Comune di Capannori

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.43 del 28.06.2002

INDICE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI  GENERALI

 

CAPO I  - RUOLO E COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.1 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo.............................................................                        pag.5

Art.2 - Funzioni di controllo politico - amministrativo...........................................................                        pag.5

Art.3 - La competenza consiliare............................................................................................                        pag.5

 

CAPO II - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art.4 - Finalità...........................................................................................................................                        pag.6
Art.5 - Interpretazione del regolamento....................................................................................                        pag.6

 

TITOLO II

GLI ORGANI CONSILIARI

 

CAPO I - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art.6 - Il Presidente del Consiglio comunale...............................................................................                        pag.6

Art.7 - Compiti e poteri del Presidente...................................................................................                        pag.7

      

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.8 - Riserva di legge.........................................................................................................................                                pag.7

Art.9 - Entrata in carica..........................................................................................................                        pag.7

Art.10 - Diritto d'iniziativa..............................................................................................................                                pag.8

Art.11 - Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni.............................................................                        pag.8

Art.12 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....................................                        pag.9

Art.13 - Affissioni..................................................................................................................................                                pag.10

 

CAPO III - I  GRUPPI  CONSILIARI

Art.14 - Costituzione e composizione...............................................................................................                                pag.10

 

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.15 - Funzioni delle commissioni......................................................................................                        pag.11

Art.16 - Costituzione e composizione....................................................................................                        pag.11

Art.17 - Conferenza dei capigruppo ......................................................................................                        pag.12

Art.18 - Presidenza e convocazione delle commissioni ........................................................                        pag.12

Art.19 - Funzionamento delle commissioni ...........................................................................                        pag.13

Art.20 - Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori..............                        pag.14

Art.21 - Commissioni d'indagine ...........................................................................................                        pag.14

Art.22 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia – Istituzione ..............                        pag.15

Art.23 - Incarichi di studio .....................................................................................................                        pag.16

 

CAPO V - ESERCIZIO  DEL  MANDATO  ELETTIVO

Art.24  - Gettoni di presenza - Indennità di funzione ............................................................                        pag.16

Art.25 - Rimborso spese di missione e viaggio - Assicurazione contro i rischi .....................                        pag.17

Art.26 - Iniziative d’aggiornamento .......................................................................................                        pag.17

Art.27 - Divieto di mandato imperativo ..................................................................................                        pag.18

Art.28 - Partecipazione alle adunanze ...............................................................................................                                pag.18

Art.29 - Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze ...........                        pag.18

Art.30 - Astensione obbligatoria .........................................................................................................                                pag.18

Art.31 - Responsabilità personale ...........................................................................................                        pag.19

 

CAPO  VI - NOMINE  ED  INCARICHI  AI  CONSIGLIERI  COMUNALI

Art.32 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti ...............................................                                pag.19

Art.33 - Funzioni rappresentative  .....................................................................................................                                pag.19

 

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

CAPO I - LA CONVOCAZIONE

Art.34 - Richiesta di convocazione del Consiglio ...........................................................................                                pag.19

Art.35 - Modalità per la convocazione ..............................................................................................                                pag.20

Art.36 - Ordine del giorno ....................................................................................................................                                pag.20

Art.37 - Avviso di convocazione - consegna - modalità .................................................................                                pag.21

Art.38 - Avviso di convocazione - consegna - termini ...................................................................                                pag.21

Art.39 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione ................................................................                                pag.21

 

CAPO  II - ORDINAMENTO  DELLE  ADUNANZE

Art.40 - Deposito degli atti ...................................................................................................................                                pag.22

Art.41 - Costituzione della adunanza ......................................................................................                        pag.23

Art.42 - Partecipazione degli assessori ..............................................................................................                                pag.23

 

CAPO  III -  PUBBLICITA' DELLE  ADUNANZE

Art.43 - La sede delle adunanze .............................................................................................                        pag.23

Art.44 - Adunanze pubbliche ..............................................................................................................                                pag.23

Art.45 - Adunanze segrete ...................................................................................................................                                pag.24

Art.46 - Adunanze “aperte” ...................................................................................................                        pag.24

 

CAPO  IV -  DISCIPLINA  DELLE  ADUNANZE

Art.47 - Comportamento dei consiglieri ..........................................................................................                                pag.24

Art.48 - Ordine della discussione ..........................................................................................                        pag.25

