Comune di Capannori
INDICE
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Art.1
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Istituzione…………………………………........................................................……... |
pag.3
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Art.2
- |
Regolamento………………………………….......................................................…… |
pag.3 |
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Art.3 - |
Requisiti………………..........................................................................................…… |
pag.3 |
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Art.4 - |
Ineleggibilità............................................................................................................…... |
pag.4 |
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Art.5 - |
pag.4 |
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Art.6 - |
Elezione……………………………………………………………………………….. |
pag.4 |
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Art.7 - |
Durata in carica……………………………………………………………………..…. |
pag.5 |
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Art.8 - |
pag.5 |
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Art.9 - |
Cessazione dalla carica…………………………………………………………….…. |
pag.5 |
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Art.10 - |
Revoca dalla carica……………………………………………………………………. |
pag.6 |
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Art.11 - |
Sostituzione del difensore civico…………………………………………………..….. |
pag.6 |
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Art.12 - |
Indennità di funzione………………………………………………………………….. |
pag.6 |
CAPO II –
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
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Art.13 - |
Funzioni……………………..........................................................................………… |
pag.6 |
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Art.14 - |
Ambito di
attività.................................................................................……………….. |
pag.7 |
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Art.15 - |
Attivazione……………………………………………………………………….…… |
pag.7 |
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Art.16 - |
Diritto
d’accesso………………………………………………………………………. |
pag.8 |
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Art.17 - |
Svolgimento
delle funzioni……………………………………………………………. |
pag.8 |
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Art.18 - |
Azione
disciplinare……………………………………………………………….…… |
pag.9 |
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Art.19 - |
Esito
dell’intervento…………………………………………………………………... |
pag.9 |
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Art.20 - |
Ulteriori
funzioni……………………………………………………………………… |
pag.9 |
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Art.21 - |
Competenze
in materia di referendum popolari………………………………………. |
pag.10 |
CAPO III – I RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL
COMUNE
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Art.22 - |
Rapporti con il Sindaco................................................................................………….. |
pag.10 |
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Art.23 - |
Rapporti con il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari.............…... |
pag.10 |
CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO
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Art.24 - |
Funzionamento dell’ufficio…........................................................................………… |
pag.11 |
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Art.25 - |
Segreteria del difensore civico…………..............................................................……. |
pag.11 |
CAPO
V – DISPOSIZIONI FINALI
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Art.26
- |
Approvazione
del regolamento……………………………..................................……. |
pag.12 |
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Art.27
- |
Entrata
in vigore..........................................................................................…………... |
pag.12 |
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Art.28
- |
Informazione…………………………………………………………………………... |
pag.12 |
1.
Nel comune di Capannori è istituito l’ufficio del difensore civico ai sensi del
D.Lgs n. 267/2000 (T.U.e.l.) ed in conformità all’art. 53 dello statuto
comunale.
2.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon
andamento dell’amministrazione comunale e delle aziende o istituzioni da essa
dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la
gestione di servizi pubblici comunali. Segnala al sindaco, a richiesta dei
cittadini ed anche di propria iniziativa, le disfunzioni, gli abusi, le carenze
ed i ritardi degli uffici comunali e le inosservanze di quanto stabilito dalla
legge e dai regolamenti.
3.
Il sindaco provvede ad informare i cittadini dell’attivazione dell’istituto del
difensore civico, assicurando la completa conoscenza delle funzioni del
medesimo, della sede, dell’orario e telefono dell’ufficio, nonché dei soggetti
che hanno diritto a richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli
stessi.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina,
l’esercizio delle funzioni e l’organizzazione dell’ufficio del difensore
civico, nonché i suoi rapporti con gli organi del comune e con gli organi di
governo e di direzione dei soggetti di cui all’art. 1.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle
norme contenute nello statuto comunale, nella legge di ordinamento delle
autonomie locali e nelle leggi statali e regionali che attribuiscono competenze
al difensore civico comunale.
1. Il difensore civico è scelto tra
persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di
giudizio, che possiedano i seguenti requisiti:
a)
essere
cittadino italiano;
b)
esercitare
diritti civili e politici;
c)
non
avere riportato condanne, non essere stato mai sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d)
avere
età non inferiore a 40 anni;
e)
non
esercitare alcun tipo di attività lavorativa dipendente e/o di consulenza
presso l’amministrazione comunale di Capannori.
f)
non
aver riportato provvedimenti o sanzioni cui siano seguiti la sospensione dalla
carica, dal servizio o dall’albo professionale di cui fa parte.
