PAGAMENTO ICI 2008
PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE
A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N° 93 DEL 27 MAGGIO 2008
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N° 124 DEL 28 MAGGIO 2008 in vigore dal 29 maggio 2008 è stata
introdotta l’esenzione dall’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9
per abitazione principale si intende quella nella quale
il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari risiedono,
e si verifica nei seguenti casi:
a)
abitazione di
proprietà del soggetto passivo;
b)
abitazione utilizzata
dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)
alloggio regolarmente
assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari;
d)
abitazione concessa in
uso gratuito dal possessore ai parenti
fino al secondo grado (genitori - figli; nonni - nipoti; fratelli);
e)
abitazione posseduta a
titolo di proprietà od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f)
abitazione posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutti da cittadini italiani residenti all’estero,
a condizione che non risulti locata;
g)
casa del coniuge
separato non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di
diritto di proprietà o di altro diritto relae su altro immobile destinato ad
abitazione principale e situato nello stesso comune;
h)
le relative pertinenze
(categoria catastale C2, C6 e C7) considerate parti integrante dell'abitazione
principale, anche se distintamente iscritte in catasto fino ad un massimo di 2.
ALIQUOTA 4,3 per mille (Delibera
Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)
per abitazione principale,
come sopra definita, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e
relative pertinenze (categoria catastale C2, C6 e C7) considerate parti
integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in
catasto fino ad un massimo di 2 che
non godono dell’esenzione.
ALIQUOTA 5,0 per mille (Delibera
Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)
per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.
ALIQUOTA 2,0 per mille (Delibera
Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)
per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta
persona fisica con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge
431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione
principale e che vi risiede
ALIQUOTA ordinaria 7,0 per mille (Delibera
Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)
per i restanti fabbricati e per i terreni.
DETRAZIONE COMUNALE Euro 103,29
per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 che
non godono dell’esenzione di
cui ai punti a), b), c), e) e per il punto d) limitatamente ad un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di
primo grado
Euro 206.58
per le abitazioni principali di giovani coppie con particolari requisiti socio
economici
Euro 258,00 per l’abitazione principale di
contribuenti in particolari condizioni socio-economiche (I.S.E.E.–Max. 16.000,00
€.)
Euro 300,00 per l’abitazione principale di contribuenti in
particolari condizioni socio-economiche (I.S.E.E.–Max.
9.800,00 €.)
RENDITE per i fabbricati
utilizzare la rendita rivalutata che è uguale a: rendita
catastale + 5%
per
i terreni utilizzare il reddito dom.le rivalutato che è uguale a: reddito dominicale + 25%
MOLTIPLICATORI
DA APPLICARE ALLE RENDITE Il
moltiplicatore è una determinata cifra, che deve essere applicata alla rendita
catastale rivalutata del fabbricato, al fine di ottenere la base imponibile. Ai
sensi del Decreto 26 aprile 1986, n. 131, disciplinante l'imposta di registro,
e del comma 45 della Legge 286 di conversione del decreto legge 262/2006, il
moltiplicatore da utilizzare nel calcolo della base imponibile dei fabbricati
iscritti in catasto, è pari a:
100
per le categorie A, e C, ad esclusione delle categorie catastali A/10 e C/1
140 per le categorie B
50
per le categorie D (immobili a destinazione speciale, ad esempio capannoni) e
A/10 (uffici e studi speciali)
34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe)
Per i terreni agricoli,
il moltiplicatore da utilizzare è pari a 75
PAGAMENTO I
versamenti possono effettuarsi:
·
in unica soluzione con le aliquote e le detrazioni e le esenzioni in
vigore nell’anno di competenza (2008), nel mese di giugno (scad. 16.06.2008)
·
in due rate: la prima nel mese di giugno (scad. 16.06.2008) pari al 50% dell’I.C.I.
dovuta calcolata con le detrazioni comunali e l’aliquota dei 12 mesi dell’anno
precedente (2007) e con l’applicazione immediata dell’esenzione prevista a
partire dal 2008, la seconda rata a saldo dal 1°al 16 dicembre (scad. 16.12.2008) calcolata con l’aliquota le
detrazioni e l’esenzioni dell’anno corrente (2008).
