Art.1 - |
Premessa
…………………………………………………………………………………. |
pag.3 |
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Art.2 - |
Ripartizione del territorio in circoscrizioni………………………………….……………. |
pag.3 |
Art.3 - |
Organi della circoscrizione……………………………………………………………….. |
pag.3 |
Art.4 - |
Elezione del consiglio di circoscrizione………………………………………………….. |
pag.4 |
Art.5 - |
Scioglimento e cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione……………………. |
pag.4 |
Art.6 - |
Elezione del presidente…………………………………………………………………… |
pag.5 |
Art.7 - |
La
partecipazione del consiglio di circoscrizione alla formazione degli atti di programmazione………………………………………………………………………. |
pag.6 |
Art.8 - |
Commissioni
consultive…………………………………………………………………... |
pag.6 |
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Art.9 - |
Ufficio
di coordinamento…………………………………………………………………. |
pag.6 |
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Art.10 - |
Conferenza
dei presidenti………………………………………………………………… |
pag.6 |
Art.11 - |
Informazione e documentazione………………………………………………………….. |
pag.7 |
Art.12 - |
Funzioni
delle circoscrizioni………………………………………………….…………... |
pag.7 |
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Art.13 - |
Funzioni
di proposta……………………………………………………………………… |
pag.7 |
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Art.14 - |
Le
funzioni consultive……………………………………………………………………. |
pag.8 |
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Art.15 - |
Le
funzioni proprie……………………………………………………………………….. |
pag.9 |
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Art.16 - |
Le
funzioni delegate……………………………………………………………………… |
pag.9 |
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Art.17 - |
Commissione
politiche sociali………………………………………………………….… |
pag.10 |
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Art.18 - |
Iter
delle deliberazioni……………………………………………………………………. |
pag.10 |
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Art.19 - |
Le
riunioni degli organi…………………………………………………………………... |
pag.11 |
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Art.20 - |
Validità
della seduta……………………………………………………………………… |
pag.11 |
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Art.21 - |
Le
funzioni del presidente………………………………………………………………... |
pag.12 |
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Art.22 - |
Il
vice presidente…………………………………………………………………………. |
pag.12 |
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Art.23 - |
Il
consigliere anziano…………………………………………………………………….. |
pag.12 |
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Art.24 - |
Obblighi
dei consiglieri………………………………………………………….……….. |
pag.12 |
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Art.25 - |
Decadenza
dei consiglieri………………………………………………………………… |
pag.13 |
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Art.26 - |
Dimissioni………………………………………………………………………………… |
pag.13 |
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Art.27 - |
Indennità………………………………………………………………………………….. |
pag.13 |
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Art.28 - |
Gli
strumenti di partecipazione popolare…………………………………………………. |
pag.14 |
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Art.29 - |
Assemblee………………………………………………………………………………… |
pag.14 |
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Art.30 - |
Assemblea
generale delle circoscrizioni con il consiglio comunale……………………... |
pag.14 |
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Art.31 - |
Iniziativa
popolare………………………………………………………………………... |
pag.15 |
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Art.32 - |
Referendum………………………………………………………………………………. |
pag.15 |
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Art.33 - |
Assegnazione
risorse……………………………………………………………………... |
pag.15 |
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Art.34 - |
Norma
finale……………………………………………………………………………… |
Pag.16 |
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Art. 1
(premessa)
1. Il comune di Capannori
riconosce e promuove la partecipazione popolare all’attività
dell’amministrazione, impegnandosi in tal senso ad adottare ogni iniziativa
idonea a favorire il decentramento dei servizi e la conoscenza dell’attività
della stessa amministrazione comunale.
2. A tal fine il territorio
comunale è articolato in circoscrizioni alla quali è garantito un ruolo
politico istituzionale, con funzioni propositive e consultive, nella formazione
e nella verifica dell’attuazione degli indirizzi e delle scelte contenuti nei
programmi dell’amministrazione.
3. La circoscrizione svolge
funzioni proprie e/o delegate ai sensi del vigente statuto comunale.
