Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2006;

 

Ritenuto necessario intervenire su alcune norme del suddetto regolamento sia allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentate, sia per disciplinare le modalità applicative dell'imposta alla luce delle novelle legislative e dell’evolversi della relativa prassi interpretativa/giurisprudenziale ed operativa;

 

Verificato che risultano in quest’ottica da rivedere l'art. 2, l'art.4, l'art. 6, l’art 7, l’art 8, l’art 13, l’art 14, l’art 15, l’art 16, l’art 21, l’art 22 e l’art 25 alla luce delle sottoindicate esigenze:

 

-         l'art. 2, in tema di equiparazione a terreno agricolo di area fabbricabile posseduta e condotta da coltivatori diretti e  imprenditori agricoli  nella parte in cui si rende necessaria per una corretta azione di controllo da parte dell’ufficio, la previsione di una comunicazione con valore di autocertificazione per dichiarare la suddetta agevolazione;

 

-         l’art 4, in tema di valori di riferimento deliberati dal Comune per le aree fabbricabili site nel territorio, nella parte in cui è opportuno specificare che qualora il contribuente dichiarando il valore venale dell’area indichi un valore superiore a quello desumibile dai valori deliberati dal Comune non ha diritto ad alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo;

 

-         l'art. 6, nella parte in cui stabilisce che le aliquote e la detrazione da applicare ai fini della determinazione dell'imposta sono stabilite annualmente dal Comune con deliberazione della Giunta comunale. Si è resa necessaria una riformulazione di tale articolo alla luce delle nuove disposizioni della Finanziaria 2007, in particolare il comma 156 dell'art. 1, in base al quale l'organo competente ad approvare le aliquote dell'ICI è il Consiglio Comunale ed il comma 169 dell'art. 1, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

-         l’art 7, in tema di abitazione principale, nella parte in cui ai sensi del comma 173 dell’art 1 della L. 296/06 viene presunta come abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica salvo prova contraria, e nella parte in cui, ai sensi della lettera ”e” del comma 1 dell’art 59 del D. Lgs 446/97 vengono considerate abitazioni principali solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, escludendo affini o coniugi;

 

-         l'art. 8, in tema di maggiore detrazione per l'abitazione principale, nella parte in cui viene precisato che, ai sensi dell’art 8 comma3 del D. Lgs 504/92 la facoltà di aumentare l’importo della detrazione dell’abitazione principale può essere esercitata anche limitatamente a particolari categorie di soggetti;

 

-         l'art. 13 ,in  tema di esenzione di enti non commerciali nella parte in cui alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 429/2006, che ha definitivamente chiarito che, a prescindere dai regolamenti comunali, in tutti i casi in cui un'immobile è posseduto da un soggetto diverso da un ente non commerciale, l'esenzione dell'art. 7, lettera i) del decreto legislativo 504/92 non è mai applicabile e l'ICI va’ pagata, si intende meglio precisare che l’esenzione si applica solo ai fabbricati e comunque nella condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

-         L’art 14, in tema di dichiarazioni, nella parte in cui si richiamano le disposizioni di legge del solo art 10 del D Lgs 504/92, a seguito di quanto disposto dall'art.37, comma 53, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248, circa la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI e così come modificato dal comma 174 dell’art 1 della L. 296/06 finanziaria 2007;

 

-         L’art 15, in tema di modalità di notifica di avvisi, nella parte in cui vengono eliminati i richiami all’avviso di liquidazione in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 161 dell’art 1 della legge finanziaria per il 2007;

 

-         l’art 16, in tema di attività di controllo nella parte in cui a seguito dell’abrogazione della lettera l del comma 1 dell’art 59 del D. Lgs 446/97 stabilita dal comma 175 della legge finanziaria 2007, si intende destituire la Giunta Comunale del potere di decidere le azioni di controllo;

 

-         l’art 21 in tema di rateizzazione nella parte in cui si elidono le parti già puntualizzate nel regolamento generale delle entrate comunali con l’intento di semplificare ed omogeneizzare la procedura per ottenere e concedere l’agevolazione al pagamento;

 

-         l’art 22 in tema di rimborsi, nella parte in cui ai sensi del comma 164 e 168 dell’art 1 della L. 296/06 sono variati i termini delle richieste e i limiti ai rimborsi,

 

-         l’art 25, in tema di fondo incentivante da destinare al personale impegnato nelle attività di controllo e accertamento dell’evasione, nella parte in cui si vuole meglio determinare il percorso per definire il calcolo e l’erogazione dell’incentivo;

 

-         Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 

Visto l’art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

 

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 termine riprorogato al 30 aprile 2007 con nuovo Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007;

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione Bilancio;

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Economiche;

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

 

D E L I B E R A

 

1.      di approvare le modifiche "Regolamento per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2006, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2.      di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

3.      di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2007.