2. Costituiscono titoli di
preferenza per la nomina, secondo l’ordine indicato:
a)
il
possesso della laurea in materie giuridiche o equipollenti;
b)
l’esercizio
delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
c)
l’esercizio
della professione forense, ovvero delle funzioni notarili;
d)
l’esercizio
dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti
superiori statali;
e)
l’esercizio
delle funzioni dirigenziali o direttive nella pubblica amministrazione;
f)
l’esercizio
delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;
g)
la
residenza nella provincia di Lucca.
1.
Sono ineleggibili alla carica di difensore civico coloro per i quali sussiste
una delle cause di ineleggibilità per l’elezione a consigliere comunale o a sindaco,
previste dal D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.e.l.).
1. L’ufficio del difensore civico è
incompatibile con:
a)
lo
stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale, di consorzi o aziende cui partecipi
il comune;
b)
la
funzione di titolare, amministratore o professionista di fiducia di azienda o
ente che abbia rapporti di lavoro con il comune;
c)
altri
incarichi di qualsiasi tipo conferiti dal comune;
d)
componente
dei direttivi e degli esecutivi dei partiti;
e)
analogo
incarico di difensore civico attribuito da altro ente alla stessa persona.
1. L’incarico di difensore civico è conferito dal consiglio
comunale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto con il voto favorevole
dei 2/3 dei consiglieri assegnati, ad un cittadino facente parte di una rosa di
candidati da quattro a sei, proposta al consiglio dalla commissione consiliare
“partecipazione”.
2. Il sindaco, 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato del
difensore civico ovvero entro un mese dall’esecutività del presente
regolamento, provvede a mezzo di pubblici avvisi a dare informazione circa le
modalità di presentazione delle proposte di candidatura.
3. Le proposte di candidatura possono essere presentate
all’amministrazione comunale, dai singoli cittadini disponibili a tale incarico
o essere proposte da Associazioni con sede sul territorio comunale o, comunque,
che vi operino stabilmente e sempre rappresentative di interessi diffusi. Le
candidature dovranno pervenire entro il decimo giorno precedente la scadenza
del mandato.
La proposta di candidatura
deve essere corredata dal curriculum
del candidato in relazione ai requisiti richiesti dal presente regolamento ed
alle competenze, i titoli e le esperienze professionali possedute, nonché da
una dichiarazione a firma del candidato medesimo, relativa all’inesistenza
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sancite dallo statuto.
1. Il difensore civico dura in carica quattro (4) anni ed
esercita le sue funzioni dal momento dell’accettazione formale della nomina,
prestando giuramento, innanzi al consiglio comunale, con la seguente formula: “Giuro
di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto
delle leggi. Mi impegno sul mio onore a non candidarmi alla prossima
consultazione elettorale amministrativa”.
2. Egli esercita le sue funzioni fino all’insediamento del
successore e non è rieleggibile alla sua scadenza. La procedura per la nomina del
difensore civico deve essere attivata entro 90 giorni dalla scadenza del
mandato del difensore civico uscente e conclusa almeno entro i successivi 90
giorni.
3.
Il difensore civico, appena eletto, al fine di assicurare il massimo di
trasparenza alle funzioni da esercitare, deposita presso la segreteria generale
del comune apposita dichiarazione relativa alla propria non appartenenza ad
alcuna forma associativa proibita dall’art. 18, comma 2, della Costituzione che
rivesta i caratteri della segretezza e persegua scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare, nonché a tutte le associazioni di tipo
segreto soggette a giuramento di fedeltà.
1.
Nel caso di dimissioni il difensore civico ha l’obbligo di fornire adeguate motivazioni
al consiglio comunale e alla cittadinanza.
2. Il presidente del consiglio convoca il consiglio con
all’ordine del giorno le dimissioni del difensore civico.
3. Il difensore civico ha diritto di parola.
4. Nell’eventualità che il difensore civico insista, il
consiglio comunale ha l’obbligo di accettare le sue dimissioni.
ART.
