INDICE

 

 

 

 

Art.1 -

Premessa ………………………………………………………………………………….

pag.3

 

Art.2 -

Ripartizione del territorio in circoscrizioni………………………………….…………….

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Art.3 -

Organi della circoscrizione………………………………………………………………..

pag.3

 

Art.4 -

Elezione del consiglio di circoscrizione…………………………………………………..

pag.4

 

Art.5 -

Scioglimento e cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione…………………….

pag.4

 

Art.6 -

Elezione del presidente……………………………………………………………………

pag.5

 

Art.7 -

La partecipazione del consiglio di circoscrizione alla formazione degli atti

 di programmazione……………………………………………………………………….

 

pag.6

 

Art.8 -

Commissioni consultive…………………………………………………………………...

pag.6

 

Art.9 -

Ufficio di coordinamento………………………………………………………………….

pag.6

 

Art.10 -

Conferenza dei presidenti…………………………………………………………………

pag.6

 

Art.11 -

Informazione e documentazione…………………………………………………………..

pag.7

 

Art.12 -   

Funzioni delle circoscrizioni………………………………………………….…………...

pag.7

 

Art.13 -

Funzioni di proposta………………………………………………………………………

pag.7

 

Art.14 -

Le funzioni consultive…………………………………………………………………….

pag.8

 

Art.15 -

Le funzioni proprie………………………………………………………………………..

pag.9

 

Art.16 -

Le funzioni delegate………………………………………………………………………

pag.9

 

Art.17 -

Commissione politiche sociali………………………………………………………….…

pag.10

 

Art.18 -

Iter delle deliberazioni…………………………………………………………………….

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Art.19 -

Le riunioni degli organi…………………………………………………………………...

pag.11

 

Art.20 -

Validità della seduta………………………………………………………………………

pag.11

 

Art.21 -

Le funzioni del presidente………………………………………………………………...

pag.12

 

Art.22 -

Il vice presidente………………………………………………………………………….

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Art.23 -

Il consigliere anziano……………………………………………………………………..

pag.12

 

Art.24 -

Obblighi dei consiglieri………………………………………………………….………..

pag.12

 

Art.25 -

Decadenza dei consiglieri…………………………………………………………………

pag.13

 

Art.26 -

Dimissioni…………………………………………………………………………………

pag.13

 

Art.27 -

Indennità…………………………………………………………………………………..

pag.13

 

Art.28 -

Gli strumenti di partecipazione popolare………………………………………………….

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Art.29 -  

Assemblee…………………………………………………………………………………

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Art.30 -

Assemblea generale delle circoscrizioni con il consiglio comunale……………………...

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Art.31 -

Iniziativa popolare………………………………………………………………………...

pag.15

 

Art.32 -

Referendum……………………………………………………………………………….

pag.15

 

Art.33 -

Assegnazione risorse……………………………………………………………………...

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Art.34 -

Norma finale………………………………………………………………………………

Pag.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

(premessa)

 

 

1. Il comune di Capannori riconosce e promuove la partecipazione popolare all’attività dell’amministrazione, impegnandosi in tal senso ad adottare ogni iniziativa idonea a favorire il decentramento dei servizi e la conoscenza dell’attività della stessa amministrazione comunale.

2. A tal fine il territorio comunale è articolato in circoscrizioni alla quali è garantito un ruolo politico istituzionale, con funzioni propositive e consultive, nella formazione e nella verifica dell’attuazione degli indirizzi e delle scelte contenuti nei programmi dell’amministrazione.

3. La circoscrizione svolge funzioni proprie e/o delegate ai sensi del vigente statuto comunale.

4. La circoscrizione rappresenta gli interessi della popolazione residente nel proprio territorio, promuovendo, in quell’ambito, la crescita della partecipazione alle scelte ed alle attività del comune. Ad essa compete, inoltre, la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative del mondo dell'associazionismo e del volontariato.

5. La circoscrizione partecipa all’elaborazione di piani e programmi di sviluppo sociale, culturale, di assetto e di utilizzazione del territorio, formulando pareri e proposte. Le circoscrizioni, anche su richiesta dell’amministrazione comunale, esprimono pareri e proposte sull’organizzazione dei servizi comunali rivolti alla cittadinanza o su questioni particolari che il consiglio comunale intende sottoporre al loro esame.

 

 

Art. 2

(ripartizione del territorio in circoscrizioni)

 

 

1. Il territorio comunale è suddiviso in quattro (4) circoscrizioni, secondo quanto descritto nel prospetto allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

2. La delimitazione, che di norma coincide con il territorio previsto negli strumenti urbanistici generali, ed il numero delle circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del consiglio comunale sentito il parere, non vincolante, dei consigli di circoscrizione interessati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

3. Il consiglio comunale può disporre modifiche al territorio di singole circoscrizioni, previa effettuazione di apposita consultazione popolare.

