Visto
il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2006;
Ritenuto necessario intervenire su alcune norme del suddetto regolamento sia allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentate, sia per disciplinare le modalità applicative dell'imposta alla luce delle novelle legislative e dell’evolversi della relativa prassi interpretativa/giurisprudenziale ed operativa;
Verificato che risultano in
quest’ottica da rivedere l'art.
-
l'art.
-
l’art
-
l'art.
6, nella parte in cui stabilisce che le aliquote e la detrazione da applicare
ai fini della determinazione dell'imposta sono stabilite annualmente dal Comune
con deliberazione della Giunta comunale. Si è resa necessaria una
riformulazione di tale articolo alla luce delle nuove disposizioni della
Finanziaria
-
l’art
-
l'art.
-
l'art.
13 ,in tema di esenzione di enti non
commerciali nella parte in cui alla luce della recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 429/2006, che ha definitivamente chiarito che, a prescindere
dai regolamenti comunali, in tutti i casi in cui un'immobile è posseduto da un
soggetto diverso da un ente non commerciale, l'esenzione dell'art. 7, lettera
i) del decreto legislativo 504/92 non è mai applicabile e l'ICI va’ pagata, si
intende meglio precisare che l’esenzione si applica solo ai fabbricati e
comunque nella condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
-
L’art
-
L’art
-
l’art
-
l’art
-
l’art
-
l’art
-
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo
n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Visto l’art. 53 comma 16 della
legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge
n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi
alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti
sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente
all’inizio dell’esercizio;
Evidenziato
che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287
del 11/12/2006) ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per
l'anno 2007 termine riprorogato al 30 aprile 2007 con
nuovo Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007;
Dato atto che il presente
provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione Bilancio;
Dato
atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Economiche;
Visto l'art.
42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000,
n. 267;
1.
di
approvare le modifiche "Regolamento per l’applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI)", approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 15.05.2006, riportate nell'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.
di dare
atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto
precedente è quello che risulta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3.
di dare
atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal
01.01.2007.
4. di dare atto che il
Regolamento ICI e la presente delibera verranno trasmessi al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n° 241/E dello
stesso Ministero.
5. attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
ALLEGATO “A”
Oggetto: Modifiche al regolamento per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili-approvazione.
Testo vigente
|
testo modificato |
|
Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree ….. - area fabbricabile:
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani
urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati
terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività
a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura,
all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o
imprenditore agricolo deve essere confermata dall’iscrizione
negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 11 della
legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni
per invalidità, vecchiaia e malattia: la cancellazione dai predetti elenchi
ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; b) il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente; ……. |
Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree ……. - area fabbricabile:
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani
urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati
terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività
a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura,
all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o
imprenditore agricolo deve essere confermata
dall’iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti
dall’art. 11 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni
per invalidità, vecchiaia e malattia: la cancellazione dai predetti elenchi
ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; b) il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente; L’agevolazione suddetta deve essere comunicata all’ufficio Tributi del Comune di Capannori entro il mese di giugno dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Parimenti dovrà essere comunicata la modificazione di una qualsiasi delle condizioni richiamate per le quali decada l’agevolazione stessa. -
…… |
|
Art. 4 Modalità accertative in
relazione alle aree fabbricabili 1.
Allo scopo di ridurre
l’insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina periodicamente e per
zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel
territorio. E’ altresì facoltà dell’ente di avvalersi degli
innovativi servizi prestati in tal senso dall’Agenzia del Territorio. 2.
Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5,
comma 5, del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di
maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di
riferimento determinato secondo le indicazione di cui al comma 1. La
disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui
all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992. |
Art. 4 Modalità accertative in
relazione alle aree fabbricabili 1.
Allo scopo di ridurre
l’insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina periodicamente e per
zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel
territorio. E’ altresì facoltà dell’ente di avvalersi degli
innovativi servizi prestati in tal senso dall’Agenzia del Territorio. 2.
Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5,
comma 5, del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di
maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di
riferimento determinato secondo le indicazione di cui al comma 1. La
disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui
all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992. 3.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il
valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun
rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo. |
|
Art. 6 Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta Le
aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dalla Giunta
Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione
del bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento. |
Art. 6
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta Le aliquote e detrazioni
d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio nel quale le stesse vengono
applicate. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le
aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. |
|
Art. 7 Abitazione principale 1.