9
Cessazione
dalla carica
1. Qualora, successivamente alla nomina,
si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 ovvero il
difensore civico ometta di adempiere all’obbligo di cui all’art. 7, comma 3, il
presidente del consiglio comunale provvede a contestare la circostanza al
difensore civico, notificando al medesimo motivato invito a rimuovere, entro
sette giorni dal ricevimento, le cause di incompatibilità o di ineleggibilità
sopravvenute o a rendere, entro lo stesso termine, la dichiarazione di cui
all’art. 7, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza
del termine assegnato al difensore civico, qualora questi non abbia provveduto
ad adempiere all’invito, il consiglio comunale esamina le contestazioni e le
eventuali deduzioni pervenute dal difensore civico, verificando altresì il
permanere delle condizioni ostative al mantenimento dell’incarico e, ove
necessario, provvede a dichiararne la decadenza con atto motivato, adottato a
scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il consiglio comunale adotta analogo
provvedimento in caso di dimissioni, di morte nonché di perdita della cittadinanza
italiana.
ART.
10
Revoca
dalla carica
1. Il difensore civico è soggetto a revoca solo in caso di
comprovata inerzia, gravi inadempienze o sopraggiunti conflitti di interesse.
2. Il presidente del consiglio, d’ufficio o su proposta della
commissione consiliare “partecipazione”, contesta al difensore civico, con atto
notificato, le circostanze che concretano l’inerzia, l’inadempienza o il
conflitto di interessi, assegnando un termine perentorio di sette giorni per
presentare eventuali controdeduzioni.
3. Trascorso il termine suddetto, il consiglio comunale, nella
prima seduta utile, valutate le osservazioni e le controdeduzioni, provvede
all’eventuale atto di revoca da adottarsi, a scrutinio segreto, dalla
maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
1. Il consiglio comunale, entro 60 giorni dall’inizio del
procedimento, che decorre dalla data di esecutività della delibera consiliare
di revoca, decadenza o presa d’atto delle dimissioni volontarie, provvede ad
eleggere, per un quadriennio, il difensore civico, secondo le modalità di cui
ai precedenti articoli 6 e 7.
1. Al difensore civico compete una indennità di funzione nella
misura determinata dal consiglio comunale, comunque non inferiore al 20% e non
superiore al 40% dell’indennità percepita dal sindaco.
1. Il difensore civico assicura, nei limiti e secondo le
modalità del presente regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti
soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi
dei cittadini del comune, degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi,
singoli o associati.
2. Il difensore civico, a tal fine, interviene in caso di
ritardi, di irregolarità e di omissioni nell’attività e nei comportamenti dei
pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di
legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e si attiva,
anche d’ufficio, ove accerti l’esistenza di comportamenti o atti contrari ai
principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza dei
cittadini.
3. Il difensore civico, ove venga a conoscenza, nell’esercizio
delle proprie funzioni, di fatti costituenti reato, è tenuto a far rapporto
all’autorità giudiziaria.
4.
Nell’ambito delle proprie funzioni, il difensore civico può essere interpellato
dai cittadini in ordine ai ritardi nell’espletamento di provvedimenti di
competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, per ottenere le
notizie richieste, potrà rivolgersi direttamente all’amministrazione, o al
difensore civico, competente.
5. Il difensore civico coordina la propria attività con i
difensori civici istituiti dalla regione, dalla provincia e dagli altri comuni.
6.
Il patrocinio del difensore civico è gratuito.
7. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
a)
gli
atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi
davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
b)
i
provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il
giudizio pende in fase istruttoria;
c)
le
controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del comune, delle
istituzioni ed aziende dipendenti.
8. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o
rapporto di dipendenza gerarchica ed esercita le proprie funzioni in piena
autonomia e indipendenza.
1.
Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell’amministrazione
comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti
dal comune, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la
gestione di servizi pubblici comunali.
2. L’ambito di attività può essere ulteriormente esteso alle
amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società erogatrici di
pubblici servizi, operanti in ambito comunale, previa dichiarazione di
disponibilità da parte dei loro titolari o responsabili. La disponibilità a
consentire l’attività del difensore civico, espressa volontariamente dagli
interessati, comporta l’accettazione delle norme del presente regolamento, per
quanto applicabili. L’avvenuta accettazione è resa nota alla cittadinanza.
3. Il difensore civico comunale raccoglie e trasmette al
difensore civico regionale ed a quello provinciale le istanze che rientrano
nella sfera di competenza di questi ultimi, concernenti attività della
provincia di Lucca, della Regione Toscana, delle loro aziende ed enti derivati,
delle Aziende USL e di tutti gli uffici periferici dello Stato, con la sola
esclusione di quelli operanti nei settori della difesa, della sicurezza pubblica
e della giustizia.