 

4.      di dare atto che il Regolamento ICI e la presente delibera verranno trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n° 241/E dello stesso Ministero.

 

5.      attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A”

 

Oggetto: Modifiche al regolamento per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili-approvazione.

 

Testo vigente

testo modificato

 

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

 

…..

- area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a)     la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 11 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b)     il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente;

…….

 

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

 

…….

- area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a)     la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 11 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b)        il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente;

L’agevolazione suddetta deve essere comunicata all’ufficio Tributi del Comune di Capannori entro il mese di giugno dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Parimenti dovrà essere comunicata la modificazione di una qualsiasi delle condizioni richiamate per le quali decada l’agevolazione stessa.

-          ……

Art. 4

Modalità accertative in relazione alle aree fabbricabili

 

1.        Allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio. E’ altresì facoltà dell’ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall’Agenzia del Territorio.

2.        Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazione di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.

 

 

Art. 4

Modalità accertative in relazione alle aree fabbricabili

 

1.        Allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio. E’ altresì facoltà dell’ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall’Agenzia del Territorio.

2.        Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazione di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.

3.        Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

 

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

 

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento.

 

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

 

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio nel quale le stesse vengono applicate. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7

Abitazione principale

               

1.        Si intende abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende esclusivamente la residenza anagrafica.

Ø        Godono dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale come definito al comma seguente le ipotesi a), b), c) e d);

Ø        Gode dell’aliquota ridotta l’ipotesi di cui alla lettera e); limitatamente ad un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado spetta inoltre la detrazione per abitazione principale;

Ø        Gode dell’aliquota ridotta e di una sola e complessiva detrazione come determinata al comma seguente l’ipotesi di cui al la lettera f).

2.Ai fini dell’applicazione dell’imposta sono considerate altresì abitazioni principali:

a)        le unità immobiliari appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)        gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c)        l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)        l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

e)        l’abitazione concessa in uso gratuito, dal proprietario al coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado (genitori - figli; nonni - nipoti; - suoceri – generi),  a condizione che la utilizzino come abitazione principale e che vi risiedano;

f)        due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari risiedono, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle medesime unità. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

…………………       

 

Art. 7

Abitazione principale

               

1.   Si intende abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria la residenza anagrafica.

Ø        Godono dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale come definito al comma seguente le ipotesi a), b), c) e d);

Ø        Gode dell’aliquota ridotta l’ipotesi di cui alla lettera e); limitatamente ad un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado spetta inoltre la detrazione per abitazione principale;

Ø        Gode dell’aliquota ridotta e di una sola e complessiva detrazione come determinata al comma seguente l’ipotesi di cui al la lettera f).

2.Ai fini dell’applicazione dell’imposta sono considerate altresì abitazioni principali:

a)     Le unità immobiliari appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)     Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c)     l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)     l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

e)     l’abitazione concessa in uso gratuito, dal proprietario ai parenti fino al secondo grado (genitori - figli; nonni - nipoti), a condizione che la utilizzino come abitazione principale e che vi risiedano;

f)               due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari risiedono, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle medesime unità. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

…………………………..

Art. 8

Maggiore detrazione per l’abitazione principale

 

1.        Il Comune ha facoltà di aumentare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’art. 6, l’importo della detrazione dell’abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art. 7 comma 1 del presente Regolamento. In alternativa può essere prevista una riduzione percentuale dell’imposta dovuta fino ad un massimo del 50 per cento.

 

2.        La maggiore detrazione compete proporzionalmente alla durata dell’anno durante il quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dall’art 8 del D. Lgs. n 504/92.

 

3.        I contribuenti, pena decadenza dei benefici dovranno presentare annualmente di norma entro il 20 dicembre salvo diversa disposizione stabilita con la deliberazione del competente organo comunale, istanza su apposito modulo attestante il possesso dei requisiti previsti per usufruire della maggiore detrazione.

 

4.        Il Comune ha altresì la facoltà di accordare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’art. 6, agevolazioni a tutela e promozione della famiglia in conformità al dispositivo degli  artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

I requisiti e le modalità per fruire delle agevolazioni di cui sopra, sono determinate nella deliberazione medesima.

 

Art. 8

Maggiore detrazione per l’abitazione principale

 

1.     Il Comune ha facoltà di aumentare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’art. 6, l’importo della detrazione dell’abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art. 7 comma 1 del presente Regolamento nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In alternativa può essere prevista una riduzione percentuale dell’imposta dovuta fino ad un massimo del 50 per cento. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

2.     La maggiore detrazione compete proporzionalmente alla durata dell’anno durante il quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dall’art 8 del D. Lgs. n 504/92.