I versamenti devono essere effettuati sul c/c n.
88676804 intestato a: EQUITALIA SRT S.P.A CAPANNORI-LU-ICI utilizzando gli
appositi nuovi bollettini approvati con Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 3 apr 08.
·
A partire dal 1° maggio 2007, i contribuenti
hanno la facoltà di versare l’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili (articolo
37, comma 55 del D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito dalla legge n. 248 del
4/08/2006), attraverso i modelli F24 anche utilizzando eventuali crediti
ammessi in compensazione (D. lgs. n. 241 del 9/07/1997).
I codici tributo da utilizzare per la
compilazione del modello sono i seguenti:
3901-
per l’abitazione principale;
3902 -
per i terreni agricoli;
3903 -
per le aree fabbricabili;
3904 -
per gli altri fabbricati
3906 -
per interessi in caso di ravvedimento
3907 -
per sanzioni in caso di ravvedimento
CODICE Comune di Capannori B648
·
Si
ricorda che dal 2007 l’imposta va versata arrotondando l’importo complessivo
all’euro ( per difetto se inferiore a 49 centesimi, per
eccesso se superiore)
·
Si informa altresì che i versamenti eseguiti presso gli
sportelli di Equitalia SRT S.p.A. entro le scadenze delle rate di acconto e di
saldo non sono soggetti al pagamento delle spese di incasso.
note:
FABBRICATI
INAGIBILI, INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: riduzione di imposta del 50%.
La condizione dell’immobile
deve essere certificata da una perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale o da una
dichiarazione sostitutiva di notorietà del contribuente con allegata perizia
tecnica da parte di professionista abilitato.
Si ricorda che tali
fabbricati non devono essere utilizzati per qualsiasi
uso, anche non abitativo; che tali fabbricati devono essere sprovvisti di tutti
gli allacciamenti alle reti di fornitura dei pubblici servizi (energia elettrica, acquedotto, gas) oltre che presentare uno stato di
degrado strutturale tale da impedirne qualsiasi utilizzo.
VALORI AREE
EDIFICABILI (Delibera Giunta
comunale n° 88 del 22/03/2005 )
Destinazioni urbanistiche
|
Microzone |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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Residenziale
art. 20 – 24 |
€ / mq |
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|
Completamento |
105,00 |
115,00 |
100,00 |
95,00 |
100,00 |
105,00 |
90,00 |
|
||||||||
|
Completamento con P.U. |
77,00 |
85,00 |
74,00 |
70,00 |
74,00 |
77,00 |
66,00 |
|
||||||||
|
Nuovi insediamenti art. 24 |
66,00 |
73,00 |
64,00 |
60,00 |
63,00 |
66,00 |
57,00 |
|
||||||||
|
Servizi
art. 22 |
|
|
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|
Completamento |
125,00 |
144,00 |
130,00 |
134,00 |
140,00 |
125,00 |
110,00 |
|
||||||||
|
Saturazione |
55,00 |
65,00 |
60,00 |
58,00 |
62,00 |
55,00 |
50,00 |
|
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|
Produttivo
art. 21 – 25 |
|
|
||||||||||||||
|
Completamento |
80,00 |
96,00 |
85,00 |
100,00 |
120,00 |
105,00 |
75,00 |
|
||||||||
|
Saturazione |
35,00 |
42,00 |
37,00 |
45,00 |
55,00 |
45,00 |
30,00 |
|
||||||||
|
Nuovi insediamenti art. 25 |
40,00 |
48,00 |
42,50 |
50,00 |
60,00 |
52,50 |
37,50 |
|
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|
Sportivo – privato art. 32
|
35,00 |
37,00 |
35,00 |
37,00 |
35,00 |
35,00 |
30,00 |
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|
Schede Normative
|
La valutazione nuova dovrà essere fatta in
relazione alle effettive edificabilità delle aree per comparazione con le
altre aree omogenee. |
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ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMUNALI IN VIGORE PER L’ANNO 2007 SONO LE MEDESIME RELATIVE AL 2008:
nel 2008 variano esclusivamente i
parametri reddituali per usufruire delle maggiori detrazioni concesse per
l’abitazione principale di contribuenti in particolari condizioni
socio-economiche