riportato condanne, non essere stato mai sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d)      avere età non inferiore a 40 anni;

e)      non esercitare alcun tipo di attività lavorativa dipendente e/o di consulenza presso l’amministrazione comunale di Capannori.

f)        non aver riportato provvedimenti o sanzioni cui siano seguiti la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo professionale di cui fa parte.

2. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina, secondo l’ordine indicato:

a)      il possesso della laurea in materie giuridiche o equipollenti;

b)      l’esercizio delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

c)      l’esercizio della professione forense, ovvero delle funzioni notarili;

 

 

 

d)      l’esercizio dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

e)      l’esercizio delle funzioni dirigenziali o direttive nella pubblica amministrazione;

f)        l’esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;

g)      la residenza nella provincia di Lucca.

 

 

ART. 4

Ineleggibilità

 

      1. Sono ineleggibili alla carica di difensore civico coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità per l’elezione a consigliere comunale o a sindaco, previste dal D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.e.l.).

 

 

ART. 5

Incompatibilità

 

      1. L’ufficio del difensore civico è incompatibile con:

a)      lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di consorzi o aziende cui partecipi il comune;

b)      la funzione di titolare, amministratore o professionista di fiducia di azienda o ente che abbia rapporti di lavoro con il comune;

c)      altri incarichi di qualsiasi tipo conferiti dal comune;

d)      componente dei direttivi e degli esecutivi dei partiti;

e)      analogo incarico di difensore civico attribuito da altro ente alla stessa persona.

 

 

ART. 6

Elezione

 

      1. L’incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, ad un cittadino facente parte di una rosa di candidati da quattro a sei, proposta al consiglio dalla commissione consiliare “partecipazione”.

      2. Il sindaco, 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico ovvero entro un mese dall’esecutività del presente regolamento, provvede a mezzo di pubblici avvisi a dare informazione circa le modalità di presentazione delle proposte di candidatura.

      3. Le proposte di candidatura possono essere presentate all’amministrazione comunale, dai singoli cittadini disponibili a tale incarico o essere proposte da Associazioni con sede sul territorio comunale o, comunque, che vi operino stabilmente e sempre rappresentative di interessi diffusi. Le candidature dovranno pervenire entro il decimo giorno precedente la scadenza del mandato.

La proposta di candidatura deve essere corredata dal curriculum del candidato in relazione ai requisiti richiesti dal presente regolamento ed alle competenze, i titoli e le esperienze professionali possedute, nonché da una dichiarazione a firma del candidato medesimo, relativa all’inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sancite dallo statuto.

 

 

 

 

 

 

ART. 7

Durata in carica

 

      1. Il difensore civico dura in carica quattro (4) anni ed esercita le sue funzioni dal momento dell’accettazione formale della nomina, prestando giuramento, innanzi al consiglio comunale, con la seguente formula: “Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi. Mi impegno sul mio onore a non candidarmi alla prossima consultazione elettorale amministrativa”.

      2. Egli esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore e non è rieleggibile alla sua scadenza. La procedura per la nomina del difensore civico deve essere attivata entro 90 giorni dalla scadenza del mandato del difensore civico uscente e conclusa almeno entro i successivi 90 giorni.

            3. Il difensore civico, appena eletto, al fine di assicurare il massimo di trasparenza alle funzioni da esercitare, deposita presso la segreteria generale del comune apposita dichiarazione relativa alla propria non appartenenza ad alcuna forma associativa proibita dall’art. 18, comma 2, della Costituzione che rivesta i caratteri della segretezza e persegua scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, nonché a tutte le associazioni di tipo segreto soggette a giuramento di fedeltà.

 

 

ART. 8

Dimissioni

 

      1. Nel caso di dimissioni il difensore civico ha l’obbligo di fornire adeguate motivazioni al consiglio comunale e alla cittadinanza.

