Comune di Capannori
REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.43 del
28.06.2002
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.3 - La competenza
consiliare............................................................................................ pag.5
CAPO II - FINALITÀ DEL
REGOLAMENTO
TITOLO
II
GLI ORGANI CONSILIARI
CAPO I - LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
Art.6 - Il Presidente del Consiglio comunale............................................................................... pag.6
Art.7 - Compiti e poteri del
Presidente................................................................................... pag.7
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI
Art.8 - Riserva di legge......................................................................................................................... pag.7
Art.9 - Entrata in
carica.......................................................................................................... pag.7
Art.10 - Diritto
d'iniziativa.............................................................................................................. pag.8
Art.11 - Attività
ispettiva - interrogazioni e
mozioni............................................................. pag.8
Art.12 - Diritto
d'informazione e di accesso agli atti
amministrativi..................................... pag.9
Art.13 - Affissioni.................................................................................................................................. pag.10
CAPO III - I GRUPPI
CONSILIARI
Art.14 - Costituzione e
composizione............................................................................................... pag.10
CAPO IV - LE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI
Art.15 - Funzioni delle
commissioni...................................................................................... pag.11
Art.16 - Costituzione e
composizione.................................................................................... pag.11
Art.17 - Conferenza dei capigruppo
...................................................................................... pag.12
Art.18 - Presidenza e
convocazione delle commissioni
........................................................ pag.12
Art.19 - Funzionamento
delle commissioni
........................................................................... pag.13
Art.20 - Segreteria delle
commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori.............. pag.14
Art.21 - Commissioni d'indagine
........................................................................................... pag.14
Art.22 - Commissione consiliare
permanente di controllo e garanzia – Istituzione .............. pag.15
Art.23 - Incarichi di
studio ..................................................................................................... pag.16
CAPO V - ESERCIZIO DEL
MANDATO ELETTIVO
Art.24 - Gettoni di presenza - Indennità di funzione
............................................................ pag.16
Art.25 - Rimborso spese di missione e
viaggio - Assicurazione contro i rischi ..................... pag.17
Art.26 - Iniziative d’aggiornamento
....................................................................................... pag.17
Art.27 - Divieto di
mandato imperativo
.................................................................................. pag.18
Art.28 - Partecipazione alle
adunanze ............................................................................................... pag.18
Art.29 - Consiglieri comunali:
decadenza per mancata partecipazione alle adunanze ........... pag.18
Art.30 - Astensione
obbligatoria ......................................................................................................... pag.18
Art.31 - Responsabilità personale
........................................................................................... pag.19
CAPO VI - NOMINE
ED INCARICHI AI
CONSIGLIERI COMUNALI
Art.32 - Nomine e
designazioni di consiglieri comunali - divieti ............................................... pag.19
Art.33 - Funzioni
rappresentative ..................................................................................................... pag.19
TITOLO
III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE
CAPO I - LA CONVOCAZIONE
Art.34 - Richiesta di
convocazione del Consiglio ........................................................................... pag.19
Art.35 - Modalità per la
convocazione .............................................................................................. pag.20
Art.36 - Ordine del giorno .................................................................................................................... pag.20
Art.37 - Avviso di
convocazione - consegna - modalità ................................................................. pag.21
Art.38 - Avviso di
convocazione - consegna - termini ................................................................... pag.21
Art.39 - Ordine del giorno -
pubblicazione e diffusione ................................................................ pag.21
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art.40 - Deposito degli atti
................................................................................................................... pag.22
Art.41 - Costituzione
della adunanza
...................................................................................... pag.23
Art.42 - Partecipazione
degli assessori .............................................................................................. pag.23
CAPO III -
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE
Art.43 - La sede delle
adunanze
............................................................................................. pag.23
Art.44 - Adunanze pubbliche .............................................................................................................. pag.23
Art.45 - Adunanze segrete ................................................................................................................... pag.24
Art.46 - Adunanze “aperte”
................................................................................................... pag.24
CAPO IV -
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art.47 - Comportamento dei
consiglieri .......................................................................................... pag.24
Art.48 - Ordine della
discussione
.......................................................................................... pag.25