Si intende abitazione principale quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione, dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende
esclusivamente la residenza anagrafica. Ø
Godono dell’aliquota
ridotta e della detrazione per l’abitazione principale come definito al comma
seguente le ipotesi a), b), c) e d); Ø
Gode dell’aliquota
ridotta l’ipotesi di cui alla lettera e); limitatamente ad un solo immobile
concesso in uso gratuito a parenti di primo grado spetta inoltre la
detrazione per abitazione principale; Ø
Gode dell’aliquota
ridotta e di una sola e complessiva detrazione come determinata al comma
seguente l’ipotesi di cui al la lettera f). 2.Ai fini dell’applicazione
dell’imposta sono considerate altresì abitazioni principali: a)
le unità immobiliari appartenenti alle società
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari; b)
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari; c)
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o
d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno acquisito la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; d)
l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; e)
l’abitazione concessa in uso gratuito, dal
proprietario al coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado ed
affini fino al primo grado (genitori - figli; nonni - nipoti; - suoceri –
generi), a condizione che la
utilizzino come abitazione principale e che vi risiedano; f)
due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto
passivo ed i suoi familiari risiedono, a condizione che venga comprovato che
è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di
variazione ai fini dell’unificazione catastale delle medesime unità. In tal
caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in
cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. ………………… |
Art. 7 Abitazione principale 1. Si intende abitazione
principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione, dimora abitualmente. Per dimora
abituale si intende, salvo prova contraria la residenza anagrafica. Ø
Godono dell’aliquota
ridotta e della detrazione per l’abitazione principale come definito al comma
seguente le ipotesi a), b), c) e d); Ø
Gode dell’aliquota
ridotta l’ipotesi di cui alla lettera e); limitatamente ad un solo immobile
concesso in uso gratuito a parenti di primo grado spetta inoltre la
detrazione per abitazione principale; Ø
Gode dell’aliquota
ridotta e di una sola e complessiva detrazione come determinata al comma
seguente l’ipotesi di cui al la lettera f). 2.Ai fini dell’applicazione
dell’imposta sono considerate altresì abitazioni principali: a) Le unità immobiliari
appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) Gli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) l’abitazione posseduta a
titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno
acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) l’unità immobiliare non
locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani
non residenti nello Stato; e) l’abitazione concessa in uso
gratuito, dal proprietario ai parenti fino al secondo grado (genitori -
figli; nonni - nipoti), a condizione che la utilizzino come abitazione
principale e che vi risiedano; f)
due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto
passivo ed i suoi familiari risiedono, a condizione che venga comprovato che
è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di
variazione ai fini dell’unificazione catastale delle medesime unità. In tal
caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in
cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. ………………………….. |
|
Art. 8 Maggiore detrazione per l’abitazione principale 1.
Il Comune ha facoltà di aumentare, con delibera annuale adottata con
le modalità di cui all’art. 6, l’importo della detrazione dell’abitazione
principale del soggetto passivo di cui all’art. 7
comma 1 del presente Regolamento. In alternativa può
essere prevista una riduzione percentuale dell’imposta dovuta fino ad un
massimo del 50 per cento. 2.
La maggiore detrazione compete proporzionalmente alla durata
dell’anno durante il quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dall’art 8 del D. Lgs. n 504/92. 3.
I contribuenti, pena decadenza dei benefici dovranno presentare
annualmente di norma entro il 20 dicembre salvo diversa disposizione
stabilita con la deliberazione del competente organo comunale, istanza su apposito modulo attestante il possesso dei
requisiti previsti per usufruire della maggiore detrazione. 4.
Il Comune ha altresì la facoltà di accordare, con delibera annuale
adottata con le modalità di cui all’art. 6, agevolazioni a tutela e promozione della famiglia in conformità al dispositivo
degli artt.
52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. I
requisiti e le modalità per fruire delle agevolazioni di cui sopra, sono
determinate nella deliberazione medesima. |
Art. 8 Maggiore detrazione per l’abitazione principale 1. Il Comune ha facoltà di
aumentare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’art. 6,
l’importo della detrazione dell’abitazione principale del
soggetto passivo di cui all’art. 7 comma 1 del presente Regolamento nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio. In alternativa
può essere prevista una riduzione percentuale dell’imposta dovuta fino ad un
massimo del 50 per cento. La predetta facoltà può essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio
economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo
comunale. 2. La maggiore detrazione
compete proporzionalmente alla durata dell’anno durante il quale la
destinazione ad abitazione principale si verifica,
così come disposto dall’art 8 del D. Lgs. n 504/92. 3. I contribuenti di cui al
terzo periodo del precedente comma 1, pena decadenza dei benefici dovranno presentare annualmente di norma entro il 20
dicembre salvo diversa disposizione stabilita con la deliberazione del
competente organo comunale, istanza su apposito modulo attestante il possesso
dei requisiti previsti per usufruire della maggiore detrazione. 4. Il Comune ha altresì la facoltà
di accordare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’art.