      2. Il presidente del consiglio convoca il consiglio con all’ordine del giorno le dimissioni del difensore civico.

      3. Il difensore civico ha diritto di parola.

      4. Nell’eventualità che il difensore civico insista, il consiglio comunale ha l’obbligo di accettare le sue dimissioni.

 

 

ART. 9

Cessazione dalla carica

 

      1. Qualora, successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 ovvero il difensore civico ometta di adempiere all’obbligo di cui all’art. 7, comma 3, il presidente del consiglio comunale provvede a contestare la circostanza al difensore civico, notificando al medesimo motivato invito a rimuovere, entro sette giorni dal ricevimento, le cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenute o a rendere, entro lo stesso termine, la dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3.

      2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al difensore civico, qualora questi non abbia provveduto ad adempiere all’invito, il consiglio comunale esamina le contestazioni e le eventuali deduzioni pervenute dal difensore civico, verificando altresì il permanere delle condizioni ostative al mantenimento dell’incarico e, ove necessario, provvede a dichiararne la decadenza con atto motivato, adottato a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

      3. Il consiglio comunale adotta analogo provvedimento in caso di dimissioni, di morte nonché di perdita della cittadinanza italiana.

 

 

 

ART. 10

Revoca dalla carica

 

      1. Il difensore civico è soggetto a revoca solo in caso di comprovata inerzia, gravi inadempienze o sopraggiunti conflitti di interesse.

      2. Il presidente del consiglio, d’ufficio o su proposta della commissione consiliare “partecipazione”, contesta al difensore civico, con atto notificato, le circostanze che concretano l’inerzia, l’inadempienza o il conflitto di interessi, assegnando un termine perentorio di sette giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

      3. Trascorso il termine suddetto, il consiglio comunale, nella prima seduta utile, valutate le osservazioni e le controdeduzioni, provvede all’eventuale atto di revoca da adottarsi, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

 

 

ART. 11

Sostituzione del difensore civico

 

      1. Il consiglio comunale, entro 60 giorni dall’inizio del procedimento, che decorre dalla data di esecutività della delibera consiliare di revoca, decadenza o presa d’atto delle dimissioni volontarie, provvede ad eleggere, per un quadriennio, il difensore civico, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

 

 

ART. 12

Indennità di funzione

 

      1. Al difensore civico compete una indennità di funzione nella misura determinata dal consiglio comunale, comunque non inferiore al 20% e non superiore al 40% dell’indennità percepita dal sindaco.

 

 

Capo II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

 

ART. 13

Funzioni

 

      1. Il difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini del comune, degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.

      2. Il difensore civico, a tal fine, interviene in caso di ritardi, di irregolarità e di omissioni nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e si attiva, anche d’ufficio, ove accerti l’esistenza di comportamenti o atti contrari ai principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza dei cittadini.

      3. Il difensore civico, ove venga a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, di fatti costituenti reato, è tenuto a far rapporto all’autorità giudiziaria.

      4. Nell’ambito delle proprie funzioni, il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine ai ritardi nell’espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, per ottenere le notizie richieste, potrà rivolgersi direttamente all’amministrazione, o al difensore civico, competente.

      5. Il difensore civico coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dalla regione, dalla provincia e dagli altri comuni.

      6. Il patrocinio del difensore civico è gratuito.

      7. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a)      gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b)      i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;

c)      le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

      8. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

 

 

 

ART. 14

Ambito di attività

 

      1. Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell’amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti dal comune, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali.

      2. L’ambito di attività può essere ulteriormente esteso alle amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società erogatrici di pubblici servizi, operanti in ambito comunale, previa dichiarazione di disponibilità da parte dei loro titolari o responsabili. La disponibilità a consentire l’attività del difensore civico, espressa volontariamente dagli interessati, comporta l’accettazione delle norme del presente regolamento, per quanto applicabili. L’avvenuta accettazione è resa nota alla cittadinanza.