Art.49 - Comportamento del
pubblico ............................................................................................. pag.25
Art.50 - Ammissione di
funzionari e consulenti in aula ............................................................... pag.25
CAPO V - ORDINE
DEI LAVORI
Art.52 - Nomina e funzioni
dei consiglieri scrutatori
............................................................ pag.27
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL
SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE
Art.58 - La partecipazione
del Segretario
all'adunanza........................................................... pag.29
Art.59 - Il verbale
dell'adunanza - redazione e firma
............................................................. pag.29
Art.60 - Verbale -
deposito - rettifiche -
approvazione........................................................... pag.29
TITOLO
IV
LE
DELIBERAZIONI
CAPO I - LE DELIBERAZIONI
Art.62
- Approvazione - revoca - modifica......................................................................................... pag.30
CAPO II - LE VOTAZIONI
Art.63 - Modalità generali........................................................................................................ pag.31
TITOLO V
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI
Art.69 - Istanze, petizioni e
proposte dei cittadini e di associazioni....................................... pag.33
CAPO II - LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
Art.70 - La consultazione dei
cittadini................................................................................... pag.34
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Consiglio comunale definisce i
propri indirizzi politico - amministrativi secondo i principi affermati dallo
statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti
fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro
istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il
funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione
popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la
gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri
soggetti;
b) ai criteri generali per l'ordinamento
organizzativo comunale, la disciplina
dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di programmazione
finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e
piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare
dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e
gestione;
d) agli atti di pianificazione
territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.
2. Il Consiglio, con gli atti di
programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli
obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può
stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro
concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare,
sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione,
per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi
per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali i
revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere
finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
1. Il Consiglio comunale esercita le
funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalle
leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
2. Nell'esercizio
dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative
a disfunzioni ed irregolarità, effettuate dal difensore civico e dal Collegio
dei Revisori, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee
3. Nell'esercizio delle funzioni di
controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle
commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi
nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni riferiscono al
Consiglio sull’esito dell'attività effettuata.
Art.3 - La competenza consiliare
1. Il Consiglio comunale ha competenza
esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nell'art.42 del
T.U.E.L., con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e
lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica
amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del
Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da
altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché
quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei
consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di
sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio
comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i
quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle
materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del
Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del T.U.E.L.,
limitatamente alle variazioni di bilancio.
CAPO II - FINALITÀ DEL
REGOLAMENTO
1. Il Consiglio comunale organizza
l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente
regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti
nonché dei principi stabiliti dallo statuto.
Art.5 - Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri
comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da
applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, nel
corso della adunanza, sono sottoposte al Presidente che, qualora lo ritenga,
sospende brevemente la seduta e riunisce la Conferenza dei capigruppo, per
esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
2. Quando la soluzione non risulti
immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia
l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva
la procedura di cui al comma che segue.
3. Le eccezioni relative alla
interpretazione delle norme di cui al presente regolamento, sollevate da
consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, sono presentate, per scritto
al Presidente che, acquisito il parere dell'ufficio competente, le sottopone
alla Conferenza dei capigruppo che decide della interpretazione
con il quorum dei tre quinti dei membri.
4. Qualora il quorum non venga raggiunto,
la questione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
TITOLO II
GLI ORGANI CONSILIARI
CAPO I - LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
Art.6
- Il Presidente del Consiglio comunale
1. In conformità a quanto stabilito dallo
statuto comunale, il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli
eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Avvenuta l'elezione, il Presidente,
con le modalità fissate dallo statuto, assume immediatamente le
sue funzioni.
3. In caso di assenza od impedimento
temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o,
se anche questo sia assente o temporaneamente impedito, dal Consigliere
Anziano.