4. La circoscrizione
rappresenta gli interessi della popolazione residente nel proprio territorio,
promuovendo, in quell’ambito, la crescita della partecipazione alle scelte ed
alle attività del comune. Ad essa compete, inoltre, la promozione, lo sviluppo
e il coordinamento delle iniziative del mondo dell'associazionismo e del
volontariato.
5. La circoscrizione
partecipa all’elaborazione di piani e programmi di sviluppo sociale, culturale,
di assetto e di utilizzazione del territorio, formulando pareri e proposte. Le
circoscrizioni, anche su richiesta dell’amministrazione comunale, esprimono
pareri e proposte sull’organizzazione dei servizi comunali rivolti alla
cittadinanza o su questioni particolari che il consiglio comunale intende
sottoporre al loro esame.
Art. 2
(ripartizione del territorio in circoscrizioni)
1. Il territorio comunale è
suddiviso in quattro (4) circoscrizioni, secondo quanto descritto nel prospetto
allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.
2. La delimitazione, che di
norma coincide con il territorio previsto negli strumenti urbanistici generali,
ed il numero delle circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione
del consiglio comunale sentito il parere, non vincolante, dei consigli di
circoscrizione interessati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
3. Il consiglio comunale può
disporre modifiche al territorio di singole circoscrizioni, previa effettuazione
di apposita consultazione popolare.
4. Sede della circoscrizione
è il centro civico, situato in locali messi a disposizione dal comune.
5. Le modalità d’uso del
centro civico sono regolate, al pari degli altri immobili di proprietà comunale,
dall’apposito regolamento.
6. Presso il centro civico è
istituito uno sportello di informazione sulle attività e sui servizi del comune.
Art. 3
(organi della circoscrizione)
1. Sono organi della
circoscrizione il consiglio ed il presidente.
Art. 4
(elezione del consiglio di circoscrizione)
1. Il consiglio di
circoscrizione è eletto con le modalità stabilite nello statuto comunale e secondo
quanto previsto dal presente regolamento, è costituito da undici (11) membri e
dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale,
cessando in caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale
medesimo.
2. Il consiglio di
circoscrizione viene eletto a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
3.
Le candidature sono raggruppate in liste che comprendono un numero di candidati
non superiore a quello dei consiglieri di circoscrizione da eleggere e non
inferiore ad un terzo di essi.
4.Le
liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 50 e da non più
di 250 elettori residenti nella circoscrizione.
5.Le
liste devono essere accompagnate dal relativo programma e da un contrassegno di
lista.
6.Il
voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
7.L’elettore
può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui
votata e per non pi di uno (1) di essi.
8.Il
voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe a fianco del contrassegno
della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito
compreso nella lista.
9.Al
termine delle operazioni di voto si determina:
a)
la
cifra elettorale di ciascuna lista (costituita dalla somma dei voti validi
riportati).
b)
la
cifra individuale di ciascun candidato (costituita dalla cifra di lista
aumentata dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato).
10) L’assegnazione del
numero dei consiglieri a ciascuna lista viene fatta dividendo ciascuna cifra
elettorale di lista successivamente per 1,2,3,4, ecc., fino al totale dei
consiglieri circoscrizionali da eleggere.
11.
Si scelgono quindi i più alti fra i quozienti ottenuti, in numero uguale a
quello dei consiglieri da eleggere formandone una graduatoria decrescente.
12.
Ciascuna lista ha diritto a tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad
essa attribuiti nella graduatoria di cui al precedente comma.
13.
Si provvede, quindi, a formare la graduatoria di candidati delle singole liste
secondo l’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.
14.
Sono eletti consiglieri circoscrizionali, fino alla concorrenza dei seggi
attribuiti a ciascuna lista, i candidati che hanno riportato le cifre
individuali più elevate.
