Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 194, del 22 agosto 2007, è stata
pubblicata la legge 2 agosto 2007, n. 130, recante "Modifiche alla legge 8
luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza".
Le modifiche apportate alla legge riguardano la possibilità di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza.
In relazione alla legge 02/08/2007, n. 130, avente per oggetto
"modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di
coscienza", l'Ufficio ha predisposto lo schema di dichiarazione per coloro
che vogliono optare per la rinuncia allo status di obiettore di coscienza di
cui all'art. 15, comma 7-ter, della citata legge.
Gli interessati sono invitati a compilare detto modulo, avendo cura di
barrare la parte che interessa e di allegare copia della carta d'identità. Si
ricorda che le situazioni relative all'adempimento degli obblighi di leva, ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, possono essere autocertificate
dagli interessati.
È possibile allegare a detta dichiarazione, che si sottolinea, costituisce
espressione di volontà irrevocabile, copia foglio di congedo illimitato o copia
del foglio matricolare.
In mancanza di notizie circa la propria posizione matricolare, le stesse
potranno essere acquisite dagli interessati presso i Distretti Militari di
appartenenza (ora Centri Documentali).
Si ricorda che possono presentare dichiarazione di rinuncia allo status
soltanto coloro per i quali siano decorsi cinque anni dal collocamento in
congedo illimitato (art. 15, comma 7-ter).
L'Ufficio, sulla base della dichiarazione sottoscritta dall'interessato
circa la sussistenza del requisito richiesto, prenderà atto della dichiarazione
di rinuncia con comunicazione che sarà inviata all'interessato e al Ministero
della Difesa - Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al
lavoro dei volontari congedati e della leva, per i successivi provvedimenti di
competenza relativi all'inserimento nei ruoli militari.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di rinuncia prive degli
elementi essenziali per poter verificare il possesso del requisito
indispensabile richiesto dall'art. 15, comma 7-ter sopra citato (decorrenza dei
cinque anni dal collocamento in congedo illimitato).
- Legge 2-8-07 n° 130 - Rinuncia Obiezione (.pdf)
- Dichiarazione rinuncia allo "status" di obiettore di
coscienza (.doc)