4. Sede della circoscrizione è il centro civico, situato in locali messi a disposizione dal comune.

5. Le modalità d’uso del centro civico sono regolate, al pari degli altri immobili di proprietà comunale, dall’apposito regolamento.

6. Presso il centro civico è istituito uno sportello di informazione sulle attività e sui servizi del comune.

 

 

Art. 3

(organi della circoscrizione)

 

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio ed il presidente.

 

 

 

 

Art. 4

(elezione del consiglio di circoscrizione)

 

1. Il consiglio di circoscrizione è eletto con le modalità stabilite nello statuto comunale e secondo quanto previsto dal presente regolamento, è costituito da undici (11) membri e dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, cessando in caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale medesimo.

2. Il consiglio di circoscrizione viene eletto a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

            3. Le candidature sono raggruppate in liste che comprendono un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri di circoscrizione da eleggere e non inferiore ad un terzo di essi.

            4.Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 50 e da non più di 250 elettori residenti nella circoscrizione.

            5.Le liste devono essere accompagnate dal relativo programma e da un contrassegno di lista.

            6.Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

            7.L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata e per non pi di uno (1) di essi.

            8.Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito compreso nella lista.

            9.Al termine delle operazioni di voto si determina:

a)      la cifra elettorale di ciascuna lista (costituita dalla somma dei voti validi riportati).

b)      la cifra individuale di ciascun candidato (costituita dalla cifra di lista aumentata dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato).

10) L’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista viene fatta dividendo ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1,2,3,4, ecc., fino al totale dei consiglieri circoscrizionali da eleggere.

            11. Si scelgono quindi i più alti fra i quozienti ottenuti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere formandone una graduatoria decrescente.

            12. Ciascuna lista ha diritto a tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa attribuiti nella graduatoria di cui al precedente comma.

            13. Si provvede, quindi, a formare la graduatoria di candidati delle singole liste secondo l’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

            14. Sono eletti consiglieri circoscrizionali, fino alla concorrenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate.

 

Art. 5

(scioglimento e cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione)

 

1. Qualora il consiglio di circoscrizione non svolga la propria attività in conformità alla legge, allo statuto comunale ed ai regolamenti comunali ovvero si verifichi al suo interno una grave crisi istituzionale che ne impedisce il funzionamento, il consiglio comunale, su iniziativa anche di un singolo consigliere comunale o su richiesta di almeno un terzo degli elettori della circoscrizione, esamina la situazione denunciata e, ove accerti gravi e reiterati inadempimenti, diffida il consiglio di circoscrizione a ricondurre a legalità la propria attività, assegnando un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni, per provvedere.

2. Decorso inutilmente il termine senza che il consiglio di circoscrizione abbia provveduto nel senso indicato, il consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, propone lo scioglimento del consiglio di circoscrizione dando mandato al sindaco di provvedere all’emanazione dell’apposito decreto di scioglimento.

3. Lo stesso provvedimento sindacale è adottato, previa comunicazione al consiglio comunale, nel caso di cessazione del consiglio di circoscrizione per la riduzione del consigli a meno della metà dei suoi componenti.

4. Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale designa una commissione composta da tre (3) cittadini residenti nel territorio della circoscrizione, aventi i requisiti per l’elezione a consigliere comunale, di cui uno espresso dalla minoranza, che esercita le attribuzioni che le sono conferite con apposito decreto sindacale e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio.

5. Al rinnovo del consiglio di circoscrizione si provvede nei termini stabiliti dal consiglio comunale con il provvedimento di cui al precedente comma 4.

 

 

Art. 6

(elezione del presidente)

 

1. La prima seduta del consiglio di circoscrizione è convocata, a seguito della proclamazione degli eletti, dal consigliere anziano, che preside l’assemblea fino all’elezione del presidente, con il seguente ordine del giorno:

(a)    convalida degli eletti;

(b)   elezione del presidente.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione stessa.

3. Ciascun consigliere può presentare la propria candidatura alla carica di presidente, dichiarando contestualmente l’adesione ad uno dei documenti programmatici presentati dalle liste in lizza per l’elezione o ad un nuovo documento programmatico frutto dell’accordo tra i gruppi consiliari. La candidatura deve essere comunque accettata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

4. L’elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse al protocollo del comune.

5. Qualora nessuno dei candidati risulti eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sono indette, nell’arco dei successivi trenta giorni, due ulteriori votazioni, da tenersi in sedute distinte e ad almeno cinque giorni di distanza l’una dall’altra. Ove in nessuna delle votazioni suddette il presidente risulti eletto con la maggioranza indicata, si procede immediatamente al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nell’ultima votazione, il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, risulta eletto il candidato che ha aderito al programma presentato dai gruppi le cui liste abbiano riportato il maggior numero di voti.

6. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza dalla carica di consigliere oppure quando sia stata votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di circoscrizione, una mozione di sfiducia, presentata da almeno un terzo dei consiglieri.

7. La mozione deve comunque contenere sia il riferimento ad un documento programmatico tra quelli indicati al precedente comma 3, sia il nominativo del candidato alla carica di presidente e la sua dichiarazione di adesione al programma.

8. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del comune e la sua approvazione comporta la contestuale elezione del presidente designato a norma del precedente comma 7.

 

 

 

Art. 7

(la partecipazione del consiglio di circoscrizione alla formazione degli atti di programmazione)

 

1- Il consiglio di circoscrizione, entro il 31 ottobre, presenta al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, una relazione sull’attività svolta ed un programma di interventi ove siano evidenziate le priorità da inserire negli strumenti di programmazione finanziaria predisposti dalla giunta.

2. Il consiglio di circoscrizione favorirà in questo senso adeguate forme di consultazione popolare.

3. La giunta, sulla base della relazione di cui al comma 1, promuove incontri pubblici con i consigli di circoscrizione per valutare orientamenti e priorità e, se richiesta dal consiglio di circoscrizione, ha l’obbligo di fornire ogni chiarimento, anche tramite la partecipazione ad incontri comuni, circa la verifica sullo stato di attuazione dei programmi di opere approvati.

 

 

Art. 8

(commissioni consultive)

 

1. Il consiglio di circoscrizione, previa adozione di un apposito atto deliberativo, può istituire commissioni permanenti e/o su argomenti specifici finalizzate all’approfondimento di particolari questioni.

2. Le commissioni sono presiedute da un consigliere eletto nell’ambito della stessa commissione.

3. Delle commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di membri esterni, cittadini i quali, per la loro particolare esperienza o competenza, possano dare un utile contributo ai lavori

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e, su decisione delle medesime, possono essere aperte anche alla partecipazione, con diritto di parola, di rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni attive sul territorio della circoscrizione, di cittadini che vi risiedano o che abbiano sul medesimo la sede dei loro interessi di lavoro e/o professionali.

 

 

Art. 9

(ufficio di coordinamento)

 

1. Il consiglio di circoscrizione istituisce un ufficio di coordinamento e programmazione dei lavori consiliari, composto dal presidente, dal vice presidente e dai capigruppo consiliari.

2. Il funzionamento di tale ufficio è regolato dallo stesso consiglio, nella deliberazione di istituzione.

 

Art. 10

(conferenza dei presidenti)

 

 

1. La conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione è l’organo di comunicazione, informazione e coordinamento tra i consigli di circoscrizione e l’amministrazione comunale.

2. La conferenza è convocata dal sindaco, o dal suo delegato, di norma una volta ogni sei (6) mesi e ad essa partecipa anche il presidente del consiglio comunale.

3. La conferenza può essere convocata congiuntamente ad una o più commissioni consiliari comunali su iniziativa dei presidenti di queste ultime.

4. Il presidente del consiglio comunale, allo scopo di promuovere i rapporti tra quest’ultimo ed i consigli di circoscrizione, può convocare la conferenza dei presidenti alla quale partecipa anche il sindaco o il suo delegato.

 

 

Art. 11

(informazione e documentazione)

 

1. L’amministrazione comunale e le aziende comunali sono tenute a corrispondere alle richieste avanzate dai consigli di circoscrizione, per l’esercizio delle funzioni attribuite, entro 10 giorni dalla data di ricezione.

2. Ai presidenti dei consigli di circoscrizione sono inviate, se richieste, entro 10 giorni dalla loro esecutività, le copie delle deliberazioni degli organi comunali e, se in possesso dell’amministrazione comunale, le copie delle delibere delle aziende municipalizzate e degli enti di gestione di servizi nonché gli atti e le determinazioni dirigenziali.

3. I consiglieri di circoscrizione, per acquisire elementi di conoscenza, di informazione e notizie, esclusivamente per l’espletamento del loro mandato, godono delle prerogative riconosciute dalla legge.

4. Copia dell’ordine del giorno del consiglio comunale è inviata per conoscenza ai presidenti dei consigli di circoscrizione.