ART. 15
1. L’intervento del difensore civico può essere richiesto:
a)
dai
cittadini che risiedano stabilmente o dimorino abitualmente nel comune e da
chiunque vi abbia interesse, sia come singoli che come rappresentanti delle
associazioni e dei gruppi di volontariato e, più in generale, delle formazioni
sociali che operano sul territorio;
b)
da
coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), si
trovino comunque a svolgere una attività lavorativa, professionale,
imprenditoriale autonoma o dipendente, sul territorio comunale;
c)
da
tutti coloro che, essendo nel territorio comunale, si sentano lesi nei propri
interessi o diritti;
d)
dai
rappresentanti degli enti non dipendenti né sottoposti alla vigilanza
dell’amministrazione comunale.
2.
Il diritto di attivare l’ufficio del difensore civico prescinde dal possesso
della cittadinanza italiana o dal raggiungimento della maggiore età.
3. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), può essere
formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso, la richiesta è
verbalizzata d’ufficio.
4. Il difensore civico interviene:
a)
a
richiesta dei singoli interessati, di enti e associazioni e formazioni sociali;
b)
d’ufficio.
1. Il difensore civico, per l’espletamento delle proprie
funzioni, oltre alla richiesta di notizie ha diritto:
a)
di
ottenere dagli uffici, nelle ore di servizio e senza limiti del segreto
d’ufficio, le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato
richiesto il suo intervento;
b)
di
convocare il responsabile dell’ufficio competente del procedimento per ottenere
chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali
disfunzioni;
c)
di
accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che reputi necessari.
2. Le notizie e le informazioni sono fornite al difensore civico con la massima completezza ed esattezza e sempre in forma scritta, entro i termini stabiliti dal difensore civico, comunque non inferiori a cinque giorni.
3.
Il difensore civico è tenuto al rispetto delle norme in materia di segreto,
riservatezza e tutela dei dati (personali e sensibili), anche dopo la
cessazione dalla carica.
4.
Il difensore civico ha diritto di ottenere, senza alcun onere, copia degli atti
dell’amministrazione comunale e di quelli in essi richiamati, nonché delle
aziende, istituzioni, consorzi e società di cui il comune fa parte.
5.
Il difensore civico, per l’espletamento delle proprie funzioni, incluse dal
garante per la protezione dei dati personali tra quelle che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico, è autorizzato al trattamento di dati
sensibili.
1.
Il difensore civico esercita le proprie funzioni, descritte al precedente art.
13, nei limiti, con le modalità ed avvalendosi del diritto d’accesso di cui
agli articoli 14, 15 e 16.
2. Il difensore civico, quando, nell’esercizio delle proprie
funzioni, ne ravvisa gli estremi, segnala al sindaco le disfunzioni, gli abusi,
le carenze e i ritardi degli uffici comunali e degli altri enti nonché la
mancata osservanza di quanto previsto dalla L. 241/90 e dai relativi
regolamenti attuativi.
3. Il difensore civico può rivolgersi ai responsabili degli
uffici, nonché ai responsabili del procedimento e a coloro che sono stati
individuati quali autori del comportamento che ha motivato il ricorso al
difensore civico, per accertare se esistono motivi di inerzia, ritardo, carenze,
disfunzioni e/o abusi nella definizione dei procedimenti amministrativi.
4. Per l’espletamento di tale attività di accertamento può
convocare i soggetti di cui al precedente comma, i quali sono tenuti a
fornirgli, entro la data da questi stabilita, ogni possibile informazione in
relazione al provvedimento e/o al comportamento segnalato.
5. Dei termini e del contenuto della convocazione deve essere
data informazione al dirigente del settore interessato.
6. Il difensore civico, valutata la sussistenza e la fondatezza
dei motivi che hanno provocato la richiesta del suo intervento, fissa un
termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per la presentazione, da parte dei
responsabili, di una relazione che dia conto, con chiarezza e precisione, dei motivi
che hanno impedito la definizione del procedimento o che, comunque, hanno
determinato il comportamento oggetto della segnalazione, nonché per
l’indicazione del termine entro il quale il provvedimento di competenza sarà
definito.
