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Matrimonio - Comunione o sperazione dei beni

Come si ottiene:

Gli sposi che intendono scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali devono dichiararlo all’Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco al momento della celebrazione del matrimonio. Se non viene effettuata nessuna scelta si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Se la scelta della separazione dei beni viene effettuata dai coniugi dopo il matrimonio è necessario un atto notarile, che viene inviato direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio per l’annotazione a margine dell’atto.

COMUNIONE DEI BENI:

a partire dal 20.09.1975 i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio insieme o individualmente entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.

SEPARAZIONE DEI BENI:

nella separazione dei beni ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati dopo il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e di amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

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