6, agevolazioni a tutela e promozione della famiglia
in conformità al dispositivo degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. I requisiti e le modalità per fruire delle agevolazioni di cui sopra,
sono determinate nella deliberazione medesima. |
Art. 13
Esenzioni 1.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S) come regolamentate
nel D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 sono esenti
dall’Imposta Comunale sugli Immobili. Gli immobili utilizzati da
enti non commerciali le cui finalità siano comprese
in quelle elencate dal D.Lgs. 504/92 e da
parrocchie o conventi, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di religione o culto di cui all’art. 16 lettera a) della Legge
222/85, sono esenti dall’Imposta Comunale sugli immobili. Tale esenzione si
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi
oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale
utilizzatore. Sono espressamente escluse dal novero degli enti non
commerciali le società, anche se organizzate in forma di cooperativa e/o con
scopi assistenziali. ……………………... |
Art. 13
Esenzioni 1.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S) come
regolamentate nel D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 sono
esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili. Per gli immobili utilizzati da enti
non commerciali le cui finalità siano comprese in
quelle elencate dal D.Lgs. 504/92 e da parrocchie o
conventi, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto di cui
all’art. 16 lettera a) della Legge 222/85, ai sensi del comma 1 lettera c)
dell’art 59 del D Lgs 446/97 si stabilisce che
l’esenzione prevista dalla lettera i
del comma 7 del D. Lgs 504/92 si applica soltanto
ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre
che utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
Sono espressamente escluse dal novero degli enti non commerciali le società,
anche se organizzate in forma di cooperativa e/o con scopi assistenziali. ……………………….. |
|
Art. 14 Dichiarazioni 1.
Per gli obblighi di dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d’imposta si applicano le
disposizioni di legge. dell’art. 10 del D. Lgs. 504/92. I contribuenti in possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’aliquota agevolata e/o della
detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 7 del
presente Regolamento e per beneficiare delle aliquote ridotte previste per
l’abitazione locata di cui all’art 9 del presente Regolamento, dovranno
presentare, entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi,
la dichiarazione redatta su apposito modulo
approvato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, indicando nelle annotazioni: ………………. |
Art. 14 Dichiarazioni 1.
Per gli obblighi di dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d’imposta si applicano le
disposizioni di legge. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per beneficiare dell’aliquota agevolata e/o della detrazione
prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 7 del presente Regolamento
e per beneficiare delle aliquote ridotte previste per l’abitazione locata di
cui all’art 9 del presente Regolamento, dovranno presentare, entro il termine
per la presentazione della denuncia dei redditi, la dichiarazione redatta su apposito modulo approvato annualmente con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicando nelle annotazioni: ……………….. |
|
Art. 15 Modalità di notifica avvisi di accertamento/liquidazione L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite messi comunali dipendenti dell’Ente o soggetti terzi allo scopo nominati messi. |
Art. 15 Modalità di notifica avvisi di accertamento L’avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite messi comunali dipendenti dell’Ente o soggetti terzi allo scopo nominati messi. |
|
Art. 16 Attività di controllo Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili. |
Art. 16 Attività di controllo |
|
Art. 21 Rateizzazione
L’amministrazione
comunale su richiesta del contribuente può concedere
una dilazione annuale da versare in quattro rate trimestrali al tasso di
interesse legale. La prima rata deve essere versata entro
il termine di scadenza dell’avviso. La
dilazione è concessa per gli avvisi di liquidazione e accertamento, anche di importo complessivo, e cartelle esattoriali per importi
superiori a €. 600,00, per le sole società di capitali l’importo
deve essere superiore a €. 5.000,00 Il
mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l’immediata revoca
della rateizzazione e l’immediato pagamento del debito
residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta. Per
la richiesta di rateizzazione degli avvisi è necessario presentare apposita richiesta da protocollare entro e non oltre 30
giorni dalla notifica dell’avviso, pena diniego di tale richiesta. Per la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali, il contribuente dovrà presentare, apposita richiesta in bollo, allegando fotocopia della cartella stessa, da protocollare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della cartella, pena diniego di tale richiesta. Per importi superiori a €. 5.000 dovrà essere presentata, a garanzia del debito, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo rateizzato più gli interessi con scadenza un anno dopo il termine della rateizzazione. Gli
importi delle cartelle esattoriali saranno concessi in base
a scaglioni come di seguito riportato: §
per
importi superiori a €. 600.00 fino a €. 1000.00 massimo
di 4 rate mensili § |