Art. 5
(scioglimento e cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione)
1. Qualora il consiglio di
circoscrizione non svolga la propria attività in conformità alla legge, allo
statuto comunale ed ai regolamenti comunali ovvero si verifichi al suo interno
una grave crisi istituzionale che ne impedisce il funzionamento, il consiglio
comunale, su iniziativa anche di un singolo consigliere comunale o su richiesta
di almeno un terzo degli elettori della circoscrizione, esamina la situazione
denunciata e, ove accerti gravi e reiterati inadempimenti, diffida il consiglio
di circoscrizione a ricondurre a legalità la propria attività, assegnando un
congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni, per provvedere.
2. Decorso inutilmente il
termine senza che il consiglio di circoscrizione abbia provveduto nel senso
indicato, il consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri
assegnati, propone lo scioglimento del consiglio di circoscrizione dando
mandato al sindaco di provvedere all’emanazione dell’apposito decreto di scioglimento.
3. Lo stesso provvedimento
sindacale è adottato, previa comunicazione al consiglio comunale, nel caso di
cessazione del consiglio di circoscrizione per la riduzione del consigli a meno
della metà dei suoi componenti.
4. Nel caso di scioglimento
o cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale
designa una commissione composta da tre (3) cittadini residenti nel territorio
della circoscrizione, aventi i requisiti per l’elezione a consigliere comunale,
di cui uno espresso dalla minoranza, che esercita le attribuzioni che le sono
conferite con apposito decreto sindacale e rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo consiglio.
5. Al rinnovo del consiglio
di circoscrizione si provvede nei termini stabiliti dal consiglio comunale con
il provvedimento di cui al precedente comma 4.
Art. 6
(elezione del presidente)
1. La prima seduta del
consiglio di circoscrizione è convocata, a seguito della proclamazione degli
eletti, dal consigliere anziano, che preside l’assemblea fino all’elezione del
presidente, con il seguente ordine del giorno:
(a)
convalida
degli eletti;
(b)
elezione
del presidente.
2. Il presidente è eletto
dal consiglio di circoscrizione nel proprio seno, con votazione palese, a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione stessa.
3. Ciascun consigliere può
presentare la propria candidatura alla carica di presidente, dichiarando
contestualmente l’adesione ad uno dei documenti programmatici presentati dalle
liste in lizza per l’elezione o ad un nuovo documento programmatico frutto
dell’accordo tra i gruppi consiliari. La candidatura deve essere comunque
accettata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. L’elezione deve avvenire
entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è
verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione
delle stesse al protocollo del comune.
5. Qualora nessuno dei
candidati risulti eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
alla circoscrizione, sono indette, nell’arco dei successivi trenta giorni, due
ulteriori votazioni, da tenersi in sedute distinte e ad almeno cinque giorni di
distanza l’una dall’altra. Ove in nessuna delle votazioni suddette il
presidente risulti eletto con la maggioranza indicata, si procede immediatamente
al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nell’ultima votazione,
il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, risulta eletto il
candidato che ha aderito al programma presentato dai gruppi le cui liste
abbiano riportato il maggior numero di voti.
6. Il presidente cessa dalla
carica per dimissioni, decadenza dalla carica di consigliere oppure quando sia
stata votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio di circoscrizione, una mozione di sfiducia, presentata da almeno un
terzo dei consiglieri.
7. La mozione deve comunque
contenere sia il riferimento ad un documento programmatico tra quelli indicati
al precedente comma 3, sia il nominativo del candidato alla carica di
presidente e la sua dichiarazione di adesione al programma.
8. La mozione di sfiducia
deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione al protocollo del comune e la sua approvazione comporta
la contestuale elezione del presidente designato a norma del precedente comma
7.
Art. 7
(la partecipazione del consiglio di circoscrizione alla formazione degli
atti di programmazione)
1- Il consiglio di
circoscrizione, entro il 31 ottobre, presenta al sindaco ed al presidente del
consiglio comunale, una relazione sull’attività svolta ed un programma di
interventi ove siano evidenziate le priorità da inserire negli strumenti di
programmazione finanziaria predisposti dalla giunta.
2. Il consiglio di circoscrizione
favorirà in questo senso adeguate forme di consultazione popolare.