Art.7 - Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'intero
Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio
delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento
dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgono
osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e chiude la
discussione sull’argomento; pone e precisa i termini delle proposte per le quali
si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e
proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri
necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge,
dello statuto e del regolamento.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di
imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei
singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale,
per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il
calendario dell’attività consiliare, d’intesa con il Sindaco e sentita la
Conferenza dei capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del
Consiglio comunale con il Sindaco, la
Giunta, i Consigli circoscrizionali, il collegio dei revisori dei conti, il
difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai
quali il comune partecipa.
7. Per l’esercizio delle funzioni di
competenza, previste dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento,
richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti
all’ufficio allo stesso attribuito, il Presidente del Consiglio comunale si
avvale di apposito ufficio dotato di proprio personale e di idonee
attrezzature, potendo comunque richiedere la collaborazione del segretario
comunale, dei Dirigenti e promuovendo l’acquisizione del parere
di esperti e/o consulenti. In particolare il Presidente del Consiglio può
richiedere la collaborazione della Giunta Comunale e degli uffici comunali per
la predisposizione dell’ordine del giorno e per l’ordinato svolgimento delle
attività istituzionali del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
8. Il Presidente, in
relazione ai compiti che la legge gli affida, nonché alle competenze del
Consiglio, cura i rapporti con gli organi
escutivi, con il Segretario Comunale, i
Dirigenti, il Collegio dei Revisori, il Difensore Civico e, ove esista, con il Direttore
Generale.
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI
Art.8 - Riserva di legge
1. L'elezione dei consiglieri comunali,
la loro durata in carica, le dimissioni, i casi di decadenza e di rimozione
dalla carica, nonché quelli di sospensione e di sostituzione, il numero dei
consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati
dalla legge.
Art.9 - Entrata in carica
1. Nella prima
adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su
qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e provvedere,
con l'osservanza delle modalità prescritte, circa la ineleggibilità di coloro
per i quali sussiste una delle cause previste dal D.Lgs.267/00, procedendo alla
loro immediata surrogazione.
2. Nel caso di successiva cessazione, per
qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla
surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa,
convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il
maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento
dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal D.Lgs.267/00.
Art.10 - Diritto d'iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto
d'iniziativa nelle materie e nel rispetto dei compiti che la legge e lo Statuto
assegnano al Consiglio comunale, potendo, tra l’altro, presentare al riguardo
proposte di deliberazioni.
2. La proposta di deliberazione,
formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, viene
sottoscritta dal consigliere proponente ed è inviata al
Presidente il quale, sentito il Segretario Generale, la trasmette al Sindaco che ne affida
l’istruttoria al Dirigente del settore competente nella materia. Al termine di
questa il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno
del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti
sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio
comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le
modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di
deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per scritto al Presidente
anche nel corso della seduta, secondo
la procedura di cui al successivo art. 48.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima
dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco e al Dirigente
del settore proponente che, con procedura d'urgenza, ne assicura l'istruttoria.
Art. 11 - Attività ispettiva -
interrogazioni e mozioni
1. I consiglieri, nell'esercizio delle
loro funzioni di sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Sindaco o
agli assessori interrogazioni e ogni altra istanza in esplicazione della
funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo attribuite al
Consiglio comunale dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione consiste nella
richiesta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco ed alla Giunta per avere
informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per
conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un
provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in
merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Le interrogazioni sono inoltrate al
Presidente e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Il
Presidente ne trasmette copia al Sindaco richiedendo allo stesso di dare
risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.
4. Il Sindaco o l'Assessore competente
risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma,
nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra.
Nel caso in cui nel periodo predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la
risposta è data per scritto, comunque entro i trenta giorni. Se il consigliere
interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per
riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle
interrogazioni.
5. Quando l'interrogazione ha carattere
urgente può essere effettuata anche verbalmente durante l'adunanza, subito dopo
la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere
interrogante può rimettere copia del testo al Presidente. Il
Sindaco, qualora disponga degli elementi necessari, può dare risposta
immediata, altrimenti si riserva di dare risposta scritta all'interrogante
nella seduta successiva e comunque non oltre i 15 giorni.
