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Opportunità della legge finanziaria 2008 -
Riqualificazione
energetica degli edifici
(Legge Finanziaria 2008 - Art. 2, comma 20). Proroga delle
agevolazioni previste dalla finanziaria 2007 per la riqualificazione
energetica degli edifici, per interventi su strutture opache
verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni
si applicano anche per la sostituzione intera o parziale
di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a
carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo
di 100mila euro.
Riqualificazione
energetica degli edifici
(Legge Finanziaria 2008 - Art. 1, comma 286). La detrazione
d'imposta per unq auota pari al 55% delle spese sostenute,
fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in
3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici
a bassa entalpia.
Rottamazione
di frigoriferi e congelatori
(articolo 1, comma 20). Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi
di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio,
in un'unica rata.