      3. Il difensore civico comunale raccoglie e trasmette al difensore civico regionale ed a quello provinciale le istanze che rientrano nella sfera di competenza di questi ultimi, concernenti attività della provincia di Lucca, della Regione Toscana, delle loro aziende ed enti derivati, delle Aziende USL e di tutti gli uffici periferici dello Stato, con la sola esclusione di quelli operanti nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

 

 

ART. 15

Attivazione

 

      1. L’intervento del difensore civico può essere richiesto:

a)      dai cittadini che risiedano stabilmente o dimorino abitualmente nel comune e da chiunque vi abbia interesse, sia come singoli che come rappresentanti delle associazioni e dei gruppi di volontariato e, più in generale, delle formazioni sociali che operano sul territorio;

b)      da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), si trovino comunque a svolgere una attività lavorativa, professionale, imprenditoriale autonoma o dipendente, sul territorio comunale;

c)      da tutti coloro che, essendo nel territorio comunale, si sentano lesi nei propri interessi o diritti;

d)      dai rappresentanti degli enti non dipendenti né sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione comunale.

      2. Il diritto di attivare l’ufficio del difensore civico prescinde dal possesso della cittadinanza italiana o dal raggiungimento della maggiore età.

      3. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso, la richiesta è verbalizzata d’ufficio.

      4. Il difensore civico interviene:

a)      a richiesta dei singoli interessati, di enti e associazioni e formazioni sociali;

b)      d’ufficio.

 

 

ART. 16

Diritto d’accesso

 

      1. Il difensore civico, per l’espletamento delle proprie funzioni, oltre alla richiesta di notizie ha diritto:

a)      di ottenere dagli uffici, nelle ore di servizio e senza limiti del segreto d’ufficio, le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato richiesto il suo intervento;

b)      di convocare il responsabile dell’ufficio competente del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c)      di accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che reputi necessari.

2. Le notizie e le informazioni sono fornite al difensore civico con la massima completezza ed esattezza e sempre in forma scritta, entro i termini stabiliti dal difensore civico, comunque non inferiori a cinque giorni.

      3. Il difensore civico è tenuto al rispetto delle norme in materia di segreto, riservatezza e tutela dei dati (personali e sensibili), anche dopo la cessazione dalla carica.

      4. Il difensore civico ha diritto di ottenere, senza alcun onere, copia degli atti dell’amministrazione comunale e di quelli in essi richiamati, nonché delle aziende, istituzioni, consorzi e società di cui il comune fa parte.

      5. Il difensore civico, per l’espletamento delle proprie funzioni, incluse dal garante per la protezione dei dati personali tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, è autorizzato al trattamento di dati sensibili.

 

 

 

ART. 17

Svolgimento delle funzioni

 

      1. Il difensore civico esercita le proprie funzioni, descritte al precedente art. 13, nei limiti, con le modalità ed avvalendosi del diritto d’accesso di cui agli articoli 14, 15 e 16.

      2. Il difensore civico, quando, nell’esercizio delle proprie funzioni, ne ravvisa gli estremi, segnala al sindaco le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi degli uffici comunali e degli altri enti nonché la mancata osservanza di quanto previsto dalla L. 241/90 e dai relativi regolamenti attuativi.

      3. Il difensore civico può rivolgersi ai responsabili degli uffici, nonché ai responsabili del procedimento e a coloro che sono stati individuati quali autori del comportamento che ha motivato il ricorso al difensore civico, per accertare se esistono motivi di inerzia, ritardo, carenze, disfunzioni e/o abusi nella definizione dei procedimenti amministrativi.

      4. Per l’espletamento di tale attività di accertamento può convocare i soggetti di cui al precedente comma, i quali sono tenuti a fornirgli, entro la data da questi stabilita, ogni possibile informazione in relazione al provvedimento e/o al comportamento segnalato.

      5. Dei termini e del contenuto della convocazione deve essere data informazione al dirigente del settore interessato.

      6. Il difensore civico, valutata la sussistenza e la fondatezza dei motivi che hanno provocato la richiesta del suo intervento, fissa un termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per la presentazione, da parte dei responsabili, di una relazione che dia conto, con chiarezza e precisione, dei motivi che hanno impedito la definizione del procedimento o che, comunque, hanno determinato il comportamento oggetto della segnalazione, nonché per l’indicazione del termine entro il quale il provvedimento di competenza sarà definito.