3.     I contribuenti di cui al terzo periodo del precedente comma 1, pena decadenza dei benefici dovranno presentare annualmente di norma entro il 20 dicembre salvo diversa disposizione stabilita con la deliberazione del competente organo comunale, istanza su apposito modulo attestante il possesso dei requisiti previsti per usufruire della maggiore detrazione.

4.     Il Comune ha altresì la facoltà di accordare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’art. 6, agevolazioni a tutela e promozione della famiglia in conformità al dispositivo degli  artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

I requisiti e le modalità per fruire delle agevolazioni di cui sopra, sono determinate nella deliberazione medesima.

 

Art. 13

Esenzioni

 

1.        Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S) come regolamentate nel D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili.

Gli immobili utilizzati da enti non commerciali le cui finalità siano comprese in quelle elencate dal D.Lgs. 504/92 e da parrocchie o conventi, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto di cui all’art. 16 lettera a) della Legge 222/85, sono esenti dall’Imposta Comunale sugli immobili. Tale esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Sono espressamente escluse dal novero degli enti non commerciali le società, anche se organizzate in forma di cooperativa e/o con scopi assistenziali.

……………………...

 

Art. 13

Esenzioni

 

1.        Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S) come regolamentate nel D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili.

Per gli immobili utilizzati da enti non commerciali le cui finalità siano comprese in quelle elencate dal D.Lgs. 504/92 e da parrocchie o conventi, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto di cui all’art. 16 lettera a) della Legge 222/85, ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art 59 del D Lgs 446/97 si stabilisce che l’esenzione prevista  dalla lettera i del comma 7 del D. Lgs 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Sono espressamente escluse dal novero degli enti non commerciali le società, anche se organizzate in forma di cooperativa e/o con scopi assistenziali.

………………………..

Art. 14

Dichiarazioni

 

1.        Per gli obblighi di dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d’imposta si applicano le disposizioni di legge. dell’art. 10 del D. Lgs. 504/92. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’aliquota agevolata e/o della detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 7 del presente Regolamento e per beneficiare delle aliquote ridotte previste per l’abitazione locata di cui all’art 9 del presente Regolamento, dovranno presentare, entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi, la dichiarazione redatta su apposito modulo approvato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicando nelle annotazioni:

……………….

Art. 14

Dichiarazioni

 

1.        Per gli obblighi di dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d’imposta si applicano le disposizioni di legge. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’aliquota agevolata e/o della detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 7 del presente Regolamento e per beneficiare delle aliquote ridotte previste per l’abitazione locata di cui all’art 9 del presente Regolamento, dovranno presentare, entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi, la dichiarazione redatta su apposito modulo approvato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicando nelle annotazioni:

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Art. 15

Modalità di notifica avvisi di accertamento/liquidazione

 

L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite messi comunali dipendenti dell’Ente o soggetti terzi allo scopo nominati messi.

 

Art. 15

Modalità di notifica avvisi di accertamento

 

L’avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite messi comunali dipendenti dell’Ente o soggetti terzi allo scopo nominati messi.

 

Art. 16

Attività di controllo

 

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

La Giunta Comunale potrà destinare parte dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione alla copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ai collegamenti con banche dati utili e ai compensi incentivanti.

 

Art. 16

Attività di controllo

 

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

La Giunta Comunale potrà destinare parte dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione alla copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ai collegamenti con banche dati utili e ad ogni altra attività ritenuta opportuna.

 

 

Art. 21

Rateizzazione

 

L’amministrazione comunale su richiesta del contribuente può concedere una dilazione annuale da versare in quattro rate trimestrali al tasso di interesse legale. La prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza dell’avviso.

La dilazione è concessa per gli avvisi di liquidazione e accertamento, anche di importo complessivo, e cartelle esattoriali per importi superiori a €. 600,00, per le sole società di capitali l’importo deve essere superiore a €. 5.000,00

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l’immediata revoca della rateizzazione e l’immediato pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta.

Per la richiesta di rateizzazione degli avvisi è necessario presentare apposita richiesta da protocollare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell’avviso, pena diniego di tale richiesta.

Per la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali, il contribuente dovrà presentare,  apposita richiesta in bollo, allegando fotocopia della cartella stessa, da protocollare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della cartella,  pena diniego di tale richiesta.

Per importi superiori a €. 5.000 dovrà essere presentata, a garanzia del debito, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo rateizzato più gli interessi con scadenza un anno dopo il termine della rateizzazione.

Gli importi delle cartelle esattoriali saranno concessi in base a scaglioni come di seguito riportato:

§          per importi superiori a  €.   600.00 fino a €. 1000.00            massimo di 4 rate mensili

§