6. La mozione consiste in una proposta,
sottoposta alla decisione del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze
per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla
promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o
della Giunta nell'ambito dell'attività
del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai
quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta
all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle
deliberazioni.
7. Le mozioni devono essere presentate
per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono
iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo
la loro presentazione.
8. Qualora, nel corso della seduta ed in
relazione all’argomento iscritto all’ordine del giorno ed oggetto della
discussione, venga presentata una mozione, il Presidente, su conforme parere
dei capogruppo presenti, potrà decidere di metterla in votazione. In caso
contrario la mozione viene scritta all’ordine del giorno della successiva
seduta del Consiglio comunale.
Art.12 - Diritto d'informazione e di
accesso agli atti amministrativi
1. I consiglieri
comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le
informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, ivi comprese quelle
che riguardano le aziende e/o istituzioni costituite dal Comune, i consorzi,
gli enti e le società cui l’ente partecipa.
Presso la sala dei capogruppo
sono depositate, a cura della Segreteria e dei singoli Settori,
rispettivamente, le copie degli atti deliberativi e delle determinazioni
dirigenziali.
2. I consiglieri comunali hanno diritto
di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale,
esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo
direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale,
al Direttore Generale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai
singoli uffici e servizi.
4. L’Amministrazione Comunale è tenuta
comunque a garantire che il diritto del consigliere possa essere esercitato
anche direttamente, nei confronti dei soggetti di cui al c. 1.
5. Per coordinare l'esercizio del diritto
dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune
e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici
o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello
stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente
responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo
orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza
alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la
consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
6. I consiglieri comunali sono tenuti al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. I consiglieri
comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso
connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di
deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni dirigenziali,
di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre
commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di
ordinanze nonché di ogni atto utile per l’espletamento del mandato, di
petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli
organismi di partecipazione.
8. La richiesta delle copie di cui al
precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale,
secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco. La richiesta è
ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere
deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e
la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà
utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica
elettiva ricoperta.
9. Il rilascio delle copie avviene entro
i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di
atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della
richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
10. Il Dirigente
dell’ufficio segreteria, qualora rilevi la sussistenza di divieti od
impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di
cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta
nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
11. Le copie vengono
rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato
all'esercizio dei diritti connessi alla
carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria e
senza alcuna spesa.
12. Il richiedente, in nessun caso, può fare uso privato dei documenti così
acquisiti.
13. Il servizio di
segreteria provvede altresì a predisporre periodicamente, per i capigruppo, la
rassegna stampa dei testi ed articoli pubblicati sulla gazzetta ufficiale e sui
quotidiani e riviste cui il comune è abbonato concernenti l'attività e le
funzioni istituzionali del comune.
Art.13 -
Affissioni
1. Nell'ambito della
sede comunale, compatibilmente con le esigenze di pubblicizzazione delle
iniziative dell'Amministrazione e della comunicazione istituzionale pubblica,
sono riservati due spazi, di uguali dimensioni, destinati alle affissioni della
maggioranza e della minoranza consiliare.
2. All'individuazione di
tali spazi ed al loro dimensionamento provvede il Presidente del Consiglio
comunale, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo. Tali spazi sono
utilizzati anche per le affissioni di soggetti politici non presenti in
Consiglio, a condizione che queste siano fatte proprie da almeno un gruppo
rappresentato.
3. In ogni caso di dubbio circa la natura
delle affissioni effettuabili in tali spazi o di contestazione, decide il Presidente
del Consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo.
CAPO III - I GRUPPI
CONSILIARI
Art.14 - Costituzione e composizione
1. I gruppi consiliari sono costituiti di
norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. I
candidati a sindaco proposti da due o più liste e non eletti optano per uno dei
gruppi costituiti dai consiglieri eletti nelle medesime.