 

 

 

ART. 18

Azione disciplinare

 

      1. Il difensore civico, una volta ricevuta la relazione di cui al precedente articolo, la trasmette al sindaco unitamente al fascicolo relativo al procedimento di sua competenza e, ove rilevi inadempienze dovute a dolo o a colpa, redige ed allega al fascicolo una relazione con la proposta dell’avvio del procedimento disciplinare.

      2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo precedente, il difensore civico trasmette immediatamente al sindaco il fascicolo del procedimento unitamente alla relazione con la proposta dell’avvio del procedimento disciplinare.

      3. Il difensore civico interviene presso il sindaco, il dirigente del settore, il segretario generale e la conferenza dei dirigenti perché sia iniziato il procedimento disciplinare per il dipendente che:

a)      impedisca o ritardi senza giustificato motivo l’accesso alle notizie, informazioni, consultazioni rilascio di copie dallo stesso richiesti;

b)      non si presenti al difensore civico malgrado sia stato formalmente convocato ai sensi del precedente articolo;

c)      non rispetti il termine per il compimento della pratica di competenza, così come fissato dalla legge, dal regolamento, da specifiche formali determinazioni degli organi dell’ente nonché di quello indicato in sede di relazioni di risposta al difensore civico.

      4. Il sindaco, entro cinque giorni, comunica al difensore civico le decisioni eventualmente adottate dalla commissione di disciplina e/o i motivi per i quali la conferenza dei dirigenti non ha ritenuto di dare corso al procedimento disciplinare o la commissione ha escluso la sussistenza di responsabilità.

 

 

 

ART. 19

Esito dell’intervento

 

1. Il difensore civico, espletate le funzioni di competenza, informa comunque l’istante dell’esito del procedimento nonché dei provvedimenti adottati dalla amministrazione comunale.

 

 

 

 

ART. 20

Ulteriori funzioni

 

            1. Il difensore civico, in aggiunta a quelle di cui al presente capo, esercita tutte le funzioni che, a tale figura, sono attribuite dalla legge o da atti aventi forza di legge.

            2. In particolare il difensore civico comunale provvede a quanto stabilito dall’art. 7 della legge regionale n. 52/1999, e successive modifiche ed integrazioni, nei termini e con le modalità ivi previste.

 

 

ART. 21

Competenze in materia di referendum popolari

 

      1. In conformità alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano, nel comune di Capannori, l’istituto dei referendum popolari, il difensore civico fa parte della commissione cui sono affidati i compiti di garanzia concernenti lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

      2. La composizione della commissione e le sue funzioni, sono disciplinate da apposita norma statutaria.

 

 

 

Capo III

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

 

 

 

ART. 22

Rapporti con il sindaco

 

            1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l’intervento degli organi comunali.

 

 

ART. 23

Rapporti con il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari

 

            1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il difensore civico invia al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.

            2. La relazione annuale è sottoposta all’esame del consiglio comunale secondo le norme del regolamento del consiglio stesso e alla seduta partecipa il difensore civico, che può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti.

            3. Il consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell’ente.

            4. La relazione viene pubblicata all’albo pretorio ed agli albi circoscrizionali e, in sintesi, sul bollettino comunale e divulgata attraverso i mezzi di informazione.

            5. Le commissioni consiliari e la giunta comunale possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull’attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.

            6. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione dei capigruppo per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.

 

 

 

 

 

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO

 

 

Art. 24

Funzionamento dell’ufficio

 

            1. L’ufficio del difensore civico è istituzionalmente collegato al consiglio comunale ed ha sede nel palazzo comunale o in altra sede scelta, d’intesa con il difensore civico, dalla giunta.

            2. Il difensore civico dovrà garantire la propria presenza nella sede almeno tre volte la settimana. L’orario di ricevimento del pubblico, determinato dal difensore civico, garantisce la massima fruibilità da parte dei richiedenti.

            3. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento provvede l’amministrazione comunale.

            4. Il personale che opera nelle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento del difensore civico avanzate dai soggetti legittimati, provvede al loro inoltro e fornisce agli utenti tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del difensore civico.

            5. Le spese necessarie al funzionamento dell’ufficio del difensore civico sono imputate ad un apposito capitolo del bilancio comunale.