COMUNE  DI CAPANNORI

Servizio  Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

 

Capannori, lì                        28/04/08

 

Prot. n°                                30601

 

Ordinanza  n.              240/2008

 

 

Oggetto:  Provvedimenti Urgenti per la prevenzione ed il controllo della zanzara denominata “Tigre” sul territorio Comunale.

 

 

IL  S I N D A C O

 

Premesso che nel corso degli anni 2004 – 2005 – 2006 - 2007 è stata rilevata in alcune zone del Comune di Capannori, la cospicua presenza della zanzara denominata “tigre” (Aedes albopictus), originaria del sud-est asiatico e già segnalata in moltissimi Comuni di varie regioni italiane, compresa la Toscana, a partire dal 1990;

 

Rilevato che i luoghi ove le uova vengono deposte sono prevalentemente le caditoie stradali, i pozzetti di scolo delle acque di cortile e di terrazzi, i bidoni, i secchi e gli annaffiatoi utilizzati in orti e giardini, i sottovasi dei fiori, oltre ai contenitori abbandonati di varia natura e forma i quali possono riempirsi di acqua anche in minima quantità, le uova possono schiudersi, lasciando uscire le larve che si sviluppano in pochi giorni con successivo sfarfallamento dell'insetto adulto;

 

Considerato che la zanzara “tigre” (Aedes albopictus) non comporta attualmente nel nostro paese alcun rischio concreto di malattie infettive, anche se  nei paesi tropicali tale specie trasmette alcuni agenti infettivi che possono essere causa di patologie anche gravi, ma è comunque una zanzara molto aggressiva che punge sia l'uomo che gli animali in pieno giorno e ripetutamente e la sua puntura può provocare fastidiosi pruriti;

 

Atteso che il Comune di Capannori ha in essere un'attività di monitoraggio e di disinfestazione in generale delle aree del territorio comunale, con particolare riferimento a quelle segnalate e aventi caratteristiche di habitat  idoneo allo sviluppo e presenza di zanzare, avvalendosi anche delle competenze dell' A.S.L. U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e che comunque tale servizio, sia per la ampiezza del territorio che per intensità del fenomeno, non può garantire la completa eliminazione dell’inconveniente rappresentato dalla zanzara “tigre”;

 

Atteso che la lotta alla zanzara “tigre” deve essere attuata in relazione al ciclo biologico dell’insetto, al suo comportamento e al suo habitat, anche e soprattutto in ambito domestico;

 

Considerato che si rende tuttavia indispensabile una piena collaborazione di tutti i cittadini mediante il migliore recepimento delle norme di profilassi per garantire la massima efficacia dei trattamenti e per mantenere il grado di infestazione entro livelli accettabili;

 

Rilevata la necessità di impartire precise disposizioni atte a combattere i fenomeni di infestazione e quindi di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante da tali infestazioni;

 

visto l’art 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

ORDINA

 

Alla cittadinanza, agli amministratori condominiali, ai proprietari e responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, ai responsabili dei cantieri e ai conduttori di orti, su tutto il territorio Comunale a decorrere dal 01 maggio 2008 fino al 31 Ottobre 2008, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito elencate :

 

 

1. di evitare l'abbandono, sia in luogo pubblico che in proprietà privata, di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (quali ad esempio barattoli, bottiglie, scatole di metallo, lattine, bicchieri, bidoni, secchi, vasche, sacchetti, teli di plastica) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e, di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;

 

2. di eliminare la raccolta prolungata di acqua presente in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, carriole o altro materiale per le attività lavorative) svuotando l'acqua nel terreno e non nei tombini con periodicità non superiore a 7 gg. e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;

 

3. Introdurre nelle fontane e laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve di zanzara, quali pesci rossi o gambusie;

 

4. di coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, carriole o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglie molto fini ben fissate;

 

5. di non accatastare all’esterno, presso attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, pneumatici, materiale o merci che possano dare adito ad accumulo temporaneo di acqua, proteggendoli in modo da  impedirne la raccolta  al loro interno. (Possono essere riparati dalle piogge mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi);

 

6. Controllare e pulire periodicamente le grondaie e le condutture idriche di smaltimento delle acque piovane al fine di evitare il ristagno all’interno delle stesse;

 

7. di effettuare trattamenti contro le larve delle zanzare nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando prodotti autorizzati o avvalendosi di imprese specializzate in disinfezione; 

 

DISPONE

 

 

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, stampa, TV e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesto presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune o visionato sul sito Internet  del Comune.

 

A chiunque spetti è demandato il compito di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

 

 

AVVERTE

 

·          Ai sensi dell’art. 3, IV co.  L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di          competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni data notifica;

 

·          Ai  sensi dell’art. 10 L. n. 241/1990,  gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d’ufficio,

 

·          E’ fatta salva l’acquisizione di tutti i nulla-osta e/o autorizzazioni previsti di Legge per la realizzazione delle opere eventualmente necessarie.

 

·          In caso di non ottemperanza al seguente atto, è fatta salva l’applicazione dell’art. 650 del C.P.

 

·          La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 18/8/2000 n. 267.

 

 

 

      Capannori, lì 21 Aprile 2008

 

   

Il Dirigente

(Arch. Arnaldo Rinaldi)

 

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Gian Luca Bucci)

 

IL SINDACO

Giorgio Del Ghingaro