Art.49 - Comportamento del pubblico .............................................................................................                                pag.25

Art.50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula ...............................................................                                pag.25

 

CAPO  V - ORDINE  DEI  LAVORI

Art.51 - Comunicazioni - interrogazioni ...........................................................................................                        pag.26

Art.52 - Nomina e funzioni dei consiglieri scrutatori ............................................................                        pag.27

Art.53 - Ordine di trattazione degli argomenti ................................................................................                        pag.27

Art.54 - Discussione - norme generali ..............................................................................................                        pag.27

Art.55 - Questione pregiudiziale o sospensiva .................................................................................                        pag.28

Art.56 - Fatto personale..........................................................................................................................                        pag.28

Art.57 - Termine dell'adunanza.............................................................................................................                        pag.28

 

CAPO  VI - PARTECIPAZIONE  DEL  SEGRETARIO COMUNALE - IL  VERBALE

Art.58 - La partecipazione del Segretario all'adunanza...........................................................                        pag.29

Art.59 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma .............................................................                        pag.29

Art.60 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione...........................................................                        pag.29

                       


TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI

 

CAPO  I - LE DELIBERAZIONI

Art.61 - Forma e contenuti.....................................................................................................................                        pag.30

Art.62 - Approvazione - revoca - modifica.........................................................................................                        pag.30

 

CAPO  II - LE VOTAZIONI

Art.63 - Modalità generali........................................................................................................                        pag.31

Art.64 - Votazioni in forma palese......................................................................................................                        pag.32
Art.65 - Votazione per appello nominale...........................................................................................                        pag.32
Art.66 - Votazioni segrete.....................................................................................................................                        pag.32
Art.67 - Esito delle votazioni...............................................................................................................                        pag.33
Art.68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili..........................................................................                        pag.33

                       

TITOLO V

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art.69 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e di associazioni.......................................                        pag.33

                       

CAPO  II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art.70 -  La consultazione dei cittadini...................................................................................                        pag.34

 

Art.71 - Il referendum consultivo e propositivo..............................................................................                        pag.34

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 
Art.72 - Norme sulla trasparenza .......................................................................................................                        pag.35
Art.73 - Entrata in vigore – diffusione...............................................................................................                        pag.35

 

 


 

TITOLO I

DISPOSIZIONI  GENERALI

 

CAPO I  - RUOLO E COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art.1 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

 

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b) ai criteri generali per l'ordinamento organizzativo comunale,  la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.

2. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

                                                                 

Art.2 - Funzioni di controllo politico - amministrativo

 

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

2. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità, effettuate dal difensore civico e dal Collegio dei Revisori, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull’esito dell'attività effettuata.

 

Art.3 - La competenza consiliare

 

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nell'art.42 del T.U.E.L., con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del T.U.E.L., limitatamente alle variazioni di bilancio.

 

CAPO II - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

 

Art.4 - Finalità

       

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti nonché dei principi stabiliti dallo statuto.

 

Art.5 - Interpretazione del regolamento

 

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, nel corso della adunanza, sono sottoposte al Presidente che, qualora lo ritenga, sospende brevemente la seduta e riunisce la Conferenza dei capigruppo, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

2. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma che segue.

3. Le eccezioni relative alla interpretazione delle norme di cui al presente regolamento, sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, sono presentate, per scritto al Presidente che, acquisito il parere dell'ufficio competente, le sottopone alla Conferenza dei capigruppo che decide della interpretazione con il quorum dei tre quinti dei membri.

4. Qualora il quorum non venga raggiunto, la questione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

 

TITOLO II

GLI ORGANI CONSILIARI

 

CAPO I - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

 

Art.6 - Il Presidente del Consiglio comunale

       

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto comunale, il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Avvenuta l'elezione, il Presidente, con le modalità fissate dallo statuto, assume immediatamente le sue funzioni.

3. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se anche questo sia assente o temporaneamente impedito, dal Consigliere Anziano.

 


Art.7 - Compiti e poteri del Presidente

      

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti  e dispone che i lavori si svolgono osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e chiude la discussione sull’argomento; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni  il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell’attività consiliare, d’intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei capigruppo.

