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Centralino 05834281
Fax 0583-428399
Email URP
Reperib. 3483851251

Da Lun/Ven orario
11:30-13:30

Polizia Municipale
0583-429060

InterPro Regionale
Protocollo Interoperabile
Posta Certificata
Indice Amministrazioni
 

Ufficio Contravvenzioni

Reponsabile del Reparto: I.D.V. Carmignani Gregorio

Orario di apertura al pubblico:

Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedi dalle 9.00 alle 13.00 chiuso
Martedì chiuso  dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 chiuso
Giovedì chiuso dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 chiuso
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 chiuso

Il cittadino nei confronti del quale è stata elevata una contravvenzione alle norme del Codice della Strada, o ai Regolamenti Comunali, deve effettuare il pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, direttamente all’Ufficio Contravvenzioni (in contanti e/o Bancomat) o tramite conto corrente postale n. 13186556 intestato a Comune di Capannori- Comando Polizia Municipale.

In caso di preavviso di violazione alle norme sulla sosta lasciato sul parabrezza del veicolo, il cittadino può effettuare il pagamento della sanzione entro 10 giorni; in caso contrario, dovrà attendere la notifica del verbale ed effettuare il pagamento della sanzione entro i 60 giorni successivi, con l’aggiunta delle spese di procedimento.

Il cittadino, nei confronti del quale è stata emessa una contravvenzione al Codice della Strada e non ha ancora effettuato il pagamento, può avvalersi del diritto di presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione o in alternativa al Giudice di Pace entro 30 giorni.

 Ricorso a Contravvenzioni al Codice della Strada
Il Ricorso al Prefetto può essere inviato tramite posta Raccomandata A/R alla Prefettura di Lucca o presentato direttamente Comando di Polizia Municipale che si incarica dell’invio alla Prefettura.
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere inoltrato direttamentepresso gli Uffici del Giudice di pace di Lucca siti in Lucca, via F. Carrara previo pagamento del contributo unificato previsto dal D. L.vo 150/2011.  
(N.B. Il ricorso al Giudice di Pace rende improcedibile il ricorso al Prefetto e viceversa)