5. L’elenco delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale e dalla giunta è inviato, entro 15 giorni dall’approvazione, ai consigli di circoscrizione.

6. L’amministrazione comunale garantisce, attraverso l’incarico ad un apposito dirigente, il coordinamento e la direzione del personale comunale impiegato nei servizi decentrati.

 

Art. 12

(funzioni delle circoscrizioni)

 

1. Le funzioni delle circoscrizioni sono di proposta, di consultazione e di promozione. Le circoscrizioni, inoltre, possono essere destinatarie di funzioni delegate dal comune.

 

 

Art. 13

(funzioni di proposta)

 

1. I consigli di circoscrizione formulano al consiglio ed alla giunta comunale proposte, mozioni, petizioni e ordine del giorno per la soluzione dei problemi inerenti la circoscrizione.

2. La proposta deve avere un oggetto determinato ed indicare il motivo d'interesse per la comunità e una valutazione anche sommaria dei costi.

3. Il consiglio comunale e la giunta devono dare risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale del comune.

4. Qualora il consiglio di circoscrizione presenti al consiglio comunale una proposta di mozione sulle materie relative ai problemi circoscrizionali, il presidente del consiglio comunale è tenuto ad iscriverla all’ordine del giorno del consiglio comunale entro 20 giorni dalla data della sua presentazione al protocollo generale del comune.

5. Il consiglio dovrà discutere la mozione nella prima seduta utile dopo la sua iscrizione all’ordine del giorno. La mozione è illustrata dal presidente o dal vice presidente della circoscrizione o, in caso di loro impedimento, da un delegato del presidente.

6. Il presidente, direttamente o su richiesta del consiglio di circoscrizione, può rivolgere interrogazioni/interpellanze al sindaco su problemi inerenti la circoscrizione per sapere se un fatto sia vero o no e le ragioni per l'adozione o la mancata adozione di un provvedimento. Il sindaco risponde alle interrogazioni/interpellanze entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento al protocollo generale del comune. Il presidente comunica al consiglio di circoscrizione la risposta ricevuta dal sindaco. Qualora il consiglio di circoscrizione non se ne ritenga soddisfatto, può chiedere che dell’interpellanza o dell’interrogazione, con l’annessa risposta, sia data comunicazione al consiglio comunale.

7. Per problemi di rilevante interesse generale il consiglio di circoscrizione può richiedere un incontro con la giunta.

8. Il consiglio di circoscrizione, al fine di svolgere le proprie funzioni propositive, promuove la formazione di gruppi di studio e di comitati per la trattazione di argomenti determinati in relazione ai problemi della zona, per ascoltarne proposte e pareri.

9. I consigli di circoscrizione inoltre favoriscono il collegamento dei propri organi con i comitati già esistenti.

10. Al fine di procedere all'istruttoria delle pratiche relative agli argomenti che attengono ai comitati, di cui ai precedenti commi 8 e 9, il presidente del consiglio di circoscrizione convoca apposita riunione per ascoltare i rappresentanti dei comitati stessi. Alle riunioni deve essere data la più ampia pubblicità allo scopo di portarne a conoscenza tutti i cittadini interessati.

11. Il consiglio di circoscrizione può decidere la consultazione dei cittadini del territorio di competenza tramite convocazione di assemblee pubbliche o sentirne il parere mediante forme di consultazione che non ricadano fra le competenze di altri organi del comune secondo lo statuto comunale.

12. I cittadini possono inviare richieste al presidente del consiglio di circoscrizione che, se non competente in merito, trasmetterà la richiesta all'amministrazione comunale. Il consiglio di circoscrizione risponde alle richieste entro 40 giorni dal ricevimento.

 

Art. 14

(le funzioni consultive)

 

1.      I consigli di circoscrizione esprimono, anche in seduta congiunta, pareri obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti, di competenza del consiglio comunale che rivestono comunque interesse generale:

 

(a)    bilancio di previsione annuale e pluriennale e piano triennale delle opere pubbliche;

(b)   P.R.G. e sue varianti;

(c)    istituzione e modalità di gestione dei servizi pubblici comunali;

(d)   P.P.A.;

(e)    piani del commercio;

(f)     modifiche dello statuto;

(g)    approvazione di regolamenti comunali di particolare interesse per la circoscrizione.

2. I consigli di circoscrizione esprimono pareri obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti di specifico interesse della circoscrizione:

(h)    lottizzazioni e relative convenzioni ricadenti sul territorio della circoscrizione;

(i)      piani particolareggiati ricadenti sul territorio della circoscrizione;

(j)     attuazione di aree 167 ricadenti sul territorio della circoscrizione;