6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con  il Sindaco, la Giunta, i Consigli circoscrizionali, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

7. Per l’esercizio delle funzioni di competenza, previste dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all’ufficio allo stesso attribuito, il Presidente del Consiglio comunale si avvale di apposito ufficio dotato di proprio personale e di idonee attrezzature, potendo comunque richiedere la collaborazione del segretario comunale, dei Dirigenti e promuovendo l’acquisizione del parere di esperti e/o consulenti. In particolare il Presidente del Consiglio può richiedere la collaborazione della Giunta Comunale e degli uffici comunali per la predisposizione dell’ordine del giorno e per l’ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

8. Il Presidente, in relazione ai compiti che la legge gli affida, nonché alle competenze del Consiglio,  cura i rapporti con gli organi escutivi, con il Segretario Comunale, i  Dirigenti, il Collegio dei Revisori, il Difensore  Civico e, ove esista, con il Direttore Generale.

 

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

 

Art.8 - Riserva di legge

       

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, le dimissioni, i casi di decadenza e di rimozione dalla carica, nonché quelli di sospensione e di sostituzione, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

Art.9 - Entrata in carica

 

1. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e provvedere, con l'osservanza delle modalità prescritte, circa la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dal D.Lgs.267/00, procedendo alla loro immediata surrogazione.

2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal D.Lgs.267/00.

 


Art.10 - Diritto d'iniziativa

 

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie e nel rispetto dei compiti che la legge e lo Statuto assegnano al Consiglio comunale, potendo, tra l’altro, presentare al riguardo proposte di deliberazioni.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, viene sottoscritta dal consigliere proponente ed è inviata al Presidente il quale, sentito il Segretario Generale,  la trasmette al Sindaco che ne affida l’istruttoria al Dirigente del settore competente nella materia. Al termine di questa il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per scritto al Presidente anche  nel corso della seduta, secondo la procedura di cui al successivo art. 48.

5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco e al Dirigente del settore proponente che, con procedura d'urgenza, ne assicura l'istruttoria.

 

Art. 11 - Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni

 

1. I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Sindaco o agli assessori interrogazioni e ogni altra istanza in esplicazione della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo attribuite al Consiglio comunale dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

3. Le interrogazioni sono inoltrate al Presidente e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco richiedendo allo stesso di dare risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.

4. Il Sindaco o l'Assessore competente risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui nel periodo predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto, comunque entro i trenta giorni. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche verbalmente durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante può rimettere copia del testo al Presidente. Il Sindaco, qualora disponga degli elementi necessari, può dare risposta immediata, altrimenti si riserva di dare risposta scritta all'interrogante nella seduta successiva e comunque non oltre i 15 giorni.

6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività  del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

8. Qualora, nel corso della seduta ed in relazione all’argomento iscritto all’ordine del giorno ed oggetto della discussione, venga presentata una mozione, il Presidente, su conforme parere dei capogruppo presenti, potrà decidere di metterla in votazione. In caso contrario la mozione viene scritta all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

 

Art.12 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

 

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, ivi comprese quelle che riguardano le aziende e/o istituzioni costituite dal Comune, i consorzi, gli enti e le società cui l’ente partecipa.  Presso la sala dei  capogruppo sono depositate, a cura della Segreteria e dei singoli Settori, rispettivamente, le copie degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale, al Direttore Generale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.

4. L’Amministrazione Comunale è tenuta comunque a garantire che il diritto del consigliere possa essere esercitato anche direttamente, nei confronti dei soggetti di cui al c. 1. 

5. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni dirigenziali, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze nonché di ogni atto utile per l’espletamento del mandato, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

8. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

9. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

10. Il Dirigente dell’ufficio segreteria, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

11. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti  connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza alcuna spesa.

12. Il richiedente, in nessun caso,  può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

13. Il servizio di segreteria provvede altresì a predisporre periodicamente, per i capigruppo, la rassegna stampa dei testi ed articoli pubblicati sulla gazzetta ufficiale e sui quotidiani e riviste cui il comune è abbonato concernenti l'attività e le funzioni istituzionali del comune.

 

Art.13 -  Affissioni

 

1. Nell'ambito della sede comunale, compatibilmente con le esigenze di pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione e della comunicazione istituzionale pubblica, sono riservati due spazi, di uguali dimensioni, destinati alle affissioni della maggioranza e della minoranza consiliare.

2. All'individuazione di tali spazi ed al loro dimensionamento provvede il Presidente del Consiglio comunale, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo. Tali spazi sono utilizzati anche per le affissioni di soggetti politici non presenti in Consiglio, a condizione che queste siano fatte proprie da almeno un gruppo rappresentato.