3. La giunta, sulla base
della relazione di cui al comma 1, promuove incontri pubblici con i consigli di
circoscrizione per valutare orientamenti e priorità e, se richiesta dal consiglio
di circoscrizione, ha l’obbligo di fornire ogni chiarimento, anche tramite la
partecipazione ad incontri comuni, circa la verifica sullo stato di attuazione
dei programmi di opere approvati.
Art. 8
(commissioni consultive)
1. Il consiglio di circoscrizione,
previa adozione di un apposito atto deliberativo, può istituire commissioni
permanenti e/o su argomenti specifici finalizzate all’approfondimento di
particolari questioni.
2. Le commissioni sono
presiedute da un consigliere eletto nell’ambito della stessa commissione.
3. Delle commissioni possono
essere chiamati a far parte, in qualità di membri esterni, cittadini i quali,
per la loro particolare esperienza o competenza, possano dare un utile contributo ai lavori
4. Le sedute delle
commissioni sono pubbliche e, su decisione delle medesime, possono essere
aperte anche alla partecipazione, con diritto di parola, di rappresentanti
delle associazioni ed organizzazioni attive sul territorio della
circoscrizione, di cittadini che vi risiedano o che abbiano sul medesimo la
sede dei loro interessi di lavoro e/o professionali.
Art. 9
(ufficio di coordinamento)
1. Il consiglio di
circoscrizione istituisce un ufficio di coordinamento e programmazione dei
lavori consiliari, composto dal presidente, dal vice presidente e dai
capigruppo consiliari.
2. Il funzionamento di tale
ufficio è regolato dallo stesso consiglio, nella deliberazione di istituzione.
Art. 10
(conferenza dei presidenti)
1. La conferenza dei
presidenti dei consigli di circoscrizione è l’organo di comunicazione, informazione
e coordinamento tra i consigli di circoscrizione e l’amministrazione comunale.
2. La conferenza è convocata
dal sindaco, o dal suo delegato, di norma una volta ogni sei (6) mesi e ad essa
partecipa anche il presidente del consiglio comunale.
3. La conferenza può essere
convocata congiuntamente ad una o più commissioni consiliari comunali su iniziativa
dei presidenti di queste ultime.
4. Il presidente del
consiglio comunale, allo scopo di promuovere i rapporti tra quest’ultimo ed i
consigli di circoscrizione, può convocare la conferenza dei presidenti alla
quale partecipa anche il sindaco o il suo delegato.
Art. 11
(informazione e documentazione)
1. L’amministrazione
comunale e le aziende comunali sono tenute a corrispondere alle richieste
avanzate dai consigli di circoscrizione, per l’esercizio delle funzioni
attribuite, entro 10 giorni dalla data di ricezione.
2. Ai presidenti dei
consigli di circoscrizione sono inviate, se richieste, entro 10 giorni dalla
loro esecutività, le copie delle
deliberazioni degli organi comunali e, se in possesso dell’amministrazione
comunale, le copie delle delibere delle aziende municipalizzate e degli enti di
gestione di servizi nonché gli atti e le determinazioni dirigenziali.
3. I consiglieri di
circoscrizione, per acquisire elementi di conoscenza, di informazione e notizie,
esclusivamente per l’espletamento del loro mandato, godono delle prerogative
riconosciute dalla legge.
4. Copia dell’ordine del
giorno del consiglio comunale è inviata per conoscenza ai presidenti dei
consigli di circoscrizione.
5. L’elenco delle
deliberazioni adottate dal consiglio comunale e dalla giunta è inviato, entro
15 giorni dall’approvazione, ai consigli di circoscrizione.
6. L’amministrazione
comunale garantisce, attraverso l’incarico ad un apposito dirigente, il coordinamento
e la direzione del personale comunale impiegato nei servizi decentrati.
Art. 12
(funzioni delle circoscrizioni)
1. Le funzioni delle
circoscrizioni sono di proposta, di consultazione e di promozione. Le circoscrizioni,
inoltre, possono essere destinatarie di funzioni delegate dal comune.
Art. 13
(funzioni di proposta)
1. I consigli di
circoscrizione formulano al consiglio ed alla giunta comunale proposte, mozioni,
petizioni e ordine del giorno per la soluzione dei problemi inerenti la
circoscrizione.