2. I consiglieri che non intendono far
parte dei gruppi costituiti ai sensi del precedente comma 1 possono, nel
termine di cui al successivo comma, entrare a far parte di altri gruppi
esistenti ovvero costituirsi in uno o più nuovi gruppi a condizione, in
quest'ultimo caso, che il numero dei componenti il gruppo originario non scenda
al di sotto di tre e che quello dei componenti del nuovo gruppo non risulti
inferiore a tre.
3. Ciascun consigliere, entro i cinque
giorni successivi alla prima seduta, tenuto conto del disposto dei precedenti
commi, comunica alla segreteria del comune a quale gruppo aderisce.
4. Nei dieci giorni successivi alla prima
seduta ogni gruppo consiliare comunica al Presidente la designazione del
proprio capogruppo. Nelle more della designazione assume la qualità di
capogruppo il consigliere con la cifra elettorale più alta.
5. Coloro che entrano a far parte del
Consiglio nel corso della legislatura provvedono alla comunicazione di cui al
comma 3 entro i dieci giorni successivi alla proclamazione.
6. Decorso inutilmente il termine di cui
al comma 4, la qualità di capogruppo è attribuita a rotazione, per un semestre,
ai consiglieri iscritti al gruppo in ordine decrescente in base alla rispettiva
cifra elettorale.
7. Ciascuno dei consiglieri che non
aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 e che non
possono dar vita a gruppi consiliari a norma del comma 2 o che, dopo avervi
aderito, non intendono continuare a far parte dei gruppi esistenti,
costituiscono il gruppo misto. In ordine alla costituzione e composizione di
tale gruppo ed alla designazione del capogruppo si applica il disposto di cui
ai commi 3, 4, 5 e 6 che precedono.
8. Due o più gruppi consiliari,
costituiti a mente dei precedenti commi, possono sempre fondersi o aggregarsi.
In tale ipotesi, circa la costituzione e composizione di tale gruppo e la
designazione del capogruppo, trova applicazione il disposto di cui ai commi 3,
4, 5 e 6 che precedono.
9. Per lo svolgimento delle loro
funzioni, ai gruppi consiliari è concesso dalla Giunta un apposito locale
munito di strumentazione tecnico-operativa idonea allo scopo.
CAPO IV - LE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI
Art.15 - Funzioni delle commissioni
1. Le commissioni permanenti
costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro
funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico -
amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare
degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati
periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono
essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al
funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla
gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame
preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal
Presidente dell'assemblea o richiesti dalle commissioni.
3. Il Consiglio Comunale non può
procedere alla votazione su una proposta di delibera, qualora la stessa non sia
stata previamente esaminata dalla Commissione, salvo il caso di urgenza motivata.
Art.16 - Costituzione e composizione
1. Le Commissioni sono composte da un
numero di membri dispari, riservandosi comunque alla maggioranza nel suo
complesso la maggioranza dei membri di ciascuna commissione.
2. Il Consiglio comunale, con
deliberazione adottata - di regola -
nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione, stabilisce il
numero e le competenze delle commissioni permanenti e determina la loro
composizione numerica.
3. Le commissioni permanenti sono
composte da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale,
i gruppi consiliari e sono istituite dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto,
su designazione dei capogruppo consiliari. Ciascun consigliere dovrà essere
inserito almeno in una commissione. Nelle commissioni, compatibilmente con la
rappresentanza femminile eletta, è garantita la rappresentanza di entrambi i
sessi.
4. In caso di dimissioni, decadenza od
altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il
Consiglio Comunale procede alla sostituzione, con votazione segreta, su
indicazione del gruppo o - se ciò non è possibile - dello schieramento di
appartenenza.
5. Il Consiglio Comunale potrà in ogni
momento rivedere il numero, la composizione, i compiti attribuiti alle
commissioni, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Nel caso di mancato funzionamento di
una Commissione, il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati, dichiara la decadenza dei membri della stessa e provvede
al rinnovo della medesima con le modalità di cui al comma 1. In ogni caso
qualsiasi commissione è dichiarata decaduta, a seguito delle dimissioni della
maggioranza dei suoi membri.