3. In ogni caso di dubbio circa la natura delle affissioni effettuabili in tali spazi o di contestazione, decide il Presidente del Consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo.

 

CAPO III - I  GRUPPI  CONSILIARI

 

Art.14 - Costituzione e composizione

 

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. I candidati a sindaco proposti da due o più liste e non eletti optano per uno dei gruppi costituiti dai consiglieri eletti nelle medesime.

2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi costituiti ai sensi del precedente comma 1 possono, nel termine di cui al successivo comma, entrare a far parte di altri gruppi esistenti ovvero costituirsi in uno o più nuovi gruppi a condizione, in quest'ultimo caso, che il numero dei componenti il gruppo originario non scenda al di sotto di tre e che quello dei componenti del nuovo gruppo non risulti inferiore a tre.

3. Ciascun consigliere, entro i cinque giorni successivi alla prima seduta, tenuto conto del disposto dei precedenti commi, comunica alla segreteria del comune a quale gruppo aderisce.

4. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta ogni gruppo consiliare comunica al Presidente la designazione del proprio capogruppo. Nelle more della designazione assume la qualità di capogruppo il consigliere con la cifra elettorale più alta.

5. Coloro che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura provvedono alla comunicazione di cui al comma 3 entro i dieci giorni successivi alla proclamazione.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la qualità di capogruppo è attribuita a rotazione, per un semestre, ai consiglieri iscritti al gruppo in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra elettorale.

7. Ciascuno dei consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 e che non possono dar vita a gruppi consiliari a norma del comma 2 o che, dopo avervi aderito, non intendono continuare a far parte dei gruppi esistenti, costituiscono il gruppo misto. In ordine alla costituzione e composizione di tale gruppo ed alla designazione del capogruppo si applica il disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 che precedono.

8. Due o più gruppi consiliari, costituiti a mente dei precedenti commi, possono sempre fondersi o aggregarsi. In tale ipotesi, circa la costituzione e composizione di tale gruppo e la designazione del capogruppo, trova applicazione il disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 che precedono.

9. Per lo svolgimento delle loro funzioni, ai gruppi consiliari è concesso dalla Giunta un apposito locale munito di strumentazione tecnico-operativa idonea allo scopo.

     

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

Art.15 - Funzioni delle commissioni

 

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente dell'assemblea o richiesti dalle commissioni.

3. Il Consiglio Comunale non può procedere alla votazione su una proposta di delibera, qualora la stessa non sia stata previamente esaminata dalla Commissione, salvo il caso di urgenza motivata.

 

Art.16 - Costituzione e composizione

       

1. Le Commissioni sono composte da un numero di membri dispari, riservandosi comunque alla maggioranza nel suo complesso la maggioranza dei membri di ciascuna commissione.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata -  di regola - nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione, stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti e determina la loro composizione numerica.

3. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, i gruppi consiliari e sono istituite dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto, su designazione dei capogruppo consiliari. Ciascun consigliere dovrà essere inserito almeno in una commissione. Nelle commissioni, compatibilmente con la rappresentanza femminile eletta, è garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, con votazione segreta, su indicazione del gruppo o - se ciò non è possibile - dello schieramento di appartenenza.

5. Il Consiglio Comunale potrà in ogni momento rivedere il numero, la composizione, i compiti attribuiti alle commissioni, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Nel caso di mancato funzionamento di una Commissione, il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, dichiara la decadenza dei membri della stessa e provvede al rinnovo della medesima con le modalità di cui al comma 1. In ogni caso qualsiasi commissione è dichiarata decaduta, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

7. Il Presidente, comunica, almeno ogni sei mesi, al Consiglio Comunale, i dati relativi alla partecipazione dei consiglieri alle sedute delle commissioni di cui sono membri.

 


Art.17 - Conferenza dei capigruppo

 

1. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente, denominata Conferenza dei capigruppo e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale.

2. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell’attività del Consiglio.

3. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza, prima di disporne l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione partecipa il Sindaco.

4. Per le decisioni ed i pareri della Conferenza che comportino votazioni, ciascun Presidente esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.

5. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:

a) provvede all’interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia, con adeguata motivazione, richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;

b) concorre, con il Presidente ed il Sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale;

c) può essere invitata a partecipare alle riunioni indette dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco per la trattazione di argomenti relativi ai rapporti politico-amministrativi fra gli organi del Comune;

d) esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative all’attività del Consiglio comunale e per il funzionamento dell’ufficio o del servizio di segreteria del Consiglio;

e) presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l’esame e le decisioni dell’assemblea consiliare;

f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi.

6. La Conferenza è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l’ordine dei lavori ai quali prende parte, senza partecipare alle eventuali votazioni. La Conferenza deve essere inoltre convocata quando lo richiede il Sindaco o un numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri.

7. Le riunioni della Conferenza sono pubbliche. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.

8. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

9. I Presidenti dei gruppi hanno facoltà di delegare, per scritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare a riunioni della Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

10. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del responsabile dell’Ufficio o del servizio di segreteria del Consiglio o di un funzionario dagli stessi designato.

 

Art.18 - Presidenza e convocazione delle commissioni

 

1. Con l’eccezione prevista dall’articolo che precede, il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con scrutinio segreto, a maggioranza dei voti dei componenti. Analogamente la Commissione procede alla elezione di un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo e, nel caso che il Presidente venga a mancare, comunque, finche non sia stato eletto un nuovo Presidente. Delle nomine viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata e presieduta dal membro più anziano per età, è tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di istituzione o, nel caso che l’uno e/o l’altro siano venuti a mancare, nella prima riunione successiva all’evento.

3. Il Presidente dell'assemblea rende note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare di istituzione comunale, nonché ai Dirigenti dell’ente.            4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.   

5. La convocazione di cui ai precedenti commi è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e degli argomenti da trattare, da inviare almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

6. Nel caso di convocazione urgente l’avviso dovrà pervenire ai membri della Commissione almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione.

7. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all’assessore di competenza, ai capigruppo e presidenti delle circoscrizioni, ai Dirigenti interessati entro gli stessi termini.

 

Art.19 - Funzionamento delle commissioni

 

1. La riunione della commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. Se entro la mezz’ora dall’orario della convocazione, il quorum per la validità della riunione non viene raggiunto, il presidente - dopo aver effettuato l’appello - aggiorna i lavori della Commissione

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ciascun consigliere comunale può partecipare alle sedute delle commissioni alle quali non è assegnato, con diritto di parola. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco, i membri della Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

4. I presidenti e i consiglieri di circoscrizione possono partecipare alle commissioni con diritto di parola.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

6. Il Dirigente dell’Ufficio proponente, trasmette la proposta di delibera alla Giunta, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, per l’esame preliminare. Successivamente la Giunta restituisce la proposta al Dirigente per la prosecuzione dell’istruttoria con il parere della Commissione  Consiliare competente e - se necessario- del o dei Consigli di Circoscrizione. La Giunta, in relazione alla proposta, indica anche i termini nei quali deve essere conclusa la ulteriore istruttoria, che non potranno essere inferiori a 15 né superiori a 30 giorni.

7. Acquisito il parere o, comunque, trascorso inutilmente il termine concesso, Il Dirigente trasmette la proposta al Presidente del Consiglio Comunale per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio stesso. Peraltro, qualora la Commissione o i Consigli di Circoscrizione formulino degli emendamenti alla proposta, la stessa viene nuovamente trasmessa alla Giunta con il motivato parere del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica degli emendamenti.

8. Nel caso di proposte di deliberazione ad iniziativa dei singoli consiglieri o delle commissioni consiliari, il Dirigente provvede come descritto ai precedenti comma

9. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel termine assegnato, che comunque non potrà essere superiore a trenta giorni, riferendo al Consiglio nel corso della seduta in cui viene trattato l’argomento.

10. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

11. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le  proposte vengono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette, per conoscenza, al Sindaco e, ai fini della istruttoria, al Dirigente competente.

12. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.

 

Art.20 - Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

 

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario Generale, sentito il Dirigente del servizio interessato.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo invio e/o recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo, provvedere alla affissione dell’avviso di convocazione negli appositi spazi, in visione al pubblico. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. I pareri delle Commissioni sono inseriti, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

 

Art.21 - Commissioni d'indagine

 

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull’attività dell'amministrazione, con l’incarico di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione, costituita con criterio proporzionale, fanno comunque parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e dei membri della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico , del Segretario comunale, del Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a rispondere all’invito. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i pro