2. La proposta deve avere un
oggetto determinato ed indicare il motivo d'interesse per la comunità e una
valutazione anche sommaria dei costi.
3. Il consiglio comunale e
la giunta devono dare risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento al
protocollo generale del comune.
4. Qualora il consiglio di
circoscrizione presenti al consiglio comunale una proposta di mozione sulle
materie relative ai problemi circoscrizionali, il presidente del consiglio
comunale è tenuto ad iscriverla all’ordine del giorno del consiglio comunale
entro 20 giorni dalla data della sua presentazione al protocollo generale del
comune.
5. Il consiglio dovrà
discutere la mozione nella prima seduta utile dopo la sua iscrizione all’ordine
del giorno. La mozione è illustrata dal presidente o dal vice presidente della
circoscrizione o, in caso di loro impedimento, da un delegato del presidente.
6. Il presidente,
direttamente o su richiesta del consiglio di circoscrizione, può rivolgere interrogazioni/interpellanze
al sindaco su problemi inerenti la circoscrizione per sapere se un fatto sia
vero o no e le ragioni per l'adozione o la mancata adozione di un
provvedimento. Il sindaco risponde alle interrogazioni/interpellanze entro
trenta giorni dalla data del loro ricevimento al protocollo generale del
comune. Il presidente comunica al consiglio di circoscrizione la risposta
ricevuta dal sindaco. Qualora il consiglio di circoscrizione non se ne ritenga soddisfatto, può chiedere che
dell’interpellanza o dell’interrogazione, con l’annessa risposta, sia data
comunicazione al consiglio comunale.
7. Per problemi di rilevante
interesse generale il consiglio di circoscrizione può richiedere un incontro
con la giunta.
8. Il consiglio di
circoscrizione, al fine di svolgere le proprie funzioni propositive, promuove
la formazione di gruppi di studio e di comitati per la trattazione di argomenti
determinati in relazione ai problemi della zona, per ascoltarne proposte e
pareri.
9. I consigli di
circoscrizione inoltre favoriscono il collegamento dei propri organi con i comitati
già esistenti.
10. Al fine di procedere
all'istruttoria delle pratiche relative agli argomenti che attengono ai
comitati, di cui ai precedenti commi 8 e 9, il presidente del consiglio di
circoscrizione convoca apposita riunione per ascoltare i rappresentanti dei
comitati stessi. Alle riunioni deve essere data la più ampia pubblicità allo
scopo di portarne a conoscenza tutti i cittadini interessati.
11. Il consiglio di circoscrizione
può decidere la consultazione dei cittadini del territorio di competenza
tramite convocazione di assemblee pubbliche o sentirne il parere mediante forme
di consultazione che non ricadano fra le competenze di altri organi del comune
secondo lo statuto comunale.
12. I cittadini possono
inviare richieste al presidente del consiglio di
circoscrizione che, se non competente in merito, trasmetterà la richiesta
all'amministrazione comunale. Il consiglio di circoscrizione risponde alle
richieste entro 40 giorni dal ricevimento.
Art. 14
(le funzioni consultive)
1.
I
consigli di circoscrizione esprimono, anche in seduta congiunta, pareri
obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti, di competenza del consiglio
comunale che rivestono comunque interesse generale:
(a)
bilancio
di previsione annuale e pluriennale e piano triennale delle opere pubbliche;
(b)
P.R.G.
e sue varianti;
(c)
istituzione
e modalità di gestione dei servizi pubblici comunali;
(d)
P.P.A.;
(e)
piani
del commercio;
(f)
modifiche
dello statuto;
(g)
approvazione
di regolamenti comunali di particolare interesse per la circoscrizione.
2. I consigli di
circoscrizione esprimono pareri obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti
di specifico interesse della circoscrizione:
(h)
lottizzazioni
e relative convenzioni ricadenti sul territorio della circoscrizione;
(i)
piani
particolareggiati ricadenti sul territorio della circoscrizione;
(j)
attuazione
di aree 167 ricadenti sul territorio della circoscrizione;