7. Il Presidente, comunica, almeno ogni
sei mesi, al Consiglio Comunale, i dati relativi alla partecipazione dei
consiglieri alle sedute delle commissioni di cui sono membri.
Art.17 - Conferenza dei capigruppo
1. I Presidenti dei gruppi
consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente, denominata Conferenza dei capigruppo e coordinata dal Presidente del
Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo,
su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per
il proficuo svolgimento dell’attività del Consiglio.
3. Il Presidente può sottoporre al
parere della Conferenza, prima di disporne l’iscrizione all’ordine del giorno
del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione
partecipa il Sindaco.
4. Per le decisioni ed i pareri
della Conferenza che comportino votazioni, ciascun Presidente esercita diritto
di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo.
Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.
5. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente
regolamento ed in particolare:
a) provvede all’interpretazione di
norme del regolamento quando ciò sia, con adeguata motivazione, richiesto da
almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;
b) concorre, con il Presidente ed il
Sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale;
c) può essere invitata a partecipare
alle riunioni indette dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco per la
trattazione di argomenti relativi ai rapporti politico-amministrativi fra gli
organi del Comune;
d) esprime parere sul preventivo
annuale delle spese relative all’attività del Consiglio comunale e per il
funzionamento dell’ufficio o del servizio di segreteria del Consiglio;
e) presenta al Presidente del
Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l’esame e le decisioni
dell’assemblea consiliare;
f) esercita le altre funzioni ad
essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio, con
appositi incarichi.
6. La Conferenza è
convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l’ordine dei
lavori ai quali prende parte, senza partecipare alle eventuali votazioni. La
Conferenza deve essere inoltre convocata quando lo richiede il Sindaco o un
numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri.
7. Le riunioni della Conferenza sono
pubbliche. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta segreta esclusivamente
per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della
moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può
arrecare danno agli interessi del Comune.
8. La riunione della Conferenza è
valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri
in carica.
9. I Presidenti dei gruppi hanno
facoltà di delegare, per scritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare
a riunioni della Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire
personalmente.
10. Delle riunioni della Conferenza
viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del
responsabile dell’Ufficio o del servizio di segreteria del Consiglio o di un
funzionario dagli stessi designato.
Art.18 - Presidenza e convocazione delle
commissioni
1. Con l’eccezione prevista dall’articolo
che precede, il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla
stessa nel proprio seno, con scrutinio segreto, a maggioranza dei voti dei
componenti. Analogamente la Commissione procede alla elezione di un
Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
di quest’ultimo e, nel caso che il Presidente venga a mancare, comunque, finche
non sia stato eletto un nuovo Presidente. Delle nomine viene data immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. L'elezione del Presidente e del Vice
Presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata e
presieduta dal membro più anziano per età, è tenuta entro venti giorni dalla
deliberazione di istituzione o, nel caso che l’uno e/o l’altro siano venuti a
mancare, nella prima riunione successiva all’evento.
3. Il Presidente dell'assemblea rende
note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai
Consigli circoscrizionali, al collegio dei revisori dei conti, al difensore
civico ed agli organismi di partecipazione popolare di istituzione comunale, nonché
ai Dirigenti dell’ente. 4. Il
Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e
gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente può
proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella
competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso
di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva
sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione di cui ai precedenti
commi è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del
giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e degli argomenti da trattare, da
inviare almeno 3 giorni prima della data di convocazione.
6. Nel caso di convocazione urgente
l’avviso dovrà pervenire ai membri della Commissione almeno il giorno prima di
quello fissato per la riunione.
7. Della convocazione è inviata copia al
Presidente del Consiglio, al Sindaco, all’assessore di competenza, ai
capigruppo e presidenti delle circoscrizioni, ai Dirigenti interessati entro
gli stessi termini.