1. Il difensore civico, una volta ricevuta la relazione di cui
al precedente articolo, la trasmette al sindaco unitamente al fascicolo
relativo al procedimento di sua competenza e, ove rilevi inadempienze dovute a
dolo o a colpa, redige ed allega al fascicolo una relazione con la proposta
dell’avvio del procedimento disciplinare.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo
precedente, il difensore civico trasmette immediatamente al sindaco il
fascicolo del procedimento unitamente alla relazione con la proposta dell’avvio
del procedimento disciplinare.
3.
Il difensore civico interviene presso il sindaco, il dirigente del settore, il
segretario generale e la conferenza dei dirigenti perché sia iniziato il
procedimento disciplinare per il dipendente che:
a)
impedisca
o ritardi senza giustificato motivo l’accesso alle notizie, informazioni,
consultazioni rilascio di copie dallo stesso richiesti;
b)
non
si presenti al difensore civico malgrado sia stato formalmente convocato ai
sensi del precedente articolo;
c)
non
rispetti il termine per il compimento della pratica di competenza, così come
fissato dalla legge, dal regolamento, da specifiche formali determinazioni
degli organi dell’ente nonché di quello indicato in sede di relazioni di
risposta al difensore civico.
4. Il sindaco, entro cinque giorni, comunica al difensore
civico le decisioni eventualmente adottate dalla commissione di disciplina e/o
i motivi per i quali la conferenza dei dirigenti non ha ritenuto di dare corso
al procedimento disciplinare o la commissione ha escluso la sussistenza di responsabilità.
1. Il difensore civico,
espletate le funzioni di competenza, informa comunque l’istante dell’esito del
procedimento nonché dei provvedimenti adottati dalla amministrazione comunale.
1. Il difensore civico, in aggiunta a quelle di cui al
presente capo, esercita tutte le funzioni che, a tale figura, sono attribuite
dalla legge o da atti aventi forza di legge.
2.
In particolare il difensore civico comunale provvede a quanto stabilito
dall’art. 7 della legge regionale n. 52/1999, e successive modifiche ed
integrazioni, nei termini e con le modalità ivi previste.
1. In conformità alle norme statutarie e regolamentari che
disciplinano, nel comune di Capannori, l’istituto dei referendum popolari, il
difensore civico fa parte della commissione cui sono affidati i compiti di
garanzia concernenti lo svolgimento delle consultazioni referendarie.
2. La composizione della commissione e le
sue funzioni, sono disciplinate da apposita norma statutaria.
RAPPORTI
CON GLI ORGANI DEL COMUNE
1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco
per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali
viene richiesto l’intervento degli organi comunali.
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il difensore
civico invia al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità
ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari
per migliorare la propria attività.
2. La relazione annuale è sottoposta all’esame del
consiglio comunale secondo le norme del regolamento del consiglio stesso e alla
seduta partecipa il difensore civico, che può intervenire per fornire informazioni
e chiarimenti.
3.
Il consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la
stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed
esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta e
delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon
andamento complessivo dell’ente.
4. La relazione viene pubblicata all’albo pretorio ed
agli albi circoscrizionali e, in sintesi, sul bollettino comunale e divulgata
attraverso i mezzi di informazione.
5. Le commissioni consiliari e la giunta comunale possono
convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull’attività svolta e su
problemi particolari ad essa relativi.
6. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato
dalla commissione dei capigruppo per riferire su aspetti generali della propria
funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari
della propria attività.
1. L’ufficio del difensore civico è istituzionalmente
collegato al consiglio comunale ed ha sede nel palazzo comunale o in altra sede
scelta, d’intesa con il difensore civico, dalla giunta.
2. Il difensore civico dovrà garantire la propria presenza
nella sede almeno tre volte la settimana. L’orario di ricevimento del pubblico,
determinato dal difensore civico, garantisce la massima fruibilità da parte dei
richiedenti.
3. Alla dotazione organica, all’assegnazione del
personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento provvede
l’amministrazione comunale.
4. Il personale che opera nelle sedi decentrate raccoglie
le richieste di intervento del difensore civico avanzate dai soggetti
legittimati, provvede al loro inoltro e fornisce agli utenti tutte le informazioni
utili per avvalersi delle prestazioni del difensore civico.
5.
Le spese necessarie al funzionamento dell’ufficio del difensore civico sono
imputate ad un apposito capitolo del bilancio comunale.