Art.19 - Funzionamento delle commissioni
1. La riunione della
commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. Se entro
la mezz’ora dall’orario della convocazione, il quorum per la validità della
riunione non viene raggiunto, il presidente - dopo aver effettuato l’appello -
aggiorna i lavori della Commissione
2. Le sedute delle commissioni sono
pubbliche. Ciascun consigliere comunale può partecipare alle sedute delle
commissioni alle quali non è assegnato, con diritto di parola. Il Presidente
convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di
argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di
persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli
interessi del Comune.
3. Il Sindaco, i membri della Giunta e il
Presidente del Consiglio Comunale possono sempre partecipare, con facoltà di
relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del
giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. I presidenti e i
consiglieri di circoscrizione possono partecipare alle commissioni con diritto
di parola.
5. Gli atti relativi agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale
almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della
commissione.
6. Il Dirigente
dell’Ufficio proponente, trasmette la proposta di delibera alla Giunta, munita
dei pareri di regolarità tecnica e contabile, per l’esame preliminare.
Successivamente la Giunta restituisce la proposta al Dirigente per la
prosecuzione dell’istruttoria con il parere della Commissione Consiliare competente e - se necessario- del
o dei Consigli di Circoscrizione. La Giunta, in relazione alla proposta, indica
anche i termini nei quali deve essere conclusa la ulteriore istruttoria, che
non potranno essere inferiori a 15 né superiori a 30 giorni.
7. Acquisito il parere o, comunque,
trascorso inutilmente il termine concesso, Il Dirigente trasmette la proposta
al Presidente del Consiglio Comunale per l’iscrizione all’ordine del giorno del
Consiglio stesso. Peraltro, qualora la Commissione o i Consigli di
Circoscrizione formulino degli emendamenti alla proposta, la stessa viene
nuovamente trasmessa alla Giunta con il motivato parere del responsabile del
servizio, in ordine alla regolarità tecnica degli emendamenti.
8. Nel caso di proposte di
deliberazione ad iniziativa dei singoli consiglieri o delle commissioni
consiliari, il Dirigente provvede come descritto ai precedenti comma
9. Le commissioni
provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel termine
assegnato, che comunque non potrà essere superiore a trenta giorni, riferendo
al Consiglio nel corso della seduta in cui viene trattato l’argomento.
10. I risultati delle
indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il
termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
11. Le commissioni hanno
potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni,
nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte vengono presentate al Presidente del Consiglio che
le trasmette, per conoscenza, al Sindaco e, ai fini della istruttoria, al Dirigente
competente.
12. Quando l'istruttoria si
conclude, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza
ordinaria del Consiglio.
Art.20 - Segreteria delle commissioni -
verbale delle sedute - pubblicità dei lavori
1. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario
Generale, sentito il Dirigente del servizio interessato.
2. Spetta al segretario organizzare il
tempestivo invio e/o recapito degli avvisi di convocazione, curare la
predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito
preventivo, provvedere alla affissione dell’avviso di convocazione negli
appositi spazi, in visione al pubblico. Il segretario provvede ad ogni altro
adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige
il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e
depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza
successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente
richiesti dai membri interessati.
3. I pareri delle Commissioni sono
inseriti, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si
riferiscono.
Art.21 - Commissioni d'indagine
1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio
delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel
suo interno, commissioni speciali d'indagine sull’attività dell'amministrazione,
con l’incarico di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti
tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e
servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la
commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per
concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione, costituita con
criterio proporzionale, fanno comunque parte rappresentanti di tutti i gruppi.
Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il
coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri
necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il
segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti,
anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di
acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento
dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del
Consiglio, del Sindaco e dei membri della Giunta, del collegio dei revisori,
del difensore civico , del Segretario comunale, del Direttore Generale, dei
responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti
del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono
tenuti a rispondere all’invito. La convocazione e le risultanze dei lavori
restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della
commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati
al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della
commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione,
viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del
coordinatore, dalla stessa commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la
commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite,
escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e
l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